DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1973 che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (73/298/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il regolamento interno provvisorio della Commissione, del 6 luglio 19671, modificato con decisione del 2 luglio 19702,
considerando che, con decisione del 3 aprile 19683, completata da ultimo con decisione del 22 marzo 19724, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
considerando che i motivi per cui la Commissione ha ritenuto di dover introdurre tale regime sono validi anche per la fissazione dei prelievi all'esportazione nel settore dei cereali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione5, nonché per la fissazione dei prelievi all'esportazione dei prodotti amilacei di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/737;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2429/72 del Consiglio, del 21 novembre 19728, ha previsto la sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni in diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati; che il regolamento (CEE) n. 2455/72 del Consiglio, del 21 novembre 19729, ha previsto fra l'altro la sospensione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli; che il sistema introdotto dai regolamenti citati può funzionare soltanto se le misure di sospensione sono adottate con la massima rapidità; che è pertanto opportuno valersi della procedura di autorizzazione per l'adozione di tali misure;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone10, gli importi differenziali definiti in tale regolamento dovranno essere modificati quando le differenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento si scosta di almento un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che, per le esigenze del commercio, tale modifica deve aver luogo in brevissimo tempo dopo il calcolo dei nuovi importi; che ciò vale parimenti per la fissazione del prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/731, detto prezzo essendo necessario per il calcolo dell'importo differenziale da parte degli Stati membri; che è pertanto opportuno valersi nella fattispecie della procedura di autorizzazione;
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che detemina le norme generali dei regimi degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti2, nonché a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti3, la Commissione stabilisce, sulla base della tabella allegata ai predetti regolamenti, l'importo compensativo negli scambi intracomunitari per i prodotti di base il cui prelievo è inferiore all'importo compensativo; che, per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, per le carni suine, le uova e il pollame, gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi sono determinati in funzione delle variazioni degli importi per i cereali di base; che, per assicurare lo svolgimento delle transazioni commerciali, occorre fissare tali importi con la massima rapidità possibile; che ciò vale anche per la diminuzione degli importi compensativi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine4;
considerando che, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 19715, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/736, gli importi compensativi monetari non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi; che, in osservanza di tale disposizione, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 prevede la fissazione di importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che tale diminuzione deve essere applicabile nel più breve termine possibile; che la procedura di autorizzazione permette la tempestiva adozione e pubblicazione delle diverse misure; che occorre pertanto completare la predetta decisione della Commissione del 3 aprile 1968,
DECIDE:
Art. 1
1.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Commissione del 3 aprile 1968 è completato dai commi seguenti:
«- la modifica degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone,
— la fissazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone».
2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione citata, i richiami all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/697 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1471/698 sono sostituiti dai richiami rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 463/719 e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2165/7010.
3.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione citata è completato dai commi seguenti:
«- i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione,
— i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl».
4.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), della decisione citata è completato dal comma seguente:
«- la fissazione e la modifica degli importi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari»11.
5.
L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione citata è completato dai commi seguenti:
«i) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono la fissazione anticipata
— dei prelievi nei settori dei cereali, del riso, dell'olio d'oliva, dello zucchero, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e
— delle restituzioni nei settori dei cereali, del riso, dell'olio d'oliva, delle uova, dello zucchero, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli ortofrutticoli e dei prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;
j) - la fissazione degli importi applicabili a titolo degli importi compensativi nei settori dei cereali, del riso, delle carni suine, delle uova e del pollame.
— la diminuzione degli importi compensativi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1973.
Essa verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1973. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI