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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1974 relativa all'abilitazione in materia di controllo negli Stati membri sulle entrate e sulle spese comunitarie (74/55/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967, modificato da ultimo dalla decisione del 6 gennaio 1973,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche od indagini ed associare, eventualmente, le amministrazioni di altri Stati membri;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità2, prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri di procedere a controlli supplementari o di essere associata ai controlli da essi effettuati;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore3, prevede che la Commissione possa chiedere ad uno Stato membro di procedere ad un'inchiesta amministrativa, qualora essa ritenga che siano state commesse irregolarità o negligenze;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 858/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo4, prevede che la Commissione possa chiedere agli Stati membri verifiche o indagini ed eventualmente associare le amministrazioni di altri Stati membri;

considerando che per l'efficace esercizio di questi poteri è indispensabile che la Commissione possa prendere le misure necessarie entro termini molto brevi; che a tal fine è opportuno abilitare a prendere le necessarie misure il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario, operante in nome e sotto la responsabilità della Commissione e previo accordo del presidente e del membro della Commissione responsabile per le entrate e le spese comunitarie in questione e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili;

considerando che l'abilitazione viene esercitata sotto il controllo della Commissione e secondo gli orientamenti da essa indicati;

considerando che ogni caso di esercizio dell'abilitazione sarà comunicato alla Commissione;

considerando che l'abilitazione non impedisce alla Commissione di deliberare collegialmente ogniqualvolta lo ritenga necessario,

DECIDE:

Art. 1

1.

Il membro della Commissione responsabile del controllo finanziario, agente d'accordo con il presidente, con il membro responsabile per l'ordinamento delle entrate e delle spese in questione e con il membro responsabile per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili, è abilitato a prendere, conformemente agli orientamenti dati dalla Commissione, le misure di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71, dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 283/72 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 858/72.

In casi d'urgenza e in assenza dei membri in tal modo abilitati, fatta eccezione per il membro responsabile del controllo finanziario, l'accordo puo essere dato dai direttori generali o capi servizi responsabili per le entrate o per le spese in oggetto e per l'emanazione delle disposizioni doganali applicabili.

In assenza del presidente l'accordo puo essere dato dal suo capo di gabinetto.

2. Il membro della Commissione abilitato ai sensi del paragrafo 1 agisce in nome e sotto la responsabilità della Commissione. Egli rende conto alla Commissione della decisione adottata.

3. Ogni misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 23 gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1974. Per la Commissione Il Vicepresidente W. HAFERKAMP