DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1974 relativa all'adattamento degli articoli 32 del trattato CECA, 165 del trattato CEE e 137 del trattato CEEA (74/584/CEE, Euratom, CECA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'articolo 32, ultimo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, ultimo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, ultimo comma, del trattato CEEA,
vista la dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia, allegata all'atto finale della conferenza fra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire alle stesse Comunità,
vista la domanda della Corte di giustizia,
considerando che è opportuno modificare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, terzo comma, del trattato CEEA, onde consentire alla Corte di giustizia di affidare, nel suo regolamento di procedura, alle sezioni costituite nel suo seno determinate categorie di procedimenti pregiudiziali,
DECIDE:
Art. 1
L'articolo 32, terzo comma, del trattato che istituisce la CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni:
«La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di una istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 41 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni.» L'articolo 165, terzo comma, del trattato che istituisce la CEE è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 177 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni.» L'articolo 137, terzo comma, del trattato che istituisce la CEEA è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 150 qualora il regolamento di procedura non attribuisca la relativa competenza alle sezioni.»
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. LECANUET