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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1975 relativa alla partecipazione della Comunità alla commissione interinale istituita in base alla risoluzione III della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (75/438/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, nella risoluzione III allegata all'atto finale della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica del 21 febbraio 1974, si raccomanda la creazione di una commissione interinale, composta dai rappresentanti dei firmatari della convenzione;

considerando che con la decisione 75/437/CEE (2) detta convenzione è conclusa a nome della Comunità;

considerando che occorre pertanto designare il rappresentante della Comunità nell'ambito della commissione interinale,

DECIDE:

Art. unico

In attesa dell'entrata in vigore della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, la Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità in seno al gruppo di lavoro denominato «commissione interinale» istituito in base alla risoluzione III allegata all'atto finale della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1975. Per il Consiglio Il Presidente J. KEATING (2) Vedasi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.