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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 sulla conclusione della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e accettazione dell'allegato relativo ai depositi doganali (75/199/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, negoziata in seno al Consiglio di cooperazione doganale, può contribuire in modo efficace allo sviluppo degli scambi internazionali;

considerando che, conformemente all'articolo 11 di tale convenzione, ciascuna parte contraente deve accettare al momento di concludere la convenzione uno dei suoi allegati; che è opportuno per la Comunità accettare a tale titolo l'allegato relativo ai depositi doganali;

considerando, pertanto, che è opportuno concludere tale convenzione e accettare questo allegato,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali è conclusa ed il suo allegato relativo ai depositi doganali è accettato a nome della Comunità.

I testi della convenzione e dell'allegato sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione di cui all'articolo 1 e ad accettare l'allegato di cui allo stesso articolo 1, ed a conferire loro i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Tali persone notificheranno inoltre al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale che, per l'applicazione del citato allegato, i territori doganali Stati membri della Comunità economica europea devono essere considerati come un solo territorio.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN Fatto a Kioto, il diciotto maggio millenovecentosettantartè, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della presente convenzione. (1) Conformemente all'articolo 19 della convenzione solo i testi inglesi e francesi fanno fede. (Vedansi pagine 10 e 18 della presente Gazzetta ufficiale). ALLEGATO RELATIVO AI DEPOSITI DOGANALI INTRODUZIONE Secondo la prassi del commercio internazionale, la destinazione definitiva delle merci importate, in un numero notevole di casi, non è nota al momento dell'importazione, e ciò costringe gli importati a immagazzinare le merci per periodi di tempo più o meno lunghi. Quando si tratta di merci destinate ad essere riesportate, l'importatore ha interesse a vincolarle ad un regime doganale che consenta di evitare il pagamento dei diritti e tasse all'importazione. Ma anche per le merci destinate all'importazione definitiva, l'importatore ha interesse a differire il pagamento dei diritti e tasse l'importazione fino al moment della loro effettiva immissione in consumo. Per accordare tali agevolazioni agli importatori, gli Stati hanno generalmente previsto nella loro legislazione nazionale il regime del deposito doganale. Peraltro le merci importate non sono le sole a poter essere ammesse nei depositi doganali. Infatti alcuni Stati permettono che le merci di origine nazionale o nazionalizzate che sono soggette a diritti o tasse interni o alle quali sono già stati applicati diritti e tasse interni siano messe in deposito doganale per ottenere l'esenzione o il rimborso di detti diritti e tasse. Analogamente l'introduzione in deposito doganale di merci alle quali è già stato applicato un altro regime doganale o che possono beneficiare, al momento dell'esportazione, di un rimborso dei diritti e tasse all'importazione, consente alle autorità doganali di considerate rispettivamente terminato doganale o di accordare il rimborso dei diritti e tasse all'importazione, senza attendere l'effettiva riesportazione delle merci. Le disposizioni del presente allegato non si applicano: - all'immagazzinamento delle merci in temporanea custodia (locali chiusi o luoghi aperti, recintati o no, abilitati dalla autorità doganali, dove le merci sono immagazzinate in attesa dello sdoganamento); - all'ammagazzinamento delle merci in porti franchi e zone franche; - alla lavorazione o alla trasformazione di merci sotto il controllo delle autorità doganali, in sospensione dei diritti e tasse all'importazione, in luoghi abilitati dalle autorità doganali (depositi per perfezionamento attivo). DEFINIZIONI Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intende: a) per «regime del deposito doganale»: il regime doganale in applicazione del quale le merci importate sono immagazzinate sotto il controllo delle autorità doganali in un luogo predisposto a tal fine (deposito doganale) senza pagamento di diritti e tasse all'importazione; b) per «diritti e tasse all'importazione»: i dazi e tutti gli altri diritti, tasse ed altri corrispettivi ed imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione delle merci, ad eccezione dei corrispettivi ed imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati; c) per «controllo doganale»: l'insieme delle misure prese per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che le autorità doganali hanno il compito di applicare; d) per «garanzia»: ciò che assicura a soddisfazione dell'imministrazione doganale l'adempimento di un'obbligazione nei suoi confronti. La garanzia è detta «globale» quando assicura l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da più operazioni; e) per «persona»: sia una persona fisica che una persona giuridica, salvo che il contesto disponga altrimenti. PRINCIPIO 1. Norma Il regime del deposito doganale è disciplinato dalla disposizioni del presente allegato. CATEGORIE DI DEPOSITI 2. Norma La legislazione nazionale prevede depositi doganali aperti a tutti gli importatori (depositi doganali pubblici). Nota Secondo le disposizioni dello legislazione nazionale, i depositi doganali pubblici possono essere gestiti sia delle autorità doganali sia da altre autorità o da persone fisiche o giuridiche. 3. Norma Il diritto di depositare merci importare nei depositi doganali pubblici non è riservato soltanto all'importatore ma è riconosciuto a chiunque vi sia interessato. 4. Norma La legislazione nazionale prevede depositi doganali riservati all'uso esclusivo di persone determinate (depositi doganali privati) quando ciò sia giustificato dalle particolari esifenze del commercio o dell'industria. ISTITUZIONE DEI DEPOSITI 5. Norma Le autorità doganali stabiliscono le condizioni che devono essere osservate nella costruzione e nella sistemazione dei depositi e le condizioni in cui si esercita il controllo doganale. Nota Per esercitare il controllo loro affidato, le autorità doganali possono tra l'altro: - esigere che i depositi doganali siano chiusi con due chiavi diverse (la chiave dell'interessato e quella dell'amministrazione doganale); - sovegliare i luoghi in modo permanente o intermittente; - tenere una contabilità delle merci depositate servendosi o di registri speciali o delle stesse dichiarazioni, oppure esigere la tenuta di una tale contabilità; - procedere periodicamente all'inventario delle merci depositate. GESTIONE DEI DEPOSITI 6. Norma La legislazione nazionale designa la persona o le persone responsabili del pagamento dei diritti e tasse all'importazione eventualmente applicabili alle merci soggette al regime del deposito doganale e al cui situazione non è stata regolarizzata come richiesto dalle autorità doganali. 7. Norma Quando è richiesta una garanzia per assicurare l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da più operazioni, le autorità doganali accettano una garanzia globale. 8. Pratica raccomandata Per la garanzia dovrebbe essere fissato l'importo minore possibile, tenendo conto dei diritti e tasse all'importazione eventualmente esigibili. 9. Pratica raccomandata Le autorità doganali rinunciare ad esigere una garanzia quando il deposito è soggetto ad adeguata sorveglianza doganale e in particolare se si trova sotto chiusura doganale. 10. Norma Le autorità doganali fissano le condizioni di gestione dei depositi; le disposizioni che disciplinano l'immagazzinamento delle merci nei depositi doganali, gli inventari e la contabilità sono soggetti all'approvazione delle autorità doganali. MERCI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATE 11. Pratica raccomandata Nei depositi doganali pubblici dovrebbero essere ammesse le merci importate di qualsiasi specie, passibili di diritti e tasse all'importazione o soggette a restrizioni o divieti diversi da quelli fondati su considerazioni di moralità o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene o di tutela della pubblica salute o su considerazioni di carattere veterinario o fitopatologico, o infine relativi alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica e dei diritti d'autore e di riproduzione, qualunque sia la quantità delle merci o il loro paese di origine, di provenienza o di destinazione. Le merci che rappresentano un periodo o possono alterare le altre merci o richiedono impianti particolari dovrebbero essere ammesse soltanto in depositi doganali specialmente predispoti per riceverle. 12. Norma Le categorie di merci che possono essere ammesse nei depositi doganali privati sono specificate dalle autorità competenti nell'autorizzazione con cui viene accordatto il beneficio di questo regime o in una disposizione diretta a tal fine. 13. Pratica raccomandata Le merci che per la loro esportazione usufruiscono del rimborso dei diritti e tasse all'importazione dovrebbero essere ammesse in deposito doganale per beneficiare immediatamente di tale rimborso, purchù siano destinate ad essere in seguito esportate. 14. Pratica raccomandata Le merci già vincolate al regime dell'importazione temporanea dovrebbero poter essere ammesse in deposito doganale, ponendo termine a tale regime, in vista della loro esportazione successiva o di ogni altra destinazione ammessa. 15. Pratica raccomandata Qualora siano destinate all'esportazione, le merci passibili di diritti o tasse interne o alle quali sono già stati applicati diritti o tasse interne dovrebbero essere ammesse in deposito doganale per otternerne l'esenzione o il rimborso, purchù tali merci siano destinate ad essere in seguito esportate. DEPOSITO DELLE MERCI 16. Norma La legislazione nazionale stabilisce in quali condizioni le merci destinate ad essere mese in deposito doganale devono essere presentate all'ufficio doganale competente ed essere oggetto di una dichiarazione di merci. OPERAZIONI AUTORIZZATE 17. Norma Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci depositate autorizzato: a) ad esaminarle; b) a prelevarne campioni, all'occorrenza previo pagamento dei diritti e tasse all'importazione; c) ad effettuare le operazioni necessarie per assicurarne la conservazione. 18. Norma Le merci depositate devono poter essere sottoposte alle manipolazioni usuali destinate a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per il trasporto, come la divisione o la riunione in pacchi, l'assortimento e la classificazione delle merci, il cambiamento di imballaggio. DURATA DEL DEPOSITO 19. Norma La durata massima del deposito è fissata in base alle esigenze del commercio e non deve inferiore a un anno. CESSIONI 20. Norma Le merci depositate devono essere oggetto di cessioni. MERCI AVARIATE, PERDUTE O DITRUTTE 21. Norma Le merci avariate in seguito ad un incidente o a un caso di forza maggiore prima di uscire dal deposito devono poter essere dichiarate per l'immissione in consumo come si fossero state importate nello stato in cui si trovano. 22. Norma Le merci depositate che sono distrutte o irrimediabilmente perdute in seguito ad un incidente o a un caso di forza maggiore non sono soggette ai diritti e tasse l'importazione, purchù la distruzione o la perdita sia accertata come richiesto dalle autorità doganali. I residui e i rottami eventualmente risultati dalla distruzione sono soggetti, in caso di immissione in consumo, ai diritti e tasse all'importazione che sarebbero applicabili ai residui e rottami qualora fossero importati in tale stato. 23. Norma Su domando di chi ha il diritto di disporne e secondo la decisione delle autorità doganali, ogni merce depositata deve poter essere abbandonata, tutta o in parte, a vantaggio del tesoro pubblico o distrutta o trattata in modo da toglierle ogni valore commerciale, sotto controllo doganale. L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per il tesoro pubblicio. I residui e i rottami eventualmente risultanti dalla distruzione sono soggetti, in caso di immissione in consumo, ai diritti e tasse l'importazione che sarebbero applicabili ai residui e rottami qualora fossero importati in tale stato. USCITA DAL DEPOSITO 24. Norma Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci è autorizzato a ritirarle totalmente o parzialmente dal deposito doganale per riesportarle, immetterle in consumo, trasferirle in un altro deposito doganale o assoggettarle a qualsiasi altro regime doganale, purchù siano soddisfatte le condizioni e le formalità rispettivamente applicabili in ciascun caso. MERCI IMMESSE IN CONSUMO 25. Norma La legislazione nazionale fissa il momento da prendere in considerazione per determinare il valore e la quantità delle merci che escono dal deposito doganale per essere immesse in consumo, nonchù le aliquote dei diritti e tasse all'importazione che sono loro applicabili. MERCI RIMASTE IN DEPOSTIO 26. Norma La legislazione nazionale fissa la procedura da seguire quando le merci non escono dal deposito doganale entro il termine prescritto. 27. Pratica raccomandata Quando le merci non uscite dal deposito doganale sono vendute dall'amministrazione doganale, il ricavato della vendita, dedotti i diritti e tasse all'importazione nonchù ogni altra spesa o corrispettivo, dovrebbe essere o consegnato all'avente diritto, quando ciò è possibile, o tenuto a disposizione di quest'ultimo per un periodo di tempo determinato. INFORMAZIONI RELATIVE AI DEPOSITI 28. Norma Le autorità doganali provvedono a che tutti gli interessati possano procurarsi senza difficoltà qualsiasi informazione utile sul regime del deposito doganale. Allegati: vedi G.U. Il presente testo è disponibile in inglese. Allegati: vedi G.U. Il presente testo è disponibile in francese. DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 che stabilisce un primo piano triennale d'azione nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica (75/200/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, vista il parere del Parlamento europea1, visto il parere del Comitato economico e sociale2, dopo aver preso atto del rapporto del «comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica» (CIDST) e del parere del «comitato per la ricerca scientifica e tecnica» (CREST), considerando la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 24 giugno 1971, tendente a coordinare l'azione degli Stati membri nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica (CIDST)3; considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972, hanno espresso l'intenzione di definire gli obiettivi e di assicurare lo sviluppo di una politica comune nel settore scientifico e tecnologico; considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continue ed equilibrata; considerando che la proliferazione dei sistemi d'informazione ed i progressi rapidi ma disparati di numerose iniziative concorrenziali, sia pubbliche che private, rendono urgente la messa in opera della rete europea di informazione e di documentazione prevista dalla citata risoluzione del 24 giugno 1971; considerando che la messa in opera di tale rete può contribuire in modo efficace alla realizzazione dei suddetti obiettivi del trattato; considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione necessari a tal fine; considerando la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 relativa ad un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della teconologia4, DECIDE: Articolo 1 un primo piano di azione comunitaria in materia di informazione e di documentazione scientifica e tecnica viene adottato, quale figura in allegato, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1975. Articolo 2 La Commissione, con l'ausilio del comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST), garantisce la realizzazione del piano d'azione. Esso tiene il suddetto comitato e il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) regolarmente al corrente del progresso dei lavori. Essa presenta europeo una relazione particolareggiata in materia, che troverà riscontro nella relazione generale. Articolo 3 L'importo delle spese necessarie alla realizzazione del piano d'azione per il 1975 è indicato in allegato. Articolo 4 Per il 1976 e il 1977 la Commissione definirà, previa consultazione del CIDST e del CREST, i particolari delle attività da svolgere nel quadro del piano d'azione. Su tale base la Commissione fisserà, nell'ambito della procedura di bilancio, il preventivo di spesa per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN