DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica (75/364/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,
considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;
considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi e altri titoli di medico e del coordinamento delle condizioni di accesso alle attività di medico, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;
considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione medica, qui di seguito chiamato il «comitato».
Art. 2
1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione medica di livello comparabilmente elevato tanto nel caso del medico quanto nel caso dello specialista.
2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei seguenti mezzi:
— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli Stati membri;
— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione medica e - eventualmente - la struttura e il contenuto di questa formazione;
— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del medico ai progressi compiuti dalla scienza medica e dai metodi pedogogici.
3. Il Comitato comunica alla Commissione e agli Stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione medica nelle direttive 75/361/CEE (1) e 75/363/CEE (2).
4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultimo può sottoporgli in relazione alla formazione medica.
Art. 3
1. Il Comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:
— un esperto della professione medica,
— un esperto della facoltà di medicina delle università,
— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.
2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.
3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta del corpo medico e delle università. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.
Art. 4
1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restan in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.
2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.
Art. 5
Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.
Art. 6
Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.
Art. 7
La Commissione assume la segretaria del comitato.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN (1) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.