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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1975 relativa alla commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria carboniera (75/782/CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che, in conformità della risoluzione del comitato consultivo del 20 dicembre 1954, l'Alta Autorità ha istituito nel 1955 una commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria carboniera;

considerando che non sono state finora adottate formalmente norme particolareggiate per la determinazione dell'esatta composizione, delle attribuzioni e del funzionamento di tale commissione;

considerando che è auspicabile che dette norme siano ora fissate formalmente;

considerando che le parti sociali dell'industria carboniera sono state consultate sulle seguenti disposizioni sulle quali hanno espresso il loro accordo,

DECIDE:

Art. 1

1. La commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria carboniera (in appresso denominata «la commissione mista») assiste la Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «la Commissione») nella elaborazione e nell'attuazione della politica sociale comunitaria, prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, allo scopo di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera dell'industria carboniera permettendone l'uguagliamento nel progresso.

2. La commissione mista è un foro di discussione d'informazione reciproca e di consultazione tra le parti sociali.

3.

Essa intraprende gli studi necessari all'adempimento della sua missione; organizza, secondo i casi, conferenze o seminari su problemi sociali, elabora relazioni, formula pareri o raccomandazioni sia a richiesta della Commissione che di sua propria iniziativa.

Se un parere non è emesso all'unanimità, la commissione mista presenta i diversi pareri alla Commissione.

Art. 2

1. La commissione mista è composta di rappresentanti di

— organizzazioni dei lavoratori,

— organizzazioni dei datori di lavoro.

2. I membri della commissione mista sono nominati dalla Commissione nell'ambito di questi due gruppi su proposta delle seguenti organizzazioni; Organizzazioni dei lavoratori:

— istituite a livello comunitario:

— Comitato intersindacale carbone/acciaio dei sindacati liberi dei minatori e dei metallurgici nelle Comunità europee,

— Federazione internazionale dei sindacati cristiani dei minatori;

— istituite a livello nazionale, in veste di osservatori:

— Fùdùration nationale des travailleurs du sous-sol;

— istituite a livello comunitario:

— Comitato di studio dei produttori di carbone dell'Europa Occidentale.

Organizzazioni dei datori di lavoro:

3. In ciascuno dei gruppi «lavoratori», e «datori di lavoro», il numero dei rappresentanti non può essere superiore a 20.

4. Rappresentanti dei governi degli Stati membri possono partecipare ai lavori della commissione mista a titolo consultivo o in veste di osservatori.

Art. 3

1. I membri della commissione mista restano in carica per 4 anni; il loro mandato è rinnovabile. I membri il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non si sia proceduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

2. Il mandato può avere termine prima dello scadere del suddetto periodo di 4 anni, per dimissioni o decesso di un membro, o qualora l'associazione che lo ha designato per la nomina richieda la sua sostituzione.

3. Ciascun membro della commissione mista può essere sostituito da un altro rappresentante della stessa organizzazione in caso d'impedimento ovvero per l'esame d problemi specifici.

Art. 4

1. La presidenza della commissione mista è assunta alternativamente per periodo di un anno da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, nominati su proposta del gruppo interessato.

2. Secondo la medesima procedura è nominato un vicepresidente non appartenente allo stesso gruppo del presidente.

3. Il presidente o il vicepresidente il cui mandato sia scaduto resta in carica fino a quando non si sia proceduto alla sua sostituzione.

4. Il presidente o vicepresidente che cessi dalle sue funzioni prima dello scadere del mandato, è sostituito per la restante durata del mandato su proposta del gruppo cui appartiene.

5. Se il presidente e il vicepresidente non possono partecipare a una determinata riunione, la presidenza è assunta da un membro della commissione mista designato dal gruppo cui il presidente appartiene.

6. Il gruppo nel cui ambito viene nominato il presidente è stabilito, per la prima volta mediante estrazione a sorte.

Art. 5

Le funzioni di segreteria della commissione mista sono assunte dai servizi della Commissione.

Art. 6

1. Le riunioni della commissione mista sono convocate dal presidente e dal vicepresidente su richiesta della Commissione o su richiesta congiunta dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Alle convocazioni provvede la segreteria.

2. Un rappresentante di ciascuna delle organizzazione istituite a livello comunitario di cui all'articolo 2, può assistere ai lavori della commissione mista in veste di osservatore.

3. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni della commissione mista.

Art. 7

La commissione mista può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro incaricati di assisterla. Essa può proporre alla Commissione di designare degli esperti per asisterla in compiti specifici.

Art. 8

I membri della commissione mista e le persone autorizzate a partecipare alle sue riunioni sono tenuti a non divulgare alcuna informazione di cui siano venuti a conoscenza in occasione di tali riunioni, qualora la Commissione, o la commissione mista, ritenga tali informazioni di natura riservata.

Art. 9

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 24 novembre 1975.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1975. Per la Commissione Il Vicepresidente Patrick J. HILLERY