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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1976 relativa all'istituzione di un comitato in materia di gestione dei rifiuti (76/431/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale1 sottolinea la necessità di una politica comunitaria in materia di scarti industriali e di residui di consumo;

considerando che occorre dedicare particolare attenzione alla protezione delle risorse naturali, perseverando nella lotta contro gli sprechi e adottando in particolare misure destinate ad agevolare il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti;

considerando che nella risoluzione del 3 marzo 1975 sull'energia e sull'ambiente2 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di promuovere il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti per la conservazione dell'energia;

considerando che la Commissione ritiene utile raccogliere i pareri di persone altamente qualificate in materia di gestione dei rifiuti,

DECIDE:

Art. 1

Presso la Commissione è istituito un comitato in materia di gestione dei rifiuti, qui di seguito denominato «il comitato».

Art. 2

Il comitato ha il compito di fornire alla Commissione, a richiesta della stessa o di propria iniziativa, pareri su tutti i problemi riguardanti:

  1. a) lo sviluppo di una politica di gestione dei rifiuti che tenga conto della necessità di garantire la migliore utilizzazione delle risorse e un sicuro ed efficace smaltimento dei rifiuti;

  2. b) i vari provvedimenti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico atti a prevenire la formazione di rifiuti, ovvero a consentirne il riutilizzo e il riciclo o ad assicurarne lo smaltimento;

  3. c) l'applicazione delle direttive concernenti la gestione dei rifiuti e la preparazione di nuove proposte di direttive riguardanti tale settore.

Art. 3

1. Il Comitato si compone di 56 membri

2. I seggi sono attribuiti nel modo seguente:

2 alla Commissione,

2 a ciascuno Stato membro.

Art. 4

La Commissione nomina i membri del comitato.

Per ciascuno dei seggi attribuiti agli Stati membri, la Commissione sceglie i membri fra gli esperti nazionali ad alto livello competenti nei settori di cui all'articolo 2; essa li nomina previa consultazione degli Stati membri interessati.

Art. 5

Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Alla scadenza dei tre anni i membri del comitato restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

Il mandato di un membro cessa prima della scadenza dei tre anni per dimissioni o decesso.

L'interessato viene sostituito per la restante durata del mandato secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Le funzioni sono esercitate a titolo gratuito.

Le funzioni sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 6

La lista dei membri è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazione.

Art. 8

Il presidente può invitare a partecipare in qualità di esperto ai lavori del comitato e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9 ogni persona particolarmente competente in un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano unicamente alle delibarazioni sulla questione che ne ha motivato la presenza.

Art. 10

1. Il comitato e i gruppi di lavori si riuniscono nella sede della Commissione su convocazione del presidente del comitato.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. La segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro è affidata ai servizi della Commissione.

Art. 11

Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione.

La Commissione, nel richiedere il parere del comitato, può fissare il termine entro il quale detto parere dovrà essere fornito.

Art. 12

Fatte dalve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, qualora il presidente del comitato li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda un argomento avente carattere riservato.

In questo caso assistono alle sedute solo i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1976. Per la Commissione Il Vicepresidente Carlo SCARASCIA MUGNOZZA