DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1976 relativa all'assegnazione di un importo di 2 milioni di unità di conto ai territori francesi d'oltremare, in applicazione dell'articolo 10 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità dell'11 luglio 1975 (76/569/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la convenzione APC-CEE di Lomù, firmata il 28 febbraio 19751,
vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2),
visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il Consiglio può decidere, all'asunanimità, di destinare ad altre operazioni i pagamenti effettuati alla Banca europea per gli investimenti a titolo dei prestiti speciali, concessi agli Stati APC e ai paesi e territori, nonchù ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, come pure i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di stati, paesi, territori e dipartimenti,
DECIDE:
Art. 1
Delle disponibilità nette che figurano nei conti aperti nei libri della Banca, conformemente all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento finanziario del FES del 1° giugno 1964 e dell'articolo 63 del regolamento finanziario del FES del 26 gennaio 1971, un importo di 2 milioni di unità di conto è assegnato all'aiuto finanziario destinato ai territori d'oltremare francesi.
Art. 2
Le somme di cui all'articolo 1 sono versate dalla Banca alla Commissione, a sua richiesta, entro i limiti delle somme effettivamente disponibili.
Fatto a Lussemburgo, addi 29 giugno 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN (2) Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.