DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1976 per la conclusione di un protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canadà (76/754/CECA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 6 e 8,
considerando che è opportuno concludere, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica fra la CECA e il Canadà, firmato a Bruxelles, il 26 luglio 1976,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo concernente la cooperazione commerciale ed economica fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canadà viene concluso ed approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente della Commissione procede, per quanto riguarda la Comunità, alla notifica stabilita dall'articolo 3 del protocollo (1).
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1976. Per la Commissione Il Vicepresidente Christopher SOAMES (1) La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PROTOCOLLO concernente la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canadà LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, A NOME DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DELL'IRLANDA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, nonchù IL GOVERNO DEL CANADÀ, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Le disposizioni degli articoli I a V dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canadà, firmato a Ottawa il 6 luglio 1976, si applicano anche ai settori coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Articolo 2 Il presente protocollo si applica al territorio del Canadà ed ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate nel suddetto trattato. Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso cesserà di aver applicazione qualora venga denunciato l'accordo quadro di cui all'articolo 1. Articolo 4 Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede. ATTO FINALE I plenipotenziari della Commissione delle Comunità europee e degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e del Canadà, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il 26 luglio 1976 per la firma del protocollo concernente la cooperazione commerciale e economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canadà, all'atto della firma di tale protocollo, hanno preso atto della dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania sull'applicazione del protocollo a Berlino. Questa dichiarazione è allegata al presente atto finale. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania sull'applicazione del protocollo a Berlino Il protocollo concernente la cooperazione commerciale e economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Canadà si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.