DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle cereali elettronucleari (77/270/Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 2, 172 e 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che l'impiego dell'energia nucleare può ridurre l'eccessiva dipendenza della Comunità dall'esterno in campo energetico e quindi migliorare le condizioni delle importazioni di energia;
considerando che il ricorso all'energia nucleare per la produzione di elettricità, è, nelle attuali condizioni tecnico-economiche, economicamente redditizio e più vantaggioso dell'impiego dei prodotti petroliferi;
considerando che lo sforzo supplementare di investimenti richiesto dagli impianti nucleari rispetto agli impianti tradizionali, congiunto con gli oneri che gravano sui costi di funzionamento delle centrali tradizionali esistenti per il rincaro dei prodotti petroliferi, obbliga i produttori di elettricità a ricorrere in maggior misura al credito;
considerando che l'articolo 2, lettera c) del trattato conferisce alla Comunità il compito di agevolare gli investimenti e di assicurare, particolarmente incoraggiando l'iniziativa delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità; che per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari occorre attuare un meccanismo di prestiti e mutui; che questa azione pare necessaria per il conseguimento dell'obiettivo stabilito dall'articolo 2, lettera c) del trattato, che tuttavia non ha previsto il potere d'azione corrispondente;
considerando che la massa di capitali richiesta rende opportuno l'aumento del potenziale di finanziamento e che la Comunità sembra in grado di apportare in questo campo un contributo sostanziale;
considerando che la Comunità è tenuta a impiegare tutti i mezzi di cui dispone per facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della nuova strategia per una politica energetica comune,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importi stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, a finanziare all'interno della Comunità progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali del ciclo del combustibile.
La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato.
Per poter fruire di detti mutui, i progetti d'investimenti devono:
o riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o avere per oggetto lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;
aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità di sicurezza;
aver ottenuto un parere favorevole della Commissione sul piano tecnico ed economico.
La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate.
Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetarie e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'escuzione di ciascuna operazione saranno addebitate alle imprese beneficiarie.
Art. 2
Le condizioni dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità in base alle condizioni del mercato dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata dei mutui.
Art. 3
Spetta alla Commissione decidere della concessione di ogni mutuo. Le sue decisione (SIC! decisioni) si ispirano in particolare al principio secondo il quale va preferito l'impiego delle risorse nelle migliori condizioni di redditività in impianti di dimensioni ottimali.
I mutui sono assistiti dalle garanzie abituali in materia bancaria.
Art. 4
La Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e spesa connesse con la realizzazione e il servizio dei prestiti e dei mutui Euratom; ogni anno essa allega allo stato di previsione un documento riassuntivo della propria politica di assunzione di prestiti.
Art. 5
Il controllo finanziario ed il controllo dei conti sono effettuati conformemente al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3.
Fatto a Bruxelles, add ì 29 marzo 1977. Per il Consiglio Il Presidente T. BENN