DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1977 concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica (77/454/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;
considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonchù in quello dell'assistenza infermieristica prestata da altro personale;
considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica, qui di seguito denominato «comitato».
Art. 2
1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire ai vari livelli del personale che presta assistenza infermieristica una formazione di livello comparabilmente elevato nella Comunità.
2. Esso adempie questo compito servendosi in particolare dei seguenti mezzi:
— esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonchù sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri;
— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione del personale che presta assistenza infermieristica e, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione;
— esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nella pratica dell'assistenza infermieristica, nelle scienze medica e sociale e nei metodi pedagogici.
3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare alle disposizioni in materia di formazione di cui alle direttive concernenti le attività relative all'assistenza infermieristica, ed in particolare alle direttive 77/452/CEE (1) e 77/453/CEE (2),
4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione del personale che presta assistenza infermieristica.
Art. 3
1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:
— un esperto della professione in attività di servizio;
— un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica;
— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.
2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.
3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta della categoria degli infermieri in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica. I membri ed i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.
Art. 4
1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.
2. I mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.
Art. 5
Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.
Art. 6
Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ed ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.
Art. 7
La Commissione assume la segreteria del comitato.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.