diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 1977 relativa alla determinazione dell'autorità che esercita i poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere dei contratti di assunzione per il personale della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA (77/672/CEE, Euratom, CECA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e l'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti,

considerando che il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è entrato in vigore il 1° giugno 1977; che tale trattato prevede tra l'altro la creazione di una Corte dei conti delle Comunità europee;

considerando che ai sensi dell'articolo 28 di detta trattato i mandati dei membri della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA scadono alla data della presentazione da parte di questi ultimi della relazione riguardante l'esercizio precedente quello durante il quale sono nominati i membri della Corte dei conti;

considerando che occorre pertanto determinare l'autorità che esercita i poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilita a concludere i contratti di assunzione per quanto riguarda il personale sottoposto all'autorità della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA una volta scaduti i mandati di detta commissione e di detto revisore,

DECIDE:

Art. 1

I poteri devoluti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e quelli devoluti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, sono esercitati, per quanto riguarda il personale sottoposto all'autorità della commissione di controllo e del revisore dei conti della CECA:

  1. a) dal Consiglio, su proposta della Corte del conti e con il suo consenso, per l'applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 30, secondo comma, e degli articoli 31 e 50 dello statuto;

  2. b) dalla Corte dei conti, negli altri casi.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore alla data che risulta dall'applicazione dell'articolo 28 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1977. Per il Consiglio Il Presidente A. HUMBLET RETTIFICHE Rettifica al regolamento (CEE) n. 2269/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte secremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 262 del 15 ottobre 1977) Allegato I, pagine 12, 13, 14 e 15, partite F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, anzichù: «31 ottobre 1977», leggi: «4 novembre 1977». Allegato I, termine di consegna, pagine 13, 14 e 15, - partita H, anzichù: «dopo il 1° dicembre 1977 e prima del 15 dicembre 1977», leggi: «dopo il 15.12.1977 e prima del 31.12.1977». - partite I, K, L, M, O, P e Q, anzichù: «imbarco non oltre il 15 dicembre 1977», leggi: «imbarco non oltre il 31.12.1977». - partita N, anzichù: «imbarco dopo il 1° febbraio 1978 e prima del 15 febbraio 1978», leggi: «imbarco dopo il 15.2.1978 e prima del 28.2.1978».