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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1977 relativa alla conclusione dell'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari nonchù del protocollo addizionale a detto accordo (77/715/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari, elaborato su iniziativa del Consiglio d'Europa, prevede all'articolo 5, paragrafo 1, che le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizioni dalle altre Parti;

considerando che qualsiasi deroga alla tariffa doganale comune, autonoma o convenzionale che sia, rientra nella competenza esclusiva della Comunità;

considerando che l'inserzione nell'accordo in questione di un protocollo permetterà alla Comunità economica europea di diventare Parte contraente dell'accordo stesso, e di esercitare quindi la suddetta competenza;

considerando che è pertanto opportuno concludere tale accordo, nonchù tale protocollo addizionale,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari, nonchù il protocollo addizionale a detto accordo.

I testi dell'accordo e del protocollo addizionale sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo addizionale ed a conferire loro i poteri necessari allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1977. Per il Consiglio Il Presidente G. SPITAELS ACCORDO EUROPEO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, firmatari del presente accordo, considerando che i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono disponibili soltanto in quantità limitata; considerando che, in uno spirito di solidarietà europea, è vivamente auspicabile che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nella fornitura di tali reagenti qualora se ne presenti la necessità; considerando che questa reciproca assistenza è possibile soltanto se le caratteristiche e l'impiego dei reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono soggetti a norma concordate tra gli Stati membri e se l'importazione dei medesimi beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, l'espressione «reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari» designa tutti i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari di origine umana, animale, vegetale o altra. 2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente accordo si applicano anche alle cellule di composizione antigenica nota, impiegati nello studio dei reagenti di cui trattasi. Articolo 2 Le Parti contraenti, semprechù dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari alle altre Parti che ne abbiano necessità, senza richiedere alcun compenso, salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di tali sostanze, nonchù, se del caso, delle spese d'acquisto delle medesime. Articolo 3 I reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che non siano luogo ad alcun profitto e siano utilizzati soltanto a fini medici e scientifici, vale a dire non commerciali, e potranno essere consegnati soltanto ai laboratori designati dai governi interessati in conformità dell'articolo 6 del presente accordo. Articlo 4 1. Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel protocollo del presente accordo. 2. Inoltre, esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo. 3. Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sarà corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa è stata predisposta in conformità di quanto specificato nel protocollo. Il certificato sarà compilato secondo il modello riportato nell'allegato al protocollo. 4. Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente accordo. Articolo 5 1. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizione dalle altre Parti. 2. Esse prenderanno altresì tutte le misure necessarie per garantire per la via più diretta la rapida consegna di queste sostanze ai destinatari di cui all'articolo 3 del presente accordo. Articolo 6 Per il tramite del segretario generale del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti si comunicheranno l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali autorizzati a rilasciare il certificato previsto dall'articolo 4 del presente accordo ed a distribuire i reagenti per la classificazione tissulare importati. Articolo 7 1. Il presente accordo è aperto alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenire Parti contraenti mediante: a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa. Articolo 8 1. Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del consiglio saranno divenuti Parti dell'accordo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per gli Stati membri che firmeranno l'accordo in seguito, senza riserva di ratifica o di accettazione, oppur che lo ratificheranno o lo accetteranno, l'accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione. Articolo 9 1. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il comitato dei ministri del Consiglio di Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione avverrà mediante il deposito presso il segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento d'adesione che prenderà effetto un mese dopo la data del deposito stesso. Articolo 10 1. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ciascuna Parte contraente può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente accordo. 2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna Parte contraente può, previa dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per quale essa sia autorizzata a sottoscrivere impegni. 3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo precedente potrà essere revocata, in ordine a qualsiasi territorio designato nella stessa, secondo le condizioni previste all'articolo 11 del presente accordo. Articolo 11 1. Ciascuna Parte Contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo mediante notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale. Articolo 12 Il segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'accordo: a) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione; b) le firme con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione; d) le date di entrata in vigore del presente accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8; e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10; f) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia; g) ogni modifica o aggiunta al protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente accordo. In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DISPOSIZIONI GENERALI 1. Specificità A. Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti Se impiegati secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante, questi reagenti devono reagire con tutti i linfociti noti per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull'etichetta. Essi non devono reagire con nessuna cellula nota per non contenere tale antigene (o tali antigeni). Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico d'interferenza, quale, ad esempio: a) un effetto di prozona, b) una anticomplementarità. B. Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare in una tecnica di fissazione del complemento su piastrine Se impiegati secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante, questi reagenti devono dare una fissazione del complemento con tutte le piastrine note per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull'etichetta. Essi non devono dare fissazione del complemento con piastrine note per non contenere tale antigene (o tali antigeni). Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico d'interferenza, quale, ad esempio: a) un effetto di prozona, b) una anticomplementarità. 2. Attività A. Reagenti per la classificazione tissulare impiegati nelle tecniche di citotossicità su linfociti Il titolo dei reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo all'antigene (o agli antigeni) corrispondente (i) all'anticorpo (o agli anticorpi) contenuto (i) nel reagente stesso. Inoltre, il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tissulari a seguito di trasfusioni, gravidanza, ecc. Ogni diluzione viene quindi verificata con linfociti noti per contenere l'antigene (o gli antigeni) corrispondente (i) nel reagenti, secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante. Il titolo è il reciproco del valore che rappresenta la massima diluzione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva, ove la diluzione è calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale. B. Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine Il titolo di un reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato al 10 % su tampone veronal. Ogni siero viene quindi analizzato con piastrine note per contenere gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reagente, secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante. Il titolo è il reciproco del valore che costituisce la massima diluzione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva, la diluzione essendo calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale. Altre disposizioni per i reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti e per i reagenti da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine. 3. Conservazione I reagenti per la classificazione tissulare possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata. I reagenti liquidi devono essere conservati ad una temperatura che non superi - 70 °C ed i reagenti disidratati ad una temperatura che non superi + 4 °C. Per quanto possibile, occorre evitare di scongelare e ricongelare i reagenti nel periodo di stoccaggio. I reagenti disidratati devono essere conservati in un'atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati e che dev'essere chiuso in modo da evitare qualsiasi penetrazione di umidità. Un reagente disidratato non deve perdere più dello 0,5 % del suo peso quando viene analizzato accentuandone la disidratazione per mezzo dell'anidride fosforosa ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio per 24 ore. I reagenti devono essere preparati con le necessarie precauzioni di asepsi e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica. Per evitare la comparsa di batteri, il fabbricante può prescrivere che al reagente venga aggiunto un antisettico e/o un antibiotico. In questi casi (in presenza della sostanza aggiunta) il reagente deve continuare a soddisfare le condizioni di specificità e di attività. Ciò vale anche per qualsiasi altro additivo, ad esempio, gli anticoagulanti. I reagenti, dopo essere stati scongelati o ricostituiti, devono essere trasparenti e non devono contenere nù residui nù tracce di coagulazione, nù tanto meno particelle visibili. 4. Stabilità e data di scadenza Ogni reagente conservato in adeguate condizioni di stoccaggio deve mantenere le proprietà richieste per almeno un anno. La data di scadenza di un reagente allo stato liquido indicata sull'etichetta non può prolungarsi oltre un anno dalla data dell'ultima prova soddisfacente di attività. La durata di validità può essere prolungata per ulteriori periodi di un anno, qualora vengano ripetute le prove di attività. La data di scadenza dei reagenti in forma disidratata che figura sull'etichetta deve essere conforma alle conclusioni tratte dalle prove di stabilità. 5. Preparazione e volume per campione I reagenti per la classificazione tissulare saranno preparati e suddivisi in modo che i reagenti contenuti in un recipienti consentano di effettuare, oltre alle prove con le cellule sconosciute, anche prove con cellule di controllo positivo e negativo. Il volume contenuto in un recipiente sarà tale da poter essere eventualmente utilizzato per effettuare gli appropriati test d'attività descritti nel presente protocollo. 6. Registrazione dei risultati e campioni Il laboratorio di produzione deve registrare per iscritto tutte le fasi relative alla produzione e al controllo dei reagenti per la classificazione tissulare. Esso deve altresì conservate adeguati campioni di tutti i reagenti prodotti fino a che si siano valide ragioni di ritenere che la partita non è più utilizzata. 7. Spedizione I reagenti congelati devono essere spediti in modo da rimanere congelati sino all'arrivo. Occorre prendere le precauzioni necessarie per evitare che i reagenti siano inattivati per penetrazione di CO2. I reagenti disidratati possono essere spediti alle temperature ambiente. 8. Etichette, fogli illustrativi e certificati Su ciascun contenitore definitivo saranno applicate due etichette, stampate in nero su carta bianca, una in inglese ed una in francese, che conterranno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto; c) nome e quantità di antisettico e/o di antibiotico, se presenti, oppure menzione di assenza dei medesimi; d) dose o, se il reagente è disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione; e) data di scadenza; f) numero della partita; g) condizioni di immagazzinaggio; h) risultati della prova HB-Ag. Inoltre, su queste etichette o su quelle apposte sulla scatola di cartone contenente più recipienti definitivi, oppure sul foglio illustrativo che accompagna i recipienti figureranno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo completo del fabbricante; b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto; c) dose, oppure, se il reagente è disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione; d) data dell'ultima prova di attività; e) data di scadenza (se del caso); f) numero della partita; g) una descrizione chiara delle istruzioni per l'uso raccomandate dal fabbricante. h) le condizioni di stoccaggio delle fiale non aperte e le precauzioni da adottare dopo l'apertura delle medesime; i) la composizione esatta, ivi compresi, eventualmente, gli antisettici e/o gli antibiotici; j) l'indicazione che il prodotto contiene o non contiene materiali di origine umana. Ogni invio deve essere corredato da un certificato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo e dell'allegato al presente protocollo. Al presente protocollo è allegato il fac-simile di un'etichetta e di un foglio illustrativo. DISPOSIZIONI PARTICOLARI (1) (1) Da completare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari. FAC-SIMILE DI ETICHETTA CONSIGLIO D'EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari 1. Nome e indirizzo del fabbricante 2. Reagente per la classificazione tissulare anti HL-A 3.1 ml oppure ricostituire con 1 ml di acqua distillata 4. Data dell'ultimo controllo di attività 5. Data di scadenza 6. Numero della partita 7. Tecnica da impiegare: linfocito-tossicità NIH 8. Da conservare... (temper., ecc.) 9. Composizione 10. Il reagente contiene siero umano. Questa etichetta sarà apposta sull'imballaggio contenente più recipienti definitivi. FAC-SIMILE DI FOGLIO ILLUSTRATIVO CONSIGLIO D'EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione deigruppi tissulari 1. Laboratorio nazionale di riferimento per la classificazione tissulare; I Main Street, Metropolis, Westland 2. Reagente per la classificazione tissulare anti HL-A I 3. È stata aggiunta una soluzione di N3Na 0,1 g % 4.1 ml oppure, ricostituire con 1 ml di acqua distillata 5. Data di scadenza: 5 dicembre 1975 6. Numero della partita: 7257 7. Da conservare a - 70 °C 8. Risultato della prova per individuare HB-Ag: negativo Questo foglio illustrativo sarà fissato su ciascun recipiente definitivo. ALLEGATO AL PROTOCOLLO CONSIGLIO D'EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari CERTIFICATO (Articolo 4) DA NON STACCARE DALL'INVIO: luogo * data * 19.. * Numero di colli * lo sottoscritto dichiaro che l'invio specificato a margine * preparato sotto la responsabilità di * Designazione * * N. della partite * organismo di cui all'articolo 6 dell'accordo, è conforme alle specificazioni del protocollo all'accordo e può essere consegnato immediatamente * al destinatario (nome e indirizzo) (timbro) * (firma) * (titolo) * PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI GLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI qui di seguito denominato «accordo», conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, ai termini del quale le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di esonerare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizione dalle altre Parti; considerando che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità economico europea, l'impegno di accordare tale esenzione è di competenza della citata Comunità, che dispone al riguardo dei poteri necessari in virtù del trattato che l'ha istituita; considerando quindi che, per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, è necessario che la Comunità economica europea possa essere Parte contraente dell'accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Comunità economico europea può diventare Parte contraente dell'accordo mediante firma dello stesso. Articolo 2 Il presente protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell'accordo, che possono diventare Parti del protocollo addizionale seguendo la procedura di cui all'articolo 7 dell'accordo. Articolo 3 Nessuno Stato può diventare Parte contraente dell'accordo senza diventare, nello stesso tempo, Parte contraente del presente protocollo addizionale, che fa parte integrante dell'accordo. Articolo 4 Il presente protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo. Articolo 5 Il segretario generale del Consiglio di Europa notificherà agli Stati membro del Consiglio ed alla Comunità economico europea: a) ogni firma del presente protocollo addizionale; b) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'accettazione; c) la data d'entrata in vigore del presente protocollo addizionale.