DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 ottobre 1978 che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (78/870/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando la ripartizione inadeguata e il livello insufficiente dell'attività economica, dell'occupazione dell'investimento nella Comunità;
considerando che accanto alle istituzioni e agli organismi finanziari comunitari esistenti, di cui occorre ampliare l'azione, è necessario, per stimolare la ripresa dell'attività economica e sostenere le politiche comuni, realizzare un meccanismo finanziario nuovo in aggiunta agli attuali meccanismi comunitari onde fornire un contributo addizionale allo sforzo d'investimento nella Comunità;
considerando che a tal fine un'azione comunitaria avrebbe un effetto propulsivo ed un impatto finanziario reale che va al di là del volume apparente;
considerando che quest'azione comunitaria dovrebbe tender alla realizzazione di progetti d'investimento che contribuiscano alla convergenza ed all'integrazione crescenti delle politiche economiche degli Stati membri e siano conformi agli obiettivi prioritari della Comunità;
considerando che i mercati dei capitali offrono risorse considerevoli che potrebbero essere mobilitate per il finanziamento degli investimenti nella Comunità;
considerando che la Comunità in quanto tale beneficia di un credito proprio da cui essa deve trarre il miglior partito possibile per rafforzare il sostegno europeo ai suddetti investimenti e sostenere le politiche decise a livello comunitario;
considerando che per contribuire al conseguimento dell'obiettivo prefissato, un importo di prestiti equivalente ad un miliardo di unità di conto europee in capitale sembra adeguato nelle circostanze attuali;
considerando che la realizzazione di questo nuovo meccanismo finanziario deve avvenire su una base sperimentale;
considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione della presente decisione,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità economica europea, prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di un miliardo di unità di conto europee in capitale.
I proventi di tali prestiti saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento di progetti d'investimento che contribuiscano alla convergenza ed all'integrazione crescenti delle politiche economiche degli Stati membri. Essi devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura tenendo conto, tra l'altro, dell'impatto regionale di detti progetti e della necessità di lottare conto la disoccupazione.
Il presente meccanismo può operare isolatamente o congiuntamente con altri strumenti comunitari di finanziamento.
La Commissione è abilitata a contrarre, a titolo eccezionale ed unico, a nome della Comunità economica europea, prestiti intesi a finanziare investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone colpite dal terremoto avvenuto in Italia nel mese di novembre 1980.
L'importo di tali prestiti non può superare l'equivalente di un miliardo di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie per gli stessi obiettivi.
La Commissione è abilitata a contrarre, a titolo eccezionale ed unico, a nome della Comunità economica europea, prestiti intesi a finanziare investimenti destinati alla ricostruzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali, incluso l'alloggio, nelle zone colpite dai sismi avvenuti in Grecia nel mese di febbraio/marzo 1981.
L'importo di tali prestiti non può superare l'equivalente di 80 milioni di ECU in capitale, previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie per gli stessi obiettivi.
Art. 2
L'importo dei prestiti è attivato per quote successive.
Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, autorizza le quote di prestito e fissa le linee direttrici per l'eleggibilità dei progetti.
La Commissione decide in merito all'eleggibilità dei progetti conformemente alle linee direttrici fissate dal Consiglio.
Nei limiti degli importi delle operazioni autorizzate, la Commissione procede alle assunzioni di prestiti sui mercati dei capitali. Dei mutui diretti a obiettivi differenti possono essere finanziati con uno stesso prestito.
Art. 3
Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di muti sono espresse nelle stesse unità monetarie. Le condizioni dei mutui per il rimborso del capitale, per il tasso ed il pagamento degli interessi, sono fissate in maniera tale da coprire i costi e le spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione sia delle operazioni di assunzione di prestiti che delle operazioni di mutui.
Art. 4
Le condizioni dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità, in base alle condizioni dei mercati dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata e altre modalità finanziarie dei mutui corrispondenti. I fondi presi a prestito sono versati alla Banca europea per gli investimenti che ne assicura, se necessario, il temporaneo investimento.
Art. 5
Un mandato è affidato alla Banca per l'attribuzione dei mutui in esecuzione della presente decisione. La Banca effettua le operazioni previste da questo mandato a nome, per conto e rischio della Comunità. Le domande di mutuo sono trasmesse alla Banca o direttamente o mediante la Commissione o uno Stato membro. Dopo decisione della Commissione sull'eleggibilità di ciascun progetto, in virtù dell'articolo 2, la Banca, in conformità delle procedure previste dal proprio statuto e secondo i criteri abituali, istruisce tali domande, decide circa l'attribuzione dei mutui e le loro condizioni e li amministra.
Il mandato affidato alla Banca è oggetto di una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca.
Art. 6
La Commissione informa annualmente il Consiglio ed il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e spesa connesse con la realizzazione dei prestiti e dei mutui. Ogni anno, essa allega allo stato di previsione un documento riassuntivo della politica di assunzione e di erogazione dei prestiti.
Sulla scorta di tali informazioni il Consiglio può procedere ad una valutazione del funzionamento generale del meccanismo creato dalla presente decisione.
Quando l'ammontare dei prestiti contratti avrà raggiunto il controvalore di 800 milioni di UCE, oppure entro due anni al massimo dall'adozione della presente decisione, la Commissione presenterà al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'esperienza acquisita dall'attuazione della presente decisione.
Il controllo finanziario ed il controllo dei conti della Commissione sono effettuati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Art. 7
Ai fini della presente decisione, l'unità di conto europea (UCE) è quella definita dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Parere formulato il 26/27 aprile 1978.
Fatto a Lussemburgo, addi 16 ottobre 1978. Per il Consiglio Il Presidente H. MATTHOEFER (2) Parere formulato il 26/27 aprile 1978.