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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1978 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Banca dei regolamenti internazionali, relativo alla mobilizzazione dei crediti degli Stati membri nel concorso finanziario a medio termine (78/897/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/143/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971, relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine1, modificata da ultimo dalla decisione 78/49/CEE2, in particolare gli articoli 1 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del comitato monetario del 28 febbraio 1978,

considerando che la decisione 78/49/CEE ha introdotto la possibilità, nel caso in cui uno o più Stati membri creditori nel quadro del concorso finanziario a medio termine incontrino difficoltà o gravi rischi di difficoltà nelle rispettive bilance dei pagamenti, di procedere alla mobilizzazione dei crediti dello Stato o degli Stati in questione; che tale mobilizzazione si effettua in particolare mediante un rifinanziamento esterno al sistema, ottenuto sia attraverso una azione concertata degli Stati membri presso altre organizzazioni internazionali, sia in seguito ad un accordo stipulato con tali organizzazioni;

considerando che la Banca dei regolamenti internazionali è l'organismo in grado di fornire tale rifinanziamento,

DECIDE:

Art. 1

1. E approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Banca dei regolamenti internazionali, relativo alla mobilizzazione dei crediti degli Stati membri nel concorso finanziario a medio termine.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addi 30 ottobre 1978. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Banca dei regolamenti internazionali, relativo alla mobilizzazione dei crediti degli Stati membri nel concorso finanziario a medio termine A. Lettera della Banca dei regolamenti internazionali Signor Presidente, La BRI potrà stipulare accordi di credito stand-by con le banche centrali dei paesi creditori qualora queste ne facciano richiesta. Detti accordi potranno essere stipulati a concorrenza del contributo complessivamente versato nel meccanismo del paese creditore, fino ad un massimo di 2 725 milioni di unità di conto, corrispondente alla metà del totale dei futuri massimali d'impegno dei paesi membri. Le modalità di ciascun accordo di stand-by saranno definite dalla BRI e dalla banca centrale di cui trattasi. E tuttavia opportuno menzionare fin d'ora talune condizioni che la BRI sarebbe disposta ad applicare: L'impegno iniziale della BRI per ogni singolo credito stand-by avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi, senza superare complessivamente cinque anni. All'apertura dei crediti, e al momento degli eventuali rinnovi, la BRI riceverà una commissione di apertura di credito. Onde permetterle di procedere ai necessari adeguamenti delle proprie liquidità, si stipulerà inoltre che i primi prelievi non siano effettuati prima di un mese a decorrere dalla conclusione dell'accordo di stand-by. I prelievi saranno effettuati nelle monete a disposizione della BRI al momento della conclusione dell'accordo, molto probabilmente in dollari USA, per periodi da determinare in funzione delle disponibilità della Banca, probabilmente tre o sei mesi. Le condizioni di remunerazione corrisponderanno a quelle applicate dalla BRI in quel momento per transazioni stipulate in condizioni analoghe, ossia a tassi di interesse strettamente legati a quelli applicati sul mercato. Normalmente tali tassi dovrebbero superare soltanto di un margine minimo i tassi detti Libor. Tuttavia, nel caso in cui la BRI debba ricorrere essa stessa al mercato per procurarsi i fondi necessari, il tasso applicato potrebbe raggiungere un massimo corrispondente al Libor più un margine adeguato. Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Consiglio delle Comunità europee è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione dell mia profonda stima. Per la Banca dei regolamenti internazionali B. Lettera della Comunità Signor Direttore generale, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta: "La BRI potrà stipulare accordi di credito stand-by con le banche centrali dei paesi creditori qualora queste ne facciano richiesta. Detti accordi potranno essere stipulati a concorrenza del cotntributo complessivamente versato nel meccanismo dal paese creditore, fino ad un massimo di 2725 milioni di unità di conto, corrispondente alla metà del totale dei futuri massimali d'impegno dei paesi membri. Le modalità di ciascun accordo di stand-by saranno definite dalla BRI e dalla banca centrale di cui trattasi. E tuttavia opportuno menzionare fin d'ora talune condizioni che la BRI sarebbe disposta ad applicare: L'impegno iniziale della BRI per ogni singolo credito stand-by avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi, senza superare complessivamente cinque anni. All'apertura dei crediti, e al momento degli eventuali rinnovi, la BRI riceverà una commissionne di apertura di credito. Onde permetterle di procedere ai necessari adeguamenti delle proprie liquidità, si stipulerà inoltre che i primi prelievi non siano effettuati prima di un mese a decorrere dalla conclusione dell'accordo di stand-by. I prelievi saranno effettuati nelle monete a disposizione della BRI al momento della conclusione dell'accordo, molto probabilmente in dollari USA, per periodi da determinare in funzione delle disponibilità della Banca, probabilmente tre o sei mesi. Le condizioni di remunerazione corrisponderanno a quelle applicate dalla BRI in quel momento per transazioni stipulate in condizioni analoghe, ossia a tassi di interesse strettamente legati a quelli applicati sul mercato. Normalmente tali tassi dovrebbero superare soltanto di un margine minimo i tassi detti Libor. Tuttavia, nel caso in cui la BRI debba ricorrere essa stessa al mercato per procurarsi i fondi necessari, il tasso applicato potrebbe raggiungere un massimo corrispondente al Libor più un margine adeguato. Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Consiglio delle Comunità europee è d'accordo su quanto precede. ". Mi pregio comunicarLe che il Consiglio delle Comunità europee è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor Direttore generale, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee