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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 relativa all'accettazione della raccomandazione del 13 giugno 1978 del Consiglio di cooperazione doganale, intesa ad emendare gli articoli XIV a) e XIV d) della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (79/6/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che i nove Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che la tariffa doganale comune è stata elaborata sulla base di detta nomenclatura;

considerando che il Consiglio di cooperazione doganale può raccomandare alle parti contraenti degli emendamenti alla convenzione; che il 13 giugno 1978 detto Consiglio ha emesso una raccomandazione intesa ad emendare gli articoli XIV a) e XVI d) di questa convenzione;

considerando che, ai sensi di detta convenzione, il testo di qualsiasi progetto d'emendamento raccomandato viene comunicato dal ministero degli affari esteri del Belgio a tutte le parti contraenti e ai governi di tutti gli altri Stati firmatari o aderenti e che sono è considerato accettato se nessuna delle parti contraenti formula obiezioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione; che, in mancanza di obiezioni, l'emendamento entra in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine suddetto;

considerando che il ministero degli affari esterni del Belgio ha comunicato il testo della raccomandazione del 13 giugno 1978 alle parti contraenti il 30 giugno 1978, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1978; che pertanto, se non sarà stata formulata nessuna obiezione sul suo complesso o su una delle parti, la raccomandazione sarà considerata accettata il 31 dicembre 1978 e entrerà in vigore il 1° luglio 1979;

considerando che nessuna obiezione deve muoversi nei confronti della precitata raccomandazione nel suo complesso,

DECIDE:

Art. unico

La raccomandazione del 13 giugno 1978 del Consiglio di cooperazione doganale intesa ad emendare gli articoli XIV a) e XVI d) della convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali è accettata per essere applicata a decorrere dal 1° luglio 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER