DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 1979 sulla stipulazione del protocollo da allegare all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (79/505/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che l'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, in appresso designato come accordo di Firenze, elaborato su iniziativa dell'UNESCO, è destinato a favorire la libera circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; che a tal fine l'accordo prevede tra l'altro la non applicazione di dazi doganali all'importazione di tali oggetti;
considerando che la diciannovesima conferenza generale dell'UNESCO ha adottato, il 26 novembre 1976, un protocollo relativo all'accordo di Firenze al fine di estendere il beneficio della franchigia dai dazi doganali ad un certo numero di oggetti che ne erano stati finora esclusi; che tale protocollo, se costituisce un atto complementare all'accordo, deve essere considerato come uno strumento distino da quest'ultimo;
considerando che, salvo restando il ricorso alle possibilità offerte dal paragrafo 16, lettera a), le disposizioni del protocollo sono conformi agli obiettivi della Comunità economica europea; che è quindi opportuno stipulare questo protocollo includendovi le dichiarazioni previste al paragrafo 16, lettera a),
DECIDE:
Art. 1
1.
Il protocollo in data 26 novembre 1976 relativo all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, è approvato a nome della Comunità economica europea.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
2. All'atto della firma del protocollo verrà dichiarato che la Comunità
— non sarà vincolata dalle parti II e IV;
— non sarà vincolata dall'allegato C 1, dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
Il presidente del Consiglio provvede al deposito dell'atto di accettazione di cui al paragrafo 14, lettera c), del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979. Per il Consiglio Il Presidente P. BERNARD-REYMOND