DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (80/271/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che i negoziati commerciali multilaterali aperti, nel quadro del GATT, in applicazione della dichiarazione dei ministri emessa a Tokio il 14 settembre 1973, hanno portato all'elaborazione degli accordi multilaterali qui di seguito indicati:
- protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- accordo sulle carni bovine;
- accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari;
- accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;
- accordo sugli appalti pubblici;
- accordo relativo agli scambi di aeromobili civili;
- accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati;
- accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato;
considerando che il complesso di concessioni e di impegni reciproci negoziati dalla Comunità e dai paesi partecipanti ai negoziati, quali sono ripresi negli accordi multilaterali di cui sopra, costituiscono un risultato accettabile,
DECIDE:
Art. 1
1. A nome della Comunità economica europea vengono approvati il protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e il protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2. A nome della Comunità economica europea vengono approvati gli accordi seguenti:
— accordo sulle carni bovine;
— accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari;
— accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;
— accordo sugli appalti pubblici;
— accordo relativo agli scambi di aeromobili civili;
— accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
— accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati;
— accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
— accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato.
3. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione.