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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativa alla conclusione del protocollo d'adesione delle Filippine all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (80/273/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Repubblica delle Filippine ha avviato con la Comunità economica europea e le altre parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio i negoziati per l'adesione a detto accordo generale;

considerando che il risultato di detti negoziati è accettabile per la Comunità,

DECIDE:

Art. 1

Il protocollo di adesione delle Filippine all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio è approvato a nome della Comunità economica europea.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente T. HUSSEY PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLE FILIPPINE ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO I GOVERNI CHE SONO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (qui di seguito rispettivamente denominati «le parti contraenti» e «l'accordo generale»), LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE (qui di seguito denominata «le Filippine»), VISTI i risultati delle trattative per l'adesione delle Filippine all'accordo generale, HANNO CONCORDATO, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni. PARTE I Disposizioni generali 1. A decorrere dalla data in cui il presente protocollo entrerà in vigore conformemente al paragrafo 7 qui di seguito, le Filippine saranno parti contraenti dell'accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto accordo ed applicheranno alle parti contraenti, a titolo provvisorio e ferme restando le disposizioni del presente protocollo: a) le parti I, III e IV dell'accordo generale; b) la parte II dell'accordo generale per quanto compatibile con la legislazione nazionale esistente alla data del presente protocollo. Ai fini del presente paragrafo, gli obblighi stabiliti al paragrafo 1 dell'articolo I in riferimento all'articolo III e quelli stabiliti al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo II in riferimento all'articolo VI dell'accordo generale si considerano iscritti nella parte II dell'accordo generale stesso. 2. a) Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo generale che le Filippine dovranno applicare alle parti contraenti saranno quelle che figurano nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della conferenza delle Nazioni Unite sugli scambi e sull'occupazione, rettificate, emendate o altrimenti modificate da strumenti che saranno effettivi alla data in cui le Filippine diverranno parti contraenti. b) Ogniqualvolta il paragrafo 6 dell'articolo V, la lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo VII e la lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo X dell'accordo generale citino la data dell'accordo in parola, la data applicabile per quanto riguarda le Filippine sarà quella del presente protocollo. 3. Le Filippine intendono allineare sulle disposizioni dell'articolo III dell'accordo generale l'imposta sulle vendite e l'imposta specifica applicabili ai prodotti di cui al documento L/4724/Add. 1 ed i cui importi, conformemente ai relativi articoli dei capitoli IV e V del codice delle imposte delle Filippine in vigore alla data del presente protocollo, variano a seconda che i prodotti siano fabbricati nel paese o importati; le Filippine cercheranno di realizzare detta armonizzazione non appena possibile, tenendo conto delle esigenze del loro sviluppo, delle disponibilità finanziarie e degli scambi. Se al 31 dicembre 1984 le imposte succitate saranno ancora in vigore e applicate a tassi diversi ai prodotti importati, la questione verrà esaminata dalle parti contraenti. PARTE II Elenco 4. L'elenco che figura in allegato diverrà elenco delle Filippine allegato all'accordo generale subito dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. 5. a) Ogniqualvolta il paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale citi la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione di cui all'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso. b) Nel caso del paragrafo 6, lettera a), dell'articolo II, dell'accordo generale che cita la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda l'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso. PARTE III Disposizioni finali 6. Il presente protocollo sarà presentato al direttore generale delle parti contraenti. Le Filippine potranno firmarlo fino al... 1979. Esso sarà altresi aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea. 7. Il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua firma da parte delle Filippine. 8. Essendo diventate parti contraenti all'accordo generale, conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo, le Filippine potranno aderire all'accordo suddetto secondo le norme applicabili del presente protocollo, presentando uno strumento di adesione al direttore generale. Detta adesione sarà effettiva alla data in cui l'accordo generale entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVI, oppure al trentesimo giorno successivo a quello della presentazione dello strumento di adesione, qualora questa data sia successiva alla prima. L'adesione all'accordo generale conformemente al presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo XXXII dell'accordo suddetto, come un'accettazione dell'accordo conformemente al paragrafo 4 dell'articolo XXVI dello stesso. 9. Prima della loro adesione all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, le Filippine potranno interrompere la loro applicazione provvisoria dell'accordo suddetto; siffata interruzione sarà effettiva il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il direttore generale ne avrà ricevuto notifica scritta. 10. Il direttore generale consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, alle Filippine e a ciascun governo che avrà aderito all'accordo generale a titolo provvisorio, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del protocollo stesso conformemente al paragrafo 6. 11. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta della Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il... 1979 in esemplare unico, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede salvo disposizione contraria applicabile all'elenco allegato. ALLEGATO ELENCO LXXV - FILIPPINE (L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)