Decisione del Consiglio del 21 gennaio 1980 concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica (80/156/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il progetto di decisione della Commissione,
considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 concernente il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;
considerando che è importante garantire un livello comparabilmente elevato di formazione nel quadro del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica;
considerando che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, è opportuno istituire un comitato consultivo per consigliare la Commissione,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dell'ostetrica, qui di seguito denominato "comitato".
Art. 2
1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire una formazione delle ostetriche di livello comparabilmente elevato nella Comunità.
2. Esso adempie questo compito avvalendosi in particolare dei seguenti mezzi:
— esauriente scambio di informazioni sui metodi di formazione, nonché sul contenuto, livello e struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri;
— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione delle ostetriche e, eventualmente, la struttura ed il contenuto di tale formazione;
— esame delle possibilità di adeguare tale formazione ai progressi registrati nella pratica dell'ostetricia, nella scienza medica e sociale e nei metodi pedagogici.
3. Il comitato comunica alla Commissione ed agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando, quando lo ritenga opportuno, suggerimenti per quanto riguarda gli emendamenti da apportare agli articoli delle direttive 80/154/CEE [1] e 80/155/CEE [2] relativi alla formazione delle ostetriche.
4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro problema che quest'ultima dovesse sottoporgli in relazione alla formazione delle ostetriche.
Art. 3
1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:
— un esperto della professione in attività di servizio;
— un esperto degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche;
— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.
2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.
3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, ed i loro supplenti sono designati su proposta della categoria delle ostetriche in attività di servizio e degli istituti che impartiscono la formazione delle ostetriche. I membri ed i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.
Art. 4
1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.
2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, decesso o sostituzione con un altro membro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.
Art. 5
Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.
Art. 6
Il comitato può costituire gruppi di lavoro e invitare ed ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.
Art. 7
La Commissione assume la segreteria del comitato.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. Marcora [1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. [2] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------