DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1980 relativa all'istituzione di un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (80/686/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che nelle sessioni del 7 e 8 aprile 1978 a Copenaghen, del 6 e 7 luglio 1978 a Brema e del 27 e 28 aprile 1980 a Lussemburgo il Consiglio europeo ha ritenuto che la Comunità debba fare della prevenzione e del controllo dell'inquinamento marino, in particolare di quello dovuto agli idrocarburi, un importante obiettivo della sua azione;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 19731, completato da quello del 19772, ha evidenziato l'importanza fondamentale che riveste per l'Europa occidentale lo svolgimento di un'azione efficace contro i pericoli inerenti al trasporto di idrocarburi, comprese le minacce di un serio inquinamento delle coste derivante da sinistri in alto mare ed ha precisato che la protezione delle acque marine al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici costituisce un compito prioritario;
considerando che il 26 giugno 1978 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi3;
considerando che è importante per la Commissione raccogliere i pareri di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di inquinamento marino da idrocarburi;
considerando che è del pari importante per la Comunità disporre di un luogo di incontro tra esperti, in cui possano essere raccolte le informazioni e le esperienze esistenti negli Stati membri facilitando in tal modo la coordinazione delle misure prese o previste a livello nazionale, internazionale o comunitario,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, appresso denominato il «comitato».
Art. 2
Il comitato ha i seguenti compiti:
1. dare pareri alla Commissione, sia a richiesta di quest'ultima, sia di sua propria iniziativa, su tutti i problemi relativi all'attuazione delle misure comunitarie in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose;
2. permettere la raccolta di informazioni e di esperienze esistenti negli Stati membri sulle misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, facilitando in tal modo il coordinamento delle misure prese o previste a livello nazionale, internazionale e comunitario.
Art. 3
1. Il comitato è composto da esperti governativi competenti nei settori di cui all'articolo 2, in ragione di due rappresentanti per Stato membro.
2. 1 membri del comitato sono nominati dalla Commissione su presentazione degli Stati membri.
3. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato.
Art. 4
Per ciascun membro del comitato viene nominato un supplente. Salvo il disposto dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato e partecipa ai lavori solo in caso di impedimento del membro titolare.
Art. 5
La lista dei membri viene pubblicata dalla Commissione, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6
Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 7
In caso di necessità, la Commissione può convocare a titolo individuale uno o più membri che abbiano competenze particolari nel settore in questione.
Art. 8
Ai servizi della Commissione è affidato il segretariato del comitato e dell'ufficio di presidenza.
Art. 9
Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, qualsiasi persona particolarmente competente in un argomento iscritto all'ordine del giorno.
Gli esperti partecipano soltanto alle deliberazioni riguardanti la questione per la quale sono stati interpellati.
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Art. 10
Art. 11
Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione dei lavori del comitato e dell'ufficio di presidenza, qualora la Commissione li abbia informati della riservatezza dell'argomento oggetto della richiesta di parere o di spiegazioni.
In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.
Art. 12
La presente decisione entra in vigore il 25 giugno 1980.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980. Per la Commissione Lorenzo NATALI Vicepresidente