DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (80/739/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
considerando che la Commissione ha già contratto una parte rilevante della prima quota di prestiti autorizzata dalla decisione 79/486/CEE4 e che si prevede l'esaurimento di tale quota;
considerando che gli investimenti nei settori delle infrastrutture e dell'energia continuano a presentare un interesse fondamentale per le economie degli Stati membri, in particolare a causa del loro impatto sullo sviluppo regionale e l'occupazione regionale e ad assicurare alla Comunità una minore dipendenza dalle importazioni energetiche e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento;
considerando che è dunque opportuno autorizzare una seconda quota di prestiti da contrarre e da erogare nel quadro della decisione 78/870/CEE, e fissare per l'80 % di questa quota gli stessi settori fissati nella decisione 79/486/CEE; che la destinazione del resto della quota sarà oggetto di una decisione ulteriore;
considerando che si dovrebbe ora autorizzare l'assunzione di prestiti per un importo equivalente a 500 milioni di unità di conto europee in capitale,
DECIDE:
Art. 1
È autorizzata una seconda quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di unità di conto europee in capitale. Su questo importo l'equivalente di 100 milioni di unità di conto europee in capitale non può tuttavia essere preso in prestito fino a che non sia adottata una decisione ulteriore sulla destinazione di tale prestito.
Art. 2
I proventi dei prestiti di un importo equivalente a 400 milioni di unità di conto europee in capitale sono utilizzati per prestiti destinati al finanziamento di progetti d'investimento da realizzare nel territorio della Comunità e rispondenti agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori delle infrastrutture e dell'energia. Per questo fine:
— per quanto riguarda l'infrastruttura, l'investimento concerne in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, il riassetto agricolo, le opere idrauliche e per la protezione dell'ambiente;
— per quanto riguarda l'energia, l'investimento contribuisce ad una maggiore indipendenza, sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento della Comunità nel settore dell'energia; l'investimento assicura lo sviluppo, lo sfruttamento, il trasporto e la costituzione di scorte energetiche; particolare attenzione viene rivolta alle economie di energia e allo sviluppo di fonti energetiche alternative.
Art. 3
La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle linee direttrici fissate all'articolo 3 della decisione 79/486/CEE.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN