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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1980 relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Uruguay nel settore delle carni ovine e caprine (80/982/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi delle specie ovina e caprina, in vista della conclusione di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Uruguay;

considerando che tali accordi rendono possibile l'effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione,

DECIDE:

Art. 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, gli accordi in forma di scambio di lettere sul commercio di carni ovine e caprine con i seguenti paesi:

— Argentina,

— Australia,

— Nuova Zelanda,

— Uruguay.

2. I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità economica europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1980. Per il Consiglio Il Presidente C. NEY ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sul commercio di carni di montone e di agnello Lettera n. 1 Signore, ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Argentina congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha come oggetto: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. 2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Argentina sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo: 20 000 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Argentina si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di presentazione, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10 onde ricercare un'opportuna soluzione. 3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Argentina al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo. 4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dall'Argentina eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Argentina sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo. 5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. 6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Argentina, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Argentina con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 23 000 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. 7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Argentina entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi tale commercializzazione. 8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio. 9. L'Argentina vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Argentina, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo argentino. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità argentine comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. 10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Argentina. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. 11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. 12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio. 13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica argentina. 14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: «Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Argentina congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha come oggetto: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. 2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Argentina sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo: 20 000 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Argentina si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di presentazione, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10 onde ricercare un'opportuna soluzione. 3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Argentina al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo. 4. Qualora, in un determinato anno, le importazioni in provenienza dall'Argentina eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Argentina sarà autorizzata ad esportare l'anno successivo. 5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem. 6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Argentina, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Argentina con ciascuno dei nuovi Stati membri. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 23 000 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. 7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Argentina entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi tale commercializzazione. 8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio. 9. L'Argentina vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Argentina, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo argentino. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità argentine comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. 10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Argentina. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. 11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. 12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio. 13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica argentina. 14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.». Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica argentina SCAMBIO DI LETTERE che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e l'Australia sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra Lettera n. 1 Signor Ambasciatore, le rispettive delegazioni della Comunità economica europea e dell'Australia hanno condotto negoziati ai fini dell'elaborazione delle disposizioni relative all'importazione nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Australia, in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di montone, di agnello e di capra. Ambedue le parti riconoscono la necessità di evitare ogni iniziativa atta a perturbare o compromettere gli scambi internazionali di carni ovine. In conseguenza hanno convenuto quanto segue: Clausola 1 Prodotti interessati Il presente accordo riguarda: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. Clausola 2 Accesso e limite quantitativo Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Australia e la Comunità si impegnano ad applicare le procedure atte a far sì, da entrambe le parti, che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che le importazioni siano autorizzate nei limiti di tale quantitativo, in conformità del disposto della clausola 9. Tale quantitativo è fissato a 15 000 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Prodotti refrigerati I quantitativi di cui sopra verranno esportati nelle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di presentazione, le due parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a tali modifiche, in seno al comitato di cui alla clausola 10, onde ricercare un'opportuna soluzione. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. Clausola 3 Clausola di salvaguardia La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Australia al mercato comunitario, quale è previsto dal presente accordo. Clausola 4 Superamento del limite quantitativo Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Australia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo spedito in eccesso viene imputato sul quantitativo accordato all'Australia per l'anno successivo. Clausola 5 Disposizioni tariffarie La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un importo massimo del 10 % ad valorem. Clausola 6 Adesione di nuovi Stati membri In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Australia, modificherà i quantitativi di cui alla clausola 2, secondo le relazioni commerciali dell'Australia con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato alla clausola 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui alla clausola 2 è fissato a 17 500 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. Clausola 7 Smaltimento delle scorte d'intervento La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello, in provenienza dall'Australia, entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi tale commercializzazione. Clausola 8 Restituzioni all'esportazione Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che eventuali restituzioni o altre forme di aiuti all'esportazione di carni di montone, di agnello, nonché di montone o di agnello, vivi, destinati alla macellazione, vengano effettivamente applicate soltanto a prezzi e a condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali dei prodotti in causa. Il testo della presente clausola va interpretato in conformità dell'articolo XVI del GATT ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. Clausola 9 Titoli di esportazione e d'importazione L'Australia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui alla clausola 1, entro i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Australia, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo australiano. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità australiane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. Clausola 10 Comitato consultivo È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Australia. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione su tali mercati, incluse quelle contemplate dalla clausola 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. Clausola 11 Obbligazioni GATT Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. Clausola 12 Periodo di autolimitazione Il quantitativo annuo fissato alla clausola 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale tenuto conto del carattere stagionale del commercio. Clausola 13 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio dell'Australia. Clausola 14 Entrata in vigore e revisione Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che essi giudicheranno necessarie di comune accordo. Ho l'onore di proporre, nel caso che quanto precede sia accettabile per il Suo governo, che questa lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità economica europea e l'Australia nella materia. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: «Le rispettive delegazioni della Comunità economica europea e dell'Australia hanno condotto negoziati ai fini dell'elaborazione delle disposizioni relative all'importazione nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Australia, in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di montone, di agnello e di capra. Ambedue le parti riconoscono la necessità di evitare ogni iniziativa atta a perturbare o compromettere gli scambi internazionali di carni ovine. In conseguenza hanno convenuto quanto segue: Clausola 1 Prodotti interessati Il presente accordo riguarda: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. Clausola 2 Accesso e limite quantitativo Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Australia e la Comunità si impegnano ad applicare le procedure atte a far sì, da entrambe le parti, che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che le importazioni siano autorizzate nei limiti di tale quantitativo, in conformità del disposto della clausola 9. Tale quantitativo è fissato a 15 000 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Prodotti refrigerati I quantitativi di cui sopra verranno esportati nelle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di presentazione, le due parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a tali modifiche, in seno al comitato di cui alla clausola 10, onde ricercare un'opportuna soluzione. Clausola 3 Clausola di salvaguardia La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Australia al mercato comunitario, quale è previsto dal presente accordo. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. Clausola 4 Superamento del limite quantitativo Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Australia eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo spedito in eccesso viene imputato sul quantitativo accordato all'Australia per l'anno successivo. Clausola 5 Disposizioni tariffarie La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un importo massimo del 10 % ad valorem. Clausola 6 Adesione di nuovi Stati membri In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Australia, modificherà i quantitativi di cui alla clausola 2, secondo le relazioni commerciali dell'Australia con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato alla clausola 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui alla clausola 2 è fissato a 17 500 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. Clausola 7 Smaltimento delle scorte d'intervento La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello, in provenienza dall'Australia, entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi tale commercializzazione. Clausola 8 Restituzioni all'esportazione Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che eventuali restituzioni o altre forme di aiuti all'esportazione di carni di montone, di agnello, nonché di montone o di agnello, vivi, destinati alla macellazione, vengano effettivamente applicate soltanto a prezzi e a condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali dei prodotti in causa. Il testo della presente clausola va interpretato in conformità dell'articolo XVI del GATT ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. Clausola 9 Titoli di esportazione e d'importazione L'Australia vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui alla clausola 1, entro i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Australia, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo australiano. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità australiane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. Clausola 10 Comitato consultivo È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Australia. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione su tali mercati, incluse quelle contemplate dalla clausola 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. Clausola 11 Obbligazioni GATT Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. Clausola 12 Periodo di autolimitazione Il quantitativo annuo fissato alla clausola 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale tenuto conto del carattere stagionale del commercio. Clausola 13 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio dell'Australia. Clausola 14 Entrata in vigore e revisione Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che essi giudicheranno necessarie di comune accordo. Ho l'onore di proporre, nel caso che quanto precede sia accettabile per il Suo governo, che questa lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità economica europea e l'Australia nella materia.». Ho l'onore di confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, insieme con questa risposta, costituisce un accordo, conformemente alla Sua proposta. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo dell'Australia SCAMBIO DI LETTERE che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra Lettera n. 1 Signore, ho l'onore di riferirmi ai negoziati condotti dalle nostre rispettive delegazioni ai fini dell'elaborazione delle disposizioni relative all'importazione nella Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dalla Nuova Zelanda, in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Considerando che l'economia neozelandese dipende essenzialmente dall'industria delle carni ovine e dall'esportazione delle carni di montone e di agnello verso i mercati mondiali, in particolare verso quelli comunitari, e consapevoli dell'esigenza di far sì che la normale commercializzazione delle carni di montone e di agnello neozelandesi sui mercati in causa non venga compromessa, ho l'onore di proporLe l'accordo seguente: Clausola 1 Prodotti interessati Il presente accordo riguarda: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. Clausola 2 Accesso e limite quantitativo In virtù del presente accordo, la Nuova Zelanda ottiene la garanzia che le sue carni di montone, di agnello e di capra possano accedere nella Comunità, entro il limite quantitativo previsto dall'accordo stesso. La Nuova Zelanda ottiene la garanzia che la normale commercializzazione delle proprie carni di montone e di agnello non verrà compromessa dall'entrata in vigore del regolamento. Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Nuova Zelanda si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo stabilito. Esso è stabilito a 234 000 tonnellate, espresse in peso carcassa (1). Prodotti refrigerati I quantitativi di cui sopra verranno esportati nelle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). La Comunità conferma che il presente accordo non è inteso ad (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. impedire alla Nuova Zelanda di trarre vantaggio dai nuovi sviluppi tecnologici o di mantenere la propria posizione competitiva sul mercato comunitario. Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di presentazione, le due parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a tali modifiche, in seno al comitato di cui alla clausola 10 onde ricercare un'opportuna soluzione. Clausola 3 Clausola di salvaguardia Se la Comunità ricorre alla clausola di salvaguardia, essa si impegna a tutelare gli interessi della Nuova Zelanda quali risultano dal presente accordo. Clausola 4 Superamento del limite quantitativo Qualora le importazioni in provenienza dalla Nuova Zelanda eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese. Clausola 5 Disposizioni tariffarie La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni di prodotti oggetto del presente accordo ad un importo massimo del 10 % ad valorem. Clausola 6 Adesione di nuovi Stati membri In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Nuova Zelanda, modificherà i quantitativi di cui alla clausola 2, secondo le relazioni commerciali della Nuova Zelanda con ciascuno dei nuovi Stati membri. I dazi doganali applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato alla clausola 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui alla clausola 2 è fissato a 245 500 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. Clausola 7 Smaltimento delle scorte d'intervento La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la normale commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dalla Nuova Zelanda, entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi il conseguimento di questo obiettivo. Inoltre, le due parti faranno quanto possibile per incoraggiare il consumo delle carni ovine nella Comunità senza pregiudicare la stabilità del mercato. Clausola 8 Restituzioni all'esportazione Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità acconsente a che eventuali restituzioni o altre forme di aiuti all'esportazione di carni montone e di agnello, nonché di montoni o agnelli vivi destinati alla macellazione, vengano effettivamente applicate soltanto a prezzi e a condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali dei prodotti in causa. Il testo della presente clausola va interpretato in conformità dell'articolo XVI del GATT ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. Clausola 9 Titoli di esportazione e d'importazione La Nuova Zelanda vigila a che i quantitativi annui di cui alla clausola 2 non superino i limiti fissati in detta clausola, assicurando in particolare che non siano rilasciati titoli di esportazione per un importo che ecceda tali limiti. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari della Nuova Zelanda, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo neozelandese. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità neozelandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. Clausola 10 Comitato consultivo È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Nuova Zelanda. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione su tali mercati, incluse quelle contemplate dalla clausola 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che potessero sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. Clausola 11 Obbligazioni GATT Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. Clausola 12 Periodo di autolimitazione Il quantitativo annuo fissato alla clausola 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale. Clausola 13 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Nuova Zelanda. Clausola 14 Entrata in vigore e revisione Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. Ho l'onore di proporre, nel caso che quanto precede sia accettabile per il Suo governo, che questa lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda nella materia. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: «Ho l'onore di riferirmi ai negoziati condotti dalle nostre rispettive delegazioni ai fini dell'elaborazione delle disposizioni relative all'importazione nella Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dalla Nuova Zelanda, in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Considerando che l'economia neozelandese dipende essenzialmente dall'industria delle carni ovine e dall'esportazione delle carni di montone e di agnello verso i mercati mondiali, in particolare verso quelli comunitari, e consapevoli dell'esigenza di far sì che la normale commercializzazione delle carni di montone e di agnello neozelandesi sui mercati in causa non venga compromessa, ho l'onore di proporle l'accordo seguente: Clausola 1 Prodotti interessati Il presente accordo riguarda: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [02.01 A IV a)]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [02.01 A IV b)]. Clausola 2 Accesso e limite quantitativo In virtù del presente accordo, la Nuova Zelanda ottiene la garanzia che le sue carni di montone, di agnello e di capra possano accedere nella Comunità, entro il limite quantitativo previsto dall'accordo stesso. La Nuova Zelanda ottiene la garanzia che la normale commercializzazione delle proprie carni di montone e di agnello non verrà compromessa dall'entrata in vigore del regolamento. Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, la Nuova Zelanda si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo stabilito. Esso è stabilito a 234 000 tonnellate, espresse in peso carcassa (1). Prodotti refrigerati I quantitativi di cui sopra verranno esportati nelle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). La Comunità conferma che il presente accordo non è inteso ad impedire alla Nuova Zelanda di trarre vantaggio dai nuovi sviluppi tecnologici o di mantenere la propria posizione competitiva sul mercato comunitario. Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare i modi di (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. presentazione, le due parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a tali modifiche, in seno al comitato di cui alla clausola 10 onde ricercare un'opportuna soluzione. Clausola 3 Clausola di salvaguardia Se la Comunità ricorre alla clausola di salvaguardia, essa si impegna a tutelare gli interessi della Nuova Zelanda quali risultano dal presente accordo. Clausola 4 Superamento del limite quantitativo Qualora le importazioni in provenienza dalla Nuova Zelanda eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni da detto paese. Clausola 5 Disposizioni tariffarie La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni di prodotti oggetto del presente accordo ad un importo massimo del 10 % ad valorem. Clausola 6 Adesione di nuovi Stati membri In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con la Nuova Zelanda, modificherà i quantitativi di cui alla clausola 2, secondo le relazioni commerciali della Nuova Zelanda con ciascuno dei nuovi Stati membri. I dazi doganali applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato alla clausola 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui alla clausola 2 è fissato a 245 500 tonnellate in peso carcassa a decorrere della data di adesione della Grecia alla Comunità. Clausola 7 Smaltimento delle scorte d'intervento La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la normale commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dalla Nuova Zelanda, entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione del regolamento non pregiudichi il conseguimento di questo obiettivo. Inoltre, le due parti faranno quanto possibile per incoraggiare il consumo delle carni ovine nella Comunità senza pregiudicare la stabilità del mercato. Clausola 8 Restituzioni all'esportazione Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo, la Comunità acconsente a che eventuali restituzioni o altre forme di aiuti all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni o agnelli vivi destinati alla macellazione, vengano effettivamente applicate soltanto a prezzi e a condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali dei prodotti in causa. Il testo della presente clausola va interpretato in conformità dell'articolo XVI del GATT ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. Clausola 9 Titoli di esportazione e d'importazione La Nuova Zelanda vigila a che i quantitativi annui di cui alla clausola 2 non superino i limiti fissati in detta clausola, assicurando in particolare che non siano rilasciati titoli di esportazione per un importo che ecceda tali limiti. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari della Nuova Zelanda, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo neozelandese. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità neozelandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. Clausola 10 Comitato consultivo È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Nuova Zelanda. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione su tali mercati, incluse quelle contemplate dalla clausola 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che potessero sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. Clausola 11 Obbligazioni GATT Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. Clausola 12 Periodo di autolimitazione Il quantitativo annuo fissato alla clausola 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale. Clausola 13 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Nuova Zelanda. Clausola 14 Entrata in vigore e revisione Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. Ho l'onore di proporre, nel caso che quanto precede sia accettabile per il Suo governo, che questa lettera e la Sua risposta di conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda nella materia.». Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo della Nuova Zelanda SCAMBIO DI LETTERE che costituisce un accordo in merito alla clausola 2 dello scambio di lettere che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra Lettera n. 1 Signore, tenuto conto della nuova situazione dei mercati della Comunità a seguito dell'adozione del regime comunitario applicabile alle carni ovine, la Nuova Zelanda dichiara la propria intenzione di far sì che la commercializzazione dei prodotti neozelandesi nella Comunità si svolga in modo disciplinato. In particolare, per un periodo dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 marzo 1984, la Nuova Zelanda vigilerà a che le esportazioni verso determinate zone di commercializzazione riconosciute sensibili vengano subordinate a restrizioni amministrative intese ad evitare alterazioni di tendenza delle tradizionali correnti commerciali dirette verso tali mercati e a predisporre quindi una solida base per futuri sviluppi di mercato. Il comitato consultivo studierà le misure necessarie per il conseguimento di questo obiettivo. Entrambe le parti confermano che dopo il 31 marzo 1984 alle esportazioni neozelandesi di carni ovine verso la Comunità economica europea non verrà applicata alcuna restrizione oltre a quelle stipulate nello scambio di lettere relativo all'accordo. La prego di accusare ricevuta della presente. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo della Nuova Zelanda Lettera n. 2 Signore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue: «Tenuto conto della nuova situazione dei mercati della Comunità a seguito dell'adozione del regime comunitario applicabile alle carni ovine, la Nuova Zelanda dichiara la propria intenzione di far sì che la commercializzazione dei prodotti neozelandesi nella Comunità si svolga in modo disciplinato. In particolare, per un periodo dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 marzo 1984, la Nuova Zelanda vigilerà a che le esportazioni verso determinate zone di commercializzazione riconosciute sensibili vengano subordinate a restrizioni amministrative intese ad evitare alterazioni di tendenza delle tradizionali correnti commerciali dirette verso tali mercati e a predisporre quindi una solida base per futuri sviluppi di mercato. Il comitato consultivo studierà le misure necessarie per il conseguimento di questo obiettivo. Entrambe le parti confermano che dopo il 31 marzo 1984 alle esportazioni neozelandesi di carni ovine verso la Comunità economica europea non verrà applicata alcuna restrizione oltre a quelle stipulate nello scambio di lettere relativo all'accordo. La prego di accusare ricevuta della presente.». Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio di carni di montone e di agnello Lettera n. 1 Signor Ambasciatore, ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha come oggetto: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo: 5 100 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Uruguay si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare la struttura qualitativa del commercio, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10, onde ricercare un'opportuna soluzione. 3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Uruguay al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo. 4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Uruguay eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Uruguay sarà autorizzato ad esportare l'anno successivo. 5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. 6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Uruguay, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Uruguay con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 5 800 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. 7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Uruguay entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione della regolamentazione non pregiudichi tale commercializzazione. 8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio. 9. L'Uruguay vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Uruguay, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo uruguayano. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità uruguayane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. 10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Uruguay. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. 11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. 12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio. 13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay. 14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: «Ho l'onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha come oggetto: - le carni di montone, di agnello e di capra, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]; - le carni di montone, di agnello e di capra, congelate [sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del suddetto accordo, le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone, di agnello e di capra in provenienza dall'Uruguay sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo: 5 100 tonnellate espresse in peso carcassa (1). Onde garantire il corretto funzionamento dell'accordo, l'Uruguay si impegna ad applicare le procedure atte a far sì che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto e che sia esportato in conformità delle forme tradizionali di presentazione (carni congelate o refrigerate). Qualora nuove tecnologie o nuove forme di scambio consentissero di modificare la struttura qualitativa del commercio, le parti al presente accordo si consulteranno reciprocamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, in seno al comitato di cui al punto 10, onde ricercare un'opportuna soluzione. 3. La Comunità, in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia, si impegna a non pregiudicare l'accesso dell'Uruguay al mercato comunitario, come è previsto dal presente accordo. 4. Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall'Uruguay eccedessero i quantitativi convenuti, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell'anno in questione. Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l'Uruguay sarà autorizzato ad esportare l'anno successivo. 5. La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem. (1)Per peso carcassa (equivalente peso non disossato) s'intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. 6. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, la Comunità, previa consultazione con l'Uruguay, modificherà i quantitativi di cui al punto 2, secondo le relazioni commerciali dell'Uruguay con ciascuno dei nuovi Stati membri. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d'adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. Il quantitativo totale di cui al punto 2 è fissato a 5 800 tonnellate in peso carcassa a decorrere dalla data di adesione della Grecia alla Comunità. 7. La Comunità si adopererà per evitare qualsiasi evoluzione del mercato che possa compromettere la commercializzazione sul mercato comunitario delle carni di montone e di agnello in provenienza dall'Uruguay entro i limiti quantitativi convenuti. In particolare, la Comunità prenderà le misure atte a garantire che lo smaltimento delle scorte d'intervento di carni congelate risultante dall'applicazione della regolamentazione non pregiudichi tale commercializzazione. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0982.1 8. Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo la Comunità acconsente a che qualsiasi applicazione effettiva delle restituzioni o qualsiasi forma di aiuto all'esportazione di carni di montone e di agnello, nonché di montoni ed agnelli vivi, destinati alla macellazione, vengano applicate soltanto sulla base di prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti. Il testo del presente punto va interpretato in conformità dell'articolo XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio. 9. L'Uruguay vigila a che il presente accordo sia rispettato, in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1, entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo. Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui sopra, originari dell'Uruguay, alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo uruguayano. Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d'importazione per i prodotti in causa. Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità uruguayane comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione, distinti, se del caso, secondo la destinazione. 10. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e dell'Uruguay. Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci. Esso esaminerà regolarmente l'evoluzione dei mercati delle carni di montone, di agnello e di capra di entrambe le parti e l'andamento del mercato internazionale, nonché le condizioni di commercializzazione di tali mercati, incluse quelle contemplate dal punto 7 del presente accordo. Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell'accordo non venga pregiudicata dall'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone, di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall'accordo. Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell'accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti. 11. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT. 12. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1º gennaio dell'anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale, tenuto conto del carattere stagionale del commercio. 13. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'altro, al territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay. 14. Il presente accordo entra in vigore il 20 ottobre 1980. Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno. Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1º aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo. La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.». Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica orientale dell'Uruguay