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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1981 che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America (81/35/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 12; previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel dicembre 1979 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitù marchù commun de l'Industrie des engrais azotùs et phosphates a nome di produttori che rappresentano la maggior parte della produzione di concimi contenenti una soluzione di urea-nitrati di ammonio della Comunità; che nella denuncia venivano comprovati l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari degli Stati Uniti d'America, nonchù il notevole pregiudizio da esse derivante specialmente in Francia e nella Repubblica federale di Germania;

considerando che, poichù gli elementi suddetti erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che durante l'indagine preliminare, basata su un periodo che copre l'anno civile 1979, la Commissione ha tenuto del fatto che nessuna delle dite americane notoriamente interessate e che vendono il prodotto in questione sul mercato interno, esclusa la «Allied Chemical Corporation», ha fornito le informazioni ritenute necessarie per stabilire il valore normale del dumping nù ha acconsentito alle indagini in loco; la Commissione ai fini del calcolo del valore normale, si è pertanto dovuta basare sulla documentazione fornita dalla «Allied Chemical Corporation»; che le informazioni relative ai prezzi all'esportazione sono state reperite presso le «Allied Chemical a Corporation» nonchù presso vari mediatori; che su questa base era stato stabilito che le esportazioni del prodotto in causa erano oggetto di dumping con un margine ponderato del 12,2 % in media e poichù esistevano sufficienti di prova circa il pregiudizio derivante dalla loro immissione al consumo nella Comunità e dato che gli interessi della Comunità medesima richiedevano un intervento immediato al fine di prevenire un ulteriore pregiudizio nella fase procedurale, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2182/803 ha imposto un dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America; che la «Allied Chemical Corporation» si era offerta di assumere un impegno accettabile per aumentare i suoi prezzi all'esportazione ed era stata pertanto esonerata da tale dazio provvisorio; che a seguito del riesame del suo valore normale la «Allied Chemical Corporation» ha rinunciato a questo impegno;

considerando che con regolamento (CEE) n. 3144/801 del Consiglio è stata prorogata l'applicazione di tale dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi;

considerando che nel corso del successivo esame dei fatti, ultimato dopo l'istituzione del dazio provvisorio antidumping, le parti interessate hanno avuto l'occasione di essere intese dalla Commissione, di esprimere oralmente, i loro punti di vista, di prendere visione delle informazioni di carattere non riservato utili ai fini della difesa dei loro interessi nonchù di essere informati circa i principali fatti e considerazioni sulla cui base sarebbe stata adottata una determinazione che i ricorrenti e la maggior parte degli esportatori e degli importatori interessati si sono avvalsi di questa possibilità rendendo noto il loro punto di vista per iscritto e verbalmente;

considerando che vari produttori ed esportatori, che sono stati invitati a fornire informazioni alla Commissione durante l'esame preliminare, hanno successivamente manifestato l'intenzione di fornire informazioni circa il valore normale ed i prezzi all'esportazione; che la Commissione ha pertanto deciso di svolgere indagini pressi la «Agrico Chemical Company» (Tulsa), la «Kaiser Aluminum Domestic» e l ' «International Sales Corporation» (Savannah), la «Columbia Nitrogen Corporation» (Agusta) e la «BCM Incorporated» (Memphis) nonchù di procedere ad un ulteriore indagine presso la «Allied Chemical Corporation» (Morristown) al fine di aggiornare l'informazione ricevuta originariamente; che la Commissione ha ottenuto ulteriori informazioni da «International Ore and Fertilizer Corporation» (New York), dalla «Transcontinental Fertomozer Corporation» (Philadelphia) e nel quadro della CEE, da «Unifert Europe SA», «Comagri SA», «Essochem Belgium», «Unie van Kunstmestfabrieken» e Helm Duengemittel GmbH»;

considerando che per determinare l'esistenza del dumping la Commissione ha paragonato i prezzi praticati all'esportazione verso la Comunità con il valore normale del prodotto considerato; che per le società interessate che vendono concimi soluzione di azoto sul mercato interno statunitense, il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi da esse praticati su tale mercato dal 1° gennaio al 30 settembre 1980, escluse le vendite effettuate nei punti di smercio al minuto dalle filiali delle società, vendite che non sono state considerate avvenute allo stesso livello commerciale delle vendite all'esportazione destinate ai distributori CEE;

considerando tittavia che per la «C olumbia Nitrogen Corporation», le cui vendite sul mercato interno del prodotto in oggetto sono state effettuate in perdita durante il periodo d'indagine succitato, il valore normale è stato stabilito sulla base dei costi di produzione maggiorati di un margine ragionevole per le spese generali e gli utili per il terzo trimestre 1980, periodo durante il quale detta società ha effettuato l'unica vendita all'esportazione del 1980 ed il suo impianto di produzione è stato operativo per la prima volta, in normali condizioni di funzionamento; che, tenuto conto del rapporto capitale proprio/capitale mutuato di detta società, è stato considerato ragionevole un margine di profitto dell'1 % soltanto;

considerando che, nel caso delle vendite all'importazione effettuate da mediatori che non vendono il prodotto in questione sul mercato interno statunitense nù in quantitativi notevoli a paesi terzi, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo al quale essi hanno acquistato presso i loro fornitori i quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare per il prodotto in causa, venduto per l'esportazione nella Comunità;

considerando che nel caso delle importazioni effettuate dalla «Essochem Belgium» e dalla «UKF» si è dovuto calcolare il prezzo all'esportazione sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti poichù ambedue gli importatori succitati erano legati da contratti di associazioni con i rispettivi esportatori; che ai fini di tale calcolo, si è tenuto conto di un ragionevole margine per le spese generali e gli utili, stimato al 3 %;

considerando che i confronti sono stati effettuati per ogni singola transazione sulla base del prezzo franco fabbrica per tutti i produttori visitati e che per la «BCM Inc», ditta che vende per l'esportazione nonchù sul mercato interno, il confronto è stato effettuato a livello franco spedizione, cioè a livello franco fabbrica o franco destinazione;

considerando che la maggior parte delle società ispezionate dichiarano che ai fini di un adeguato confronto è opportuno tenere conto delle differenze di costi di distribuzione e di vendita sul mercato interno e su quello delle esportazioni nonchè delle differenze nelle condizioni di pagamento;

considerando che la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla paragonabilita dei prezzi, dovute al carattere variabile dei costi di distribuzione e di vendita, delle retribuzioni degli operatori, delle condizioni di pagamento e di sconto per acquisto in contanti, allorchù le allegazioni erano sufficentemente motivate;

considerando che da tale esame è risultato che le esportazioni realizzate dalla «Agrico Chenical Compagny» durante il periodo dell'indagine non sono state oggetto di dumping; che per le altre società ispezionate i margini di dumping rilevati sono stati del 6,5 % per la «Allied Chemical Corporation», del 5,0 % per la «Kaiser Aluminum Domestic» e la «International Sales Corporation», del 10 % per la «Colombia Nitrogen Corporation» e del 7,6 % per la «BMC Incorporated»; che per i mediatori che hanno eventualmente acquistato il prodotto da diversi produttori statunitensi ai fini della sua esportazione verso la CEE, e per tutti gli altri esportatori non noti alla Commissione il margine di dumping è stato ritenuto pari alla media ponderata del margine di dumping constatato per le società oggetto dell'indagine e per le quali è stata comprovata l'esistenza del dumping; che il margine di dumping così stabilito è del 6,5 %;

considerando che per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, in particolare a quelle francesce, le considerazioni che hanno indotto all'istituzione di un dazio provvisorio rimangono valide; che dalle ulteriori informazioni ricevute dalla Commissione dopo l'istituzione di tale dazio provvisorio risulta che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in questione originari degli Stati Uniti d'America, effettuate in Francia dal giugno al settembre 1980, sono state dell'ordine di 206 835 t, escluse 21 600 t per i prodotti esportati dalla «Agrico Chemical Company» e non ritenuti oggetto di dumping, rispetto ad una cifra di 137 950 t per il corrispondente periodo del 1979, il che costituisce un incremento del 50 % almeno;

considerando che, per quanto si sia registrato un notevole rialzo nel prezzo delle esportazioni statunitensi durante il 1980, il prezzo di rivendita dei concimi contenenti soluzione di azoto in Francia impedisce tuttora ai produttori francesi di vendere il loro prodotto ad un prezzo superiore ai costi per via dell'ulteriore aumento dei prezzi delle scorte nell'agosto 1980;

considerando ha esaminato l'affermazione di vari esportatori ed importatori secondo i quali l'industria francese ha sfruttato integralmente il suo potenziale produttivo concentrandosi però sui concimi contenenti azoto solido e che pertanto non era in grado di produrre ulteriori quantitativi di soluzione di azoto; che, dai fatti constatati dalla Commissione, emerge che l'industria francese protebbe aumentare notevolmente la sua produzione di soluzione pur mantenendo l'attuale volume di concimi contenenti azoto solido;

considerando che la Commissione ha inoltre esaminato l'eventualità che il pregiudizio fosse causato da altri fattori i quali, singolarmente o combinati, potrebbero incidere negativamente sull'industria comunitaria; che in tale contesto è stato constatato che il livello di consumo dei concimi contenenti soluzione di azoto in Germania e in particolare in Francia, principali sbocchi per le esportazioni statunitensi nella Comunità, è aumentato notevolemente negli anni recenti; che inoltre il volume delle importazioni non oggetto di dumping provenienti dalla «Agrico Chemical Company» è stato relativamente ridotto rispetto alle importazioni totali ed ha rappresentato meno del 17 % delle stesse nel 1980, che l'incidenza di lette importazioni non oggetto di dumping sul mercato dei concimi contenenti soluzione di azoto è stata valutata isolatamente rispetto a quella delle importazioni oggetto di dumping; che il notevole ed improvviso incremento constatato per le importazioni di concimi contenenti soluzione di azoto oggetto di dumping dal 1978 e per i prezzi ai quali dette esportazioni sono state messe in vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere che le esportazioni USA di fertilizzanti a base di soluzione di azoto oggetto di dumping hanno provocato un pregiudizio materiale all'industria comunitaria interessata;

considerando che pertanto è necessario un immediato intervento della Comunità per tutelare i suoi interessi; considerando che la «Allied Chemical Corporation», la «Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation», «Columbia Nitrogen Corporation», «BCM Incorporated», «International Ore» e «Fertilizer Corporation», «Interore Corporation Inc.» e «Transcontinental Fertilizer Corporation» hanno volontariamente assunto l'impegno di rialzare i loro prezzi ad un livello che elimini ma non superi il mrgine di dumping riscontrato;

considerando che la Commissione ritiene soddisfacenti detti impegni e ha deciso di accettarli,

DECIDE:

Art. unico

La Commissione accetta gli impegni offerti nel quadro della procedura antidumping relativa ai concimi contenenti soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti d'America.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Membro della Commissione