diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1981 relativa all'aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia (81/209/Euratom, CECA, CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 bis,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 166,

visto che nel memorandum del 21 luglio 1978 la Corte di giustizia chiede che sia aumentato il numero degli avvocati generali,

considerando che l'aumento della mole di lavoro della Corte di giustizia giustifica che il numero degli avvocati generali sia portato a cinque;

considerando che occorre pertanto adattare l'articolo 32 bis, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 166, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 138, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, al fine di aumentare il numero degli avvocati generali;

considerando che occore adattare l'articolo 32 ter, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'articolo 167, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 139, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, affinchù il rinnovamento parziale riguardi alternativamente due e tre avvocati generali;

considerando che per assicurare il funzionamento del sistema di rinnovamento previsto, occorre anticipare al 6 ottobre 1985 la data di scadenza del mandato dell'avvocati generale che sarà nominato per occupare per la prima volta il posto istituito mediante la presente decisione,

DECIDE:

Art. 1

L'articolo 32 bis primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 166, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 138, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal testo seguente:

«La Corte di giustizia è assistita da cinque avvocati generali.»

Art. 2

L'articolo 32 ter, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 167, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 139, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dal testo seguente

«Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente due e tre avvocati generali.»

Art. 3

Il mandato dell'avvocato generale che occuperà per la prima volta il posto istituito mediante la presente decisione scade il 6 ottobre 1985.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS PARLAMENTO EUROPEO ADOZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1981 (81/816/Euratom, CECA, CEE) IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, - visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, segnatamente l'articolo 78, paragrafo 7, - visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea segnatamente l'articolo 203, paragrafo 7, - visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 177, paragrafo 7, - visto il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, sottoscritto il 22 luglio 1975, - visto il regolamento finanziario, sottoscritto il 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio delle Comunità europee1, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 5, - visto il bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 19812, - visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1981, presentato dalla Commissione, - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1981, stabilito dal Consiglio, - viste le discussioni e le deliberazioni del Parlamento europeo del 15 e 17 settembre 1981, in seguito alle quali è stato approvato il bilancio rettificativo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1981, - vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 settembre 1981, - essendo in tal modo espletata la procedura prevista agli articoli 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, CONSTATA: Articolo unico Il bilancio rettificativo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1981, figurante in allegato, è definitivamente adottato. Fatto il 17 settembre 1981. Il presidente Simone VEIL BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1981 INDICE Pagina * A. Entrate * 5 * B. Finanziamento del bilancio * 15 * D. Organico * 19 * Sezione III: Commissione * 23 *