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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1981 recante accettazione dell'impegno assunto nel quadro della procedura antidumping relativa alle porte a giorno della Malaysia e di Singapore e conclusione di tale procedura (81/366/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europee1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito in forza di detto regolamento,

considerando che nel settembre 1980 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Patco Louvres Ltd e dalla Staffwoods Ltd a nome dei costruttori CEE che rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria di porte a giorno; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari della Malaysia e di Singapore, nonchù di un considerevole pregiudizio da esse derivante;

considerando che tali elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione ha reso nota, con un annuncio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura della procedura per quanto concerne le importazioni di porte a giorno originarie della Malaysia e di Singapore ed ha iniziato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate nonchù di incontrarsi per un raffronto delle tesi e delle eventuali confutazioni;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si sono avvalse di questa possibilità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare dei margini di dumping e di pregiudizio la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso i principali produttori ed esportatori, inclusa la ditta Syarikat Malaysia Wood Industries nella Malaysia; Chuan Soon Huat, Golden Wood Products PTE Ltd e Master Timber Industries PTE Ltd a Singapore; che la Commissione ha preso contatti con vari operatori ed importatori; che la Commissione ha proceduto anche a controlli presso i principali ricorrenti della Comunità ossia, nel Regno Unito, la Patco Louvres Ltd, Thetford, Norfolk e Staffwoods Ltd, Wolverhampton;

considerando che i produttori interessati non hanno effettuato vendite di prodotti simili nel quadro delle tradizionali correnti di scambio sui loro mercati nazionali e che, pertanto, il valore normale è stato stabilito sulla base del valore costruito, ossia cui costi dei materiali, della manodopera e delle spese generali constatati a Singapore e nella Malaysia, nelle tradizionali correnti di scambio, maggiorati di un margine ragionevole di profitto del 10 %; che per determinare l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori della Malaysia e di Singapore si è proceduto ad un confronto dei relativi prezzi di esportazione con i rispettivi valori normali nella Comunità; che tali confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica per le vendite realizzate tra il 1° novembre 1979 ed il 31 dicembre 1980;

considerando che da detto confronto è risultato che i prezzi all'esportazione praticati dai produttori della Malaysia nella Comunità non sono stati inferiori al corrispondente valore costruito;

considerando che, pertanto, non è raffigurabile alcuna pratica di dumping nel caso delle esportazioni nella Comunità dei prodotti considerati, originari della Malaysia;

considerando che è pertanto opportuno concludere la procedura relativa all'importazione di porte a giorno originarie della Malaysia;

considerando che a Singapore i risultati dell'indagine preliminare presso le società interessate hanno dato i seguenti risultati:

- per quanto riguarda la ditta Chuan Soon Huat e Golden Wood PTE Ltd, dal confronto dei prezzi di esportazione con rispettivo valore costruito è emerso che non esiste alcuna pratica di dumping;

- per quanto riguarda la ditta Master Timber Industries PTE Ltd è stato rilevato che le relative materie prime sono acquistate da una società collegata a prezzi che non possano essere considerati corrispondenti a quelli praticati nelle tradizionali correnti di scambio e che per taluni altri costi non era emersa alcuna prova di dumping; il valore costruito era stato pertanto stabilito sulla base degli elementi di prova forniti a tal fine e per quanto riguarda gli altri costi, sulla base di una stima ragionevole degli elementi disponibili. Dal confronto del valore costruito e dei prezzi all'esportazione nella Comunità, praticati dalla Master Timber, era risultato che esiste un margine di dumping pari ad un massimo del 30 %. Dei prodotti erano stati inoltre offerti ad un importatore del Regno Unito con margini di dumping sino al 40 %;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni complessive nella Comunità delle porte a giorno in oggetto, vendute dalla Master Timber Industries PTE Ltd sono aumentate approssimativamente da 233 000 unità nel 1979 a 450 000 unità nel 1980; che è stato inoltre dimostrato che la Master Timber Industries ha concluso con un importatore del Regno Unito un contratto di vendita a prezzi di dumping per 100 000 pezzi circa ed ha offerto quantitativi illimitati con margini di dumping addirittura superiori;

considerando che in mancanza di cifre dettagliate sulla produzione e sulle importazioni di porte a giorno è difficile stabilire esattamente l'importanza del mercato comunitario per tali articoli; che nondimeno dalle informazioni più attendibili risulta che il mercato comunitario nel suo insieme è rimasto relativamente statico dal 1978 al 1980; che la quota di mercato detenuta nel Regno Unito dalle importazioni di porte a giorno originarie di Singapore è passata dal 9 % nel 1979 al 24 % nel 1980; che la Master Timber Industries PTE Ltd ha fornito circa il 50 % di tali importazioni;

considerando che i prezzi di vendita nella Comunità delle porte a giorno oggetto di dumping, originarie di Singapore, erano del 34 % inferiori a quelli dei prodotti simili fabbricati dalle ditte comunitarie;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria si è concretato in una flessione dei prezzi comunitari o nella impossibilità di operare un rialzo di tali prezzi che sarebbe altrimenti intervenuto;

considerando che la maggior parte delle comunitarie registrano una considerevole riduzione di profitti sulle vendite di porte a giorno e che il margine di redditività dell'industria nel suo insieme è pertanto compromesso; che dalle informazioni più attendibili risulta che dal 1979 si è accusato un calo del 15 % nel numero di posti di lavoro direttamente connessi con la fabbricazione delle porte a giorno; che inoltre il numero di ore di lavoro nell'industria comunitaria ha subito una riduzione del 34-40 %;

considerando che il pregiudizio causato da altri fattori che possono avere inciso negativamente sull'industria comunitaria è stato preso in considerazione e che le esportazioni effettuate da produttori della Malaysia e di Singapore diversi dalla Master Timber Industries PTE Ltd sono state in genere notevolmente inferiori rispetto a quelle della Master Timber e che, nella maggioranza dei casi, i prezzi praticati dagli altri produttori erano più elevati; che è stato appurato che le importazioni oggetto di dumping implicano conseguenze equiparabili ad un grave pregiudizio;

considerando, che alla luce di quanto precede, dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per le porte a giorno esportate dalla Master Timber Industries PTE Ltd e che esistono sufficienti elementi comprovanti la presenza di un conseguente rilevante pregiudizio che potrebbe aggravarsi in considerazione dei quantitativi illimitati che detta società progettava di esportare a prezzi di dumping;

considerando che l'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'esame preliminare e che ha potuto formulare osservazioni in merito; che la Master Timber Industries PTE Ltd (Singapore) ha pertanto offerto un impegno in ordine alle importazioni da Singapore;

considerando che il predetto impegno si è concretato in un aumento dei prezzi all'importazione nella Comunità sino a un livello necessario per l'eliminazione del dumping; che tale aumento non eccede comunque il margine di dumping;

considerando che la Commissione ha stabilito che non è necessario adottare misure di salvaguardia in ordine alle importazioni provenienti dalla Master Timber Industries PTE Ltd;

considerando che, pertanto, l'impegno assunto è ritenuto accettabile e che la procedura può essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping.

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta l'impegno assunto nel quadro della procedura antidumping relativa alle porte a giorno (3) originarie di Singapore.

Art. 2

La procedura antidumping relativa all'importazione di porte a giorno originarie della Malaysia e di Singapore è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (3) Codice Nimexe ex 44.23-51; sottovoce della tariffa doganale comune ex 44.23.