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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1981 relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica (81/420/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, nella sessione del 7 e 8 aprile 1978 a Copenaghen, il Consiglio europeo ha ritenuto che la Comunità debba fare della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento marino, in particolare quello dovuto agli idrocarburi, un importante obiettivo della sua azione ed ha invitato il Consiglio, su proposta della Commissione, e gli Stati membri a prendere senza indugio, in seno alla Comunità, le misure appropriate e ad assumere nelle competenti sedi internazionali un atteggiamento comune per quanto riguarda in particolare la ricerca e l'attuazione di misure efficaci per lottare contro l'inquinamento;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale2 sottolineano l'importanza che riveste per la Comunità la lotta contro l'inquinamento marino in generale, prevedono fra l'altro azioni della Comunità per lottare contro l'inquinamento dovuto ai trasporti e alla navigazione e precisano che la protezione delle acque marine al fine di assicurare il mantenimento di equilibri ecologici vitali costituisce un compito prioritario;

considerando che la convenzione di Barcellona, del 16 febbraio 1976, per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento prevede in particolare l'adozione di misure appropriate per assicurare la cooperazione alla lotta contro l'inquinamento di tale mare dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica;

considerando che l'articolo 24 della convenzione di Barcellona dispone che quest'ultima e i protocolli ad essa relativi possano essere firmati dalla Comunità economica europea, la quale ha già concluso la Convenzione e il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili;

considerando che il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento nel Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica prevede la collaborazione delle parti all'elaborazione di piani d'emergenza, alla promozione dei mezzi di lotta contro l'inquinamento marino dagli idrocarburi, alla diffusione di informazioni concernenti l'organizzazione dei mezzi e dei nuovi metodi di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento, nonchù allo sviluppo di programmi di ricerca in materia;

considerando che l'adesione della Comunità al protocollo, conformemente all'articolo 26 della convenzione di Barcellona, risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del Mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato;

considerando che è necessario che la Comunità aderisca a detto protocollo al fine di prendere parte allo scambio di informazioni ed alla ricerca in comune e perseguire in tal modo l'obiettivo sopra menzionato, accanto agli Stati membri e senza pregiudizio del ruolo da essi svolto finora nell'ambito della Convenzione di Barcellona; che ciò non pregiudica gli atti futuri della Comunità;

considerando che detto protocollo prevede uno scambio di informazioni, una ricerca in comune ed una cooperazione in mare, che per loro natura non costituiscono delle regole comuni suscettibili di essere pregiudicate da accordi che gli Stati membri potrebbero voler concludere nell'ambito di questo settore,

Art. 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di adesione previsto dall'articolo 26 della convenzione di Barcellona.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981. Per il Consiglio Il Presidente D. F. van der MEI TRADUZIONE PROTOCOLLO relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, IN QUANTO PARTI CONTRAENTI della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, RICONOSCENDO che un grave inquinamento delle acque della zona del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive può costituire una minaccia per gli Stati rivieraschi e per gli ecosistemi marini, CONSIDERANDO che la lotta contro questo tipo di inquinamento richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo, TENENDO PRESENTI la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dall'inquinamento provocato dalle navi, la Convenzione internazionale del 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistro che provochi o che possa provocare un inquinamento da idrocarburi, nonchù il protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento dovuto a sostanze diverse dagli idrocarburi, TENENDO CONTO ALTRESI della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Le parti contraenti del presente protocollo (in appresso denominate «le parti») cooperano per prendere le disposizioni necessarie nel caso in cui la presenza di notevoli quantità di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da sinistri o risultanti da un effetto cumulativo che inquinano o rischiano di inquinare le acque della zona definita nell'articolo 1 della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (in appresso denominata «la Convenzione»), costituisca un pericolo grave ed imminente per l'ambiente marino, le coste o gli interessi connessi di una o più parti. Articolo 2 Ai fini del presente protocollo, con l'espressione «interessi connessi» si intendono gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato, che si riferiscono fra l'altro: a) alle attività marittime costiere, portuali o degli estuari, comprese le attività di pesca; b) alle attrattive storiche e turistiche, compresi gli sport acquatici ed altre attività ricreative, della regione in questione; c) alla salute della popolazione delle zone costiere; d) alla conservazione delle risorse biologiche. Articolo 3 Le parti si impegnano a mantenere ed a promuovere, singolarmente ovvero in cooperazione bilaterale o multilaterale, i piani di emergenza e i mezzi per lottare contro l'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive. Tali mezzi comprendono, in particolare, le attrezzature, le navi, gli aeromobili ed il personale necessari per le operazioni in caso di situazione critica. Articolo 4 Le parti predispongono e attuano, singolarmente ovvero in cooperazione bilaterale o multilaterale, un'attiva sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo, allo scopo di avere una conoscenza quanto precisa possibile dei fatti definiti nell'articolo 1 del presente protocollo. Articolo 5 In caso di getto o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, autobotti o vagoni cisterna, le parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio ed al loro ricupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino. Articolo 6 1. Ogni parte si impegna a trasmettere alle altre parti le informazioni concernenti: a) l'organizzazione nazionale o le autorità nazionali competenti per la lotta contro l'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive; b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le informazioni concernenti l'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive e di occuparsi dell'assistenza tra le parti; c) i nuovi metodi di prevenzione dell'inquinamento marino provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive, i nuovi procedimenti per combattere l'inquinamento, lo svolgimento di programmi di ricerche in materia. 2. Le parti che avessero eventualmente convenuto di scambiarsi direttamente tali informazioni sono tuttavia tenute a comunicarle al centro regionale. Quest'ultimo provvede a comunicarle alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non siano parti contraenti del presente protocollo. Articolo 7 Le parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per assicurare, con l'attendibilità e la rapidità necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di ogni rapporto o informazione urgente sui fatti e le situazioni definite nell'articolo 1. Il centro regionale sarà dotato dei mezzi di comunicazione necessari per partecipare a quest'azione coordinata e, in particolare, per svolgere le funzioni ad esso assegnate dal paragrafo 2 dell'articolo 10. Articolo 8 1. Ogni parte fa impartire istruzioni ai capitani delle navi battenti la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio perchù segnalino a una parte o al centro regionale, con i mezzi più rapidi e più appropriati tenuto conto delle circostanze, in conformità dell'allegato I del presente protocollo: a) ogni sinistro che sia o possa essere la causa di un'inquinamento delle acque marine dagli idrocarburi e altre sostanze nocive; b) la presenza, le caratteristiche e l'estensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive reperite in mare che costituiscono una minaccia grave ed imminente per l'ambiente marino, le coste o gli interessi connessi di una o più parti. 2. Le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 sono comunicate alle altre parti che potrebbero essere colpite dall'inquinamento: a) dalla parte che ha ricevuto le informazioni - direttamente o, di preferenza, tramite il centro, oppure b) dal centro regionale. In caso di comunicazione diretta tra le parti, il centro regionale sarà informato delle disposizioni prese dalle stesse parti. 3. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 esonera le parti dall'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione. Articolo 9 1. Ogni parte che si trovi ad affrontare una situazione del genere di quella definita nell'articolo 1 del presente protocollo deve: a) procedere alle necessarie valutazioni della natura e dell'entità del sinistro o della situazione che richiede misure di emergenza o, se del caso, del tipo e della quantità approssimativa di idrocarburi o di altre sostanze nocive, nonchù della direzione e della velocità di deriva delle chiazze; b) prendere i provvedimenti atti ad eliminare o ridurre gli effetti dell'inquinamento; c) informare subito, direttamente o tramite il centro regionale, le altre parti di tali valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per lottare contro l'inquinamento; d) continuare ad osservare la situazione, quanto più a lungo possibile, e fare rapporto in conformità dell'articolo 8. 2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere prese tutte le misure possibili per salvaguardare le persone presenti a bordo e, nella misura del possibile, la nave stessa. Ogni parte che intraprenda una azione del genere deve informare l'Organizzazione consultiva intergovernativa marittima. Articolo 10 1. Ogni parte che abbia bisogno di assistenza per un'operazione di lotta contro gli idrocarburi o altre sostanze nocive che inquinano o minacciano di inquinare le sue coste può chiedere, direttamente o tramite il centro regionale di cui all'articolo 6, l'aiuto di altre parti e, in primo luogo, di quelle che potrebbero a loro volta essere colpite dall'inquinamento. Tale aiuto può comprendere, in particolare, la consulenza di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, di attrezzature e di mezzi nautici. Le parti interpellate fanno il possibile per apportare il loro aiuto. Qualora le parti impegnate nell'operazione non riuscissero ad accordarsi sulle modalità della lotta, il centro regionale può, con il loro accordo, coordinare l'attività dei mezzi da esse impiegati. Articolo 11 L'applicazione delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente protocollo concernenti il centro regionale sarà estesa, ove risulti opportuno, ai centri subregionali che venissero eventualmente creati, tenuto conto degli obiettivi e delle funzioni dei medesimi, nonchù delle loro relazioni con il centro regionale. Articolo 12 1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono durante le riunioni ordinarie delle parti contraenti della Convenzione, organizzate in conformità dell'articolo 14 della stessa. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie, in conformità dell'articolo 14 della Convenzione. 2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di: a) vigilare sull'applicazione del presente protocollo e valutare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunità di prendere ulteriori provvedimenti, in particolare sotto forma di allegati; b) rivedere ed emendare, se del caso, qualsiasi allegato del presente protocollo; c) assolvere, all'occorrenza, ogni altra funzione in applicazione del presente protocollo. Articolo 13 1. Le disposizioni della Convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo. 2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all'articolo 18 della Convenzione si applicano al presente protocollo, salvo che le parti del presente protocollo non convengano altrimenti. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Barcellona, addì sedici febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese; i quattro testi facenti ugualmente fede.