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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 1981 che accetta gli impegni offerti da un esportatore di raccordi per tubi, di ghisa malleabile, originari del Brasile, e conclude la procedura riguardante queste importazioni (81/378/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 10, previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito a norma del detto regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che il 16 luglio 1980 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla European Malleable Tube Fittings Development Association, che agiva per conto di quasi tutti i produttori comunitari di raccordi per tubi, di ghisa malleabile; che tale denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari del Brasile, nonchù al grave pregiudizio che ne risulta;

considerando che, essendo detti elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 un avviso relativo all'apertura di una procedura concernente le importazioni di raccordi per tubi, di ghisa malleabile, originari del brasile, ed ha avviato un'inchiesta a livello comunitario;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori interessati, nonchù i rappresentanti del Brasile;

considerando che la Commissione ha dato alle parti interessate l'opportunità di esprimere il loro punto di vista per iscritto, di essere intese oralmente e di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di confutazione;

considerando che la maggior parte degli importatori e l'esportatore brasiliano interessati si sono avvalsi di detta facoltà;

considerando che nel corso della procedura la Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto ad un controllo nei locali dell'unico esportatore brasiliano Fundicao Tupy S A, Joinville (Santa Catarina); che la Commissione ha anche proceduto ad un controllo nei locali dei produttori comunitari principalmente interessati e di taluni importatori;

considerando che, per accertare l'esistenza di una pratica di dumping da parte dell'esportatore brasiliano, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione dei raccordi dei raccordi di ghisa nella Comunità nel periodo dal 1° settembre 1979 al 31 ottobre 1980 con i prezzi medi ponderati vigenti sul mercato interno brasiliano; che il confronto è stato effettuato allo stadio franco fabbrica;

considerando che, dato i margini di dumping variano considerevolmente secondo i tipi di raccordi considerati, hanno dovuto essere fissati margini medi ponderati;

considerando che l'esame preliminare dei fatti indica l'esistenza di un dumping per quanto riguarda le importazioni dei prodotti in questione originari del Brasile; che il margine di dumping constatato negli ultimi mesi di esportazione nel periodo di indagine della Commissione è stato il seguente: 5,8 % per le esportazioni in Italia, 14,4 % per le esportazioni in Francia, 8,5 % per le esportazioni in Belgio e 9,6 % per le esportazioni in Germania;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che la quota di mercato delle importazioni dal Brasile nella Comunità è salita dal 2 % nel 1976 al 5 % nel 1979; che questa quota è passata nello stesso periodo dal 2 % al 9 % in Italia, paese membro principalmente colpito da dette importazioni;

considerando che i prezzi di rivendita dei prodotti importati provenienti dal Brasile sono inferiori del 20 % circa a quelli dei produttori comunitari principalmente colpiti, cioè i produttori italiani;

considerando che per l'industria comunitaria ne è conseguito un calo della sua produzione che è passata da circa 62 000 t nel 1977 a circa 58 300 t nel 1979, un sottimpiego della sua capacità e una diminuzione della quota che essa deteneva sul mercato europeo che è passata nel corso di questo periodo da 71 % a 62 %, accompagnati da una riduzione dei benefici o da perdite;

considerando che il pregiudizio causato da altri fattori che potrebbero esercitare effetti negativi sui produttori comunitari, quali il volume e i prezzi di altre importazioni, in particolare originari del Giappone e di Taiwan, o la richiesta globale di raccordi di ghisa malleabile è stato esaminato e che nessuno degli effetti sfavorevoli causati da tali fattori è stato imputato alle importazioni in dumping, i cui effetti devono essere considerati all'origine di un pregiudizio importante;

considerando che da questo esame preliminare risulta pertanto l'esistenza di una pratica di dumping per quanto concerne le importazioni dal Brasile e l'esistenza di sufficienti elementi comprovanti un sensibile pregiudizio;

considerando che l'esportatore brasiliano interessato è stato informato delle conclusioni dell'inchiesta ed ha presentato le sue osservazioni in merito; che questo esportatore ha offerto degli impegni per quanto riguarda le sue esportazioni nella Comunità; che a seguito di detti impegni i prezzi delle esportazioni nella Comunità verranno portati ad un livello tale da eliminare il margine di dumping, senza tuttavia superarlo;

considerando che la Commissione ha di conseguenza deciso che attualmente non è necessario prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie del Brasile ed ha deciso di accettare gli impegni offerti e di chiudere la procedura senza istituire dazi antidumping.

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta gli impegni offerti nel quadro della procedura antidumping riguardante i raccordi di ghisa malleabile (3) originari del Brasile.

Art. 2

La procedura antidumping riguardante le importazioni di raccordi di ghisa malleabile, originari del Brasile, è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (3) Sottovoce 73.20 B della tariffa doganale comune; codici Nimexe: 73.20-30. RETTIFICHE Rettifica al regolamento (CEE) n. 1364/81 della Commissione, del 20 maggio 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modificata taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 135 del 22 maggio 1981) A pagina 20, allegato, voce DANMARK, secondo trattino: Anzichù: * «Kvier 1 * 240,100»; * leggi: * «Kvier 1 * 240,400».