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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1981 che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica e che conclude tale procedura (81/406/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in sino al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla European Bearing Manufacturers Association a nome di quasi tutti i produttori CEE di cuscinetti a sfere e a rulli conici; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica nonchù di un pregiudizio materiale da esse derivante;

considerando che detti elementi di prova erano di tali da giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione ha reso noto, con un annuncio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura della procedura relativa alle importazioni di tali prodotti originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica ed ha iniziato l'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonchù i rappresentanti del Giappone;

considerando che la Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi oralmente nonchù di incontrarsi per un raffronto delle tesi e degli argomenti di confutazione;

considerando che la maggior parte delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e di pregiudizio, la Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli presso i quattro principali produttori giaaponesi, Koyo Seiko Co Ltd, Nachi-Fujikoshi Corp., Nippon Seiko K.K. e NTN Toyo Bearing Co Ltd, che forniscono la maggior parte delle esportazioni giapponesi di cuscinetti a sfere e a rulli conici nella Comunità, nonchù presso le principali ditte che assorbono quasi tutte le importazioni dei prodotti interessati, e cioè in Francia, la Import Standard Office, la Koyo France, la NSK France S.A, la NTN France S.A. et la Metalexfrance S.A., in Germania la NBM GmbH, la Deutsche Koyo Walzlager Verkaufs-GmbH, la NSK Kugellager GmbH, la NTN Walzlager (Europea) GmbH, la Nachi (Deutschland) GmbH, la FLT - Metall GmbH e la Stiegelmeier GmbH, nel Regno Unito la NTN Bearings - GKN Ltd, la NSK Bearings Europe Ltd, la Nachi (UK) Ltd, la Koyo (UK) Ltd, la NBM (UK) Ltd, la FLT & Metals Ltd e la Patrice Sales (UK) Ltd; che la Commissione ha svolto indagini anche presso i seguenti produttori comunitari interessati: FAG Kugelfischer, SKF Kugellagefabriken, SNR Roulements, SKF (UK) Ltd, Ransome Hoffmann, Pollard Ltd e British Timken;

considerando che ai fini della determinazione del dumping la Commissione ha scelto come periodo di indagine il periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e il 30 giugno 1979 e che, di fronte alle migliaia di diversi tipi di cuscinetti venduti nella Comunità essa ha ritenuto che i 100 tipi più diffusamente venduti da ciascun esportatore in Francia, in Germania e nel Regno Unito avrebbero costituito un campione rappresentativo; che gli esportatori e gli importatori sono stati inviati a fornire i loro dati sulla base di tale periodo di indagine e in riferimento ai tipi di cuscinetti predetti;

considerando che per stabilire se le importazioni succitate sono state oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato;

considerando che per questo motivo la Commissione ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale praticato in un paese ad economica di mercato; che a questo proposito il ricorrente ha citato i mercati interni austriaco e giapponese;

considerando che, tuttavia, che la Commissione ha deciso che il prezzo all'esportazione del Giappone nella Comunità avrebbe costituito un termine di paragone più appropriato poichù le esportazioni dell'Europa orientale sono concorrenziali con le esportazioni giapponesi nella Comunità; che i ricorrenti ne sono stati informati e non hanno fatto obiezioni; che i rappresentanti degli esportatori dell'Europa orientale sono stati parimenti informati e non hanno proposto alcun valore normale alternativo che sia compatibile con il regolamento (CEE) n. 3017/79;

considerando che, pertanto, la determinazione preliminare del dumping è stata effettuata confrontando i prezzi medi ponderati all'esportazione praticati dal Giappone nel periodo compreso tra luglio 1978 e giugno 1979 con i prezzi medi ponderati all'esportazione praticati dalla Polonia, dalla Romania e dall'Unione Sovietica nella Comunità per lo stesso periodo e a livello franco fabbrica;

considerando che per quanto attiene alle importazioni dalla Polonia in Germania e nel Regno Unito, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi medi ponderati ai quali i prodotti importati sono stati inizialmente rivenduti ad un acquirente indipendente, poichù ambedue gli importatori avevano concluso accordi con l'esportatore; che ai fini di tale calcolo si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti dal momento dell'importazione a quello della rivendita, compresi i dazi e le imposte nonchù di un ragionevole margine di profitto del 6 %, che costituisce la media aritmetica del margine di profitto in percentuale realizzato dagli importatori di cuscinetti che hanno fornito informazioni alla Commissione;

considerando che dall'esame preliminare di cui sopra è risultata l'esistenza di pratiche di dumping in ordine alle importazioni dalla Polonia, dalla Romania e dall'Unione Sovietica e che, durante il periodo dell'indagine, tale margine di dumping era pari alla differenza tra il valore normale calcolato come sopra e i prezzi all'esportazione; che a seconda del tipo di articolo esportato, dei paesi esportato, dei paesi esportatori e dello Stato membro importatore, i margini di profitto oscillavano tra 0 % e 59 % per la Polonia, tra 0 e 99 % per la Romania e tra 0 e 122 % per l'Unione Sovietica; che la media ponderata di tali margini era, per la Polonia, pari al 16 % in Francia nel Regno Unito e al 31 % in Germania, per la Romania, al 37 % in Francia, al 32 % in Germania e al 32 % nel Regno Unito e, per l'Unione Sovietica, al 63 % in Francia, unico Stato membro per il quale erano disponibili sufficienti dati su cui basare i calcoli in oggetto;

considerando che, per appurare l'esistenza del dumping in riferimento alle importazioni dal Giappone, la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sui prezzi medi ponderati praticati da ciascuno dei quattro principali giapponesi sul mercato interno durante il periodo dell'indagine;

considerando che per tutte le esportazioni interessate, escluse quelle effettuate dalla Nachi-Fujikoshi Corp. verso la Francia, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati ai quali sono stati inizialmente venduti ad una acquirente indipendente i prodotti importati durante il periodo dell'indagine, dato che gli esportatori e gli importatori erano associati; che ai fini di tale calcolo si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti nella fase compresa tra l'importazione e la vendita, inclusi i dazi e le imposte, nonchù di un ragionevole margine di profitto del 6 %, equivalente al margine di profitto medio realizzato dagli importatori di cuscinetti nella Comunità che hanno fornito informazioni in merito;

considerando che, per le esportazioni della Nachi-Fujikoshi Corp. in Francia, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi medi ponderati effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati dalla Nachi durante il periodo dell'indagine;

considerando che i paragoni suddetti sono stati effettuati su una base media ponderata e a livello franco fabbrica;

considerando che tutti i produttori dichiarano che ai fini di un equo confronto è opportuno tener conto delle differenze nei costi di distribuzione e di vendita sul mercato interno e su quello delle esportazioni nonchù delle differenze nelle condizioni di pagamento;

considerando che la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi, dovute al carattere variabile dei costi di produzione e di vendita, delle retribuzioni degli operatori e delle condizioni di pagamento allorchù le allegazioni erano sufficientemente motivate;

considerando inoltre che uno dei produttori ha dichiarato che, per taluni tipi di prodotti le sue vendite sul mercato interno giapponese sono state di entità così trascurabile da non consentire un valido confronto; che per questi tipi di prodotti la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base dei prezzi medi ponderati di prodotti analoghi, adeguati in modo da tener conto della differenza nel valore di mercato dei prodotti medesimi;

considerando che da tali confronti è emerso che durante il periodo dell'indagine quattro dei principali produttori giapponesi fanno ricorso a pratiche di dumping; che i margini del dumping variavano a seconda del tipo di prodotto, del fabbricante e dello Stato membro importatore; che la gamma dei margini era la seguente: Koyo Seiko 0-40 %; Nachi -Fujikoshi 0-81 %; Nippon Seiko 0-84 %; NTN Toyo 0-26 %;

considerando che la media ponderata di tali margini di dumping era la seguente: per la Koyo Seiko 2 % in Francia, 2 % in Germania e 19 % nel Regno Unito; per la Nashi-Fujikoshi 12 % in Francia, 19 % in Germania e 11 % nel Regno Unito; per la Nippon Seiko 20 % in Francia, 11 % in Germania e 19 % nel Regno Unito; per la NTN Toyo 1 % in Francia, 2 % in Germania e 4 % nel Regno Unito;

considerando che in ordine al pregiudizio causato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici in Francia, in Germania e nel Regno Unito, i tre Stati membri maggiormente interessati, provenienti dal Giappone, dalla Polonia, dalla Romania e dall'Unione Sovietica sono aumentate da 13 210 t nel 1978 a 8 178 t nella prima metà del 1980;

considerando che la quota di mercato detenuta in Francia, in Germania e nel Regno Unito dai quattro paesi esportatori di cui sopra è passata pertanto da 10,6 % nel 1978 a 13 % nella metà del 1980;

considerando che la media ponderata dei prezzi di vendita di queste importazioni di determinati tipi di cuscinetti e stata inferiore ai prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo dell'indagine e segnatamente del 12 % in Germania, del 35 % in Francia e del 20 % nel Regno Unito per i prodotti giapponesi, del 36 % in Germania, del 32 % in Francia e del 46 % nel Regno Unito per i prodotti polacchi, del 38 % in Germania, del 39 % in Francia e del 37 % nel Regno Unito per i prodotti originari della Romania, del 38 % in Francia, unico mercato per i quale esistono informazioni significative, per i prodotti sovietici;

considerando che, per via del conseguente impatto sull'industria comunitaria, i produttori di cuscinetti della Comunità hanno subito delle perdite o hanno registrato un costante calo degli utili;

considerando che la Commissione ha inoltre esaminato l'eventualità che un pregiudizio fosse causato da altri fattori quali il volume e il prezzo delle importazioni che non sono oggetto di dumping o il ristagno della domanda; che tuttavia il massiccio aumento delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi ai quali esse sono state messe in vendita nella Comunità ha indotto la Commissione a stabilire che le importazioni oggetto di dumping di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, esaminate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio materiale all'industria comunitaria interessata;

considerando che dopo essere stati informati dei principali risultati dell'indagine, i seguenti esportatori Koyo Seiko Co Ltd, Nachi-Fujikoshi Corp., Nippon Seiko K.K. e NTN Toyo Bearing Co Ltd (Giappone), CIE Impexmetal (Polonia), Tecno Import-export (Romania) e Stanko Import (Unione Sovietica) hanno offerto impegni in merito; che in taluni casi detti impegni sono tali da eliminare i margini di dumping mentre in altri annullano gli effetti pregiudizievoli del dumping medesimo;

considerando che la Commissione ritiene accettabili tali impegni; che comunque essa controllerà rigorosamente l'osservanza degli impegni stessi, in particolare precedendo ai controlli e alle ispezioni necessarie; che inoltre, se i prezzi in tal modo rialzati non venissero praticati sul mercato comunitario o se gli impegni fossero elusi o infine se le esportazioni esistenti fossero semplicemente sostituite da altre esportazioni oggetto di dumping, la Commissione adotterà gli opportuni provvedimenti,

DECIDE:

Art. 1

La Commissione accetta gli impegni offerti da Koyo Seiko Co Ltd, Nachi-Fujikoshi Corp., Nippon Seiko K.K. e NTN Toyo Bearing Co Ltd, (Giappone), CIE Impexmetal (Polonia), Tecno Import-export (Romania) e Stanko Import (Unione Sovietica) nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici (codici Nimexe 84.62.11 e 17; sottovoce della tariffa doganale comune ex 84.62 A) originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.

Art. 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente