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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1981 recante conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di furfurale originarie della Repubblica dominicana, della Spagna e della Repubblica popolare cinese (81/493/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, intesi i pareri espressi dal comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che nel luglio 1980 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla ditta Agrifurane di Parigi, a nome dei prodotti di furfurale francesi e italiani, che forniscono insieme oltre il 95 % della produzione comunitaria in oggetto;

considerando che detta denuncia conteneva elementi di prova sufficienti riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Repubblica dominicana, della Spagna e della Repubblica popolare cinese, nonchù riguardo a un grave pregiudizio da esse derivante, e che la Commissione ha di conseguenza annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura riguardante le importazioni di furfurale originarie della Repubblica dominicana, della Spagna e della Repubblica popolare cinese e ha avviato un'inchiesta a livello comunitario;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori interessati, nonchù i rappresentanti dei paesi esportatori e ricorrenti;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite oralmente; che vari importatori e tutti gli esportatori notoriamente interessati si sono avvalsi della facoltà di comunicare il loro punto di vista per iscritto;

considerando che i ricorrenti, gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati, nonchù i rappresentanti dei paesi esportatori hanno avuto l'occasione di prendere conoscenza delle informazioni non riservate fornite alla Commissione, aventi rilevanza ai fini della tutela dei loro interessi; che alcune parti si sono avvalse di questa possibilità;

considerando che, per un primo accertamento delle pratiche di dumping e del pregiudizio causato, la Commissione ha ricercato tutte le informazioni ritenute necessarie presso tutte le informazioni ritenute necessarie presso tutti gli esportatori e importatori notoriamente interessati e ha svolto indagini in loco presso il principale esportatore, Gulf and Western Americas Corporation (La Romana, Repubblica dominicana) e presso i due principali importatori nella Comunità, Rhône-Poulenc SA (Parigi) e Quaker Oats NV (Anversa); che la Commissione ha proceduto inoltre a un controllo in loco presso i produttori comunitari ricorrenti, compresi, in Francia, Agrifurane SA (Agen) e SICA-Chimie (Parigi), nonchù, in Italia, ALCE Spa (S. Michele Mondovì) e SIF Spa (Milano);

considerando che, al fine di determinare il valore normale per Gulf and Western Americas Corporation (GWAC), la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che sul mercato interno della Repubblica dominicana non esistono vendite di un prodotto analogo e che le vendite a paesi terzi, non membri della Comunità economica europea, sono relativamente ridotte e tali, pertanto, da non consentire un raffronto adeguato; che, per questi motivi, la Commissione ha stabilito che il valore normale per questa compagnia deve essere fissato sulla base del relativo valore costruito;

considerando che la Commissione ha determinato il valore costruito per il periodo di indagine agosto 1979 - luglio 1980, calcolando i costi totali di materiale e di produzione per la società, più un importo per spese generali e un margine di profitto dell'8 %, ritenuto adeguato; che, nel determinare i costi di materiale, la Commissione doveva tener particolarmente conto del valore della materia prima, la bagassa, usata nella produzione di furfurale; che la bagassa è un sottoprodotto della produzione dominicana di zucchero della società; che a causa dei costi di trasporto sproporzionati non vi è domanda per tale bagassa nella Repubblica dominicana o altrove, nù quindi prezzo di mercato; che, tuttavia, la società può utilizzare la bagassa anche come combustibile nel suo zuccherificio, riducendo pertanto i costi energetici; che la società, di conseguenza, valuta la bagassa impiegata nella produzione di furfurale tenendo di questo risparmio potenziale; che detto metodo di calcolo è stato giudicato ragionevole;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi attualmente corrisposti per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità;

considerando che, al fine di determinare in via preventiva l'esistenza di dumping, la Commissione ha comparato, questi prezzi all'esportazione, per singole transazioni, su una base franco fabbrica, con il normale valore; che dal raffronto è emerso che le esportazioni dalla Repubblica dominicana nella Comunità no formavano oggetto di dumping nel periodo in esame;

considerando che, dopo aver stabilito che le esportazioni suddette non formavano oggetto di dumping e tenuto conto dei quantitativi minori di importazioni dalla Spagna e dalla Repubblica popolare cinese, nonchù i livelli di prezzo di dette importazioni, la Commissione ha esaminato se il presunto dumping sulle importazioni dalla Spagna e dalla Cina arrecasse grave pregiudizio;

considerando che, stando ai dati di cui la Commissione dispone, le importazioni dalla Cina negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo, le cui statistiche sulle importazioni sono riservate, sono salite da 5 161 t nel 1976, ultimo esercizio commerciale normale secondo i ricorrenti non pregiudicato dal presunto dumping sulle importazioni, a 6 388 t nel 1979; che le importazioni negli stessi Stati membri dalla Spagna sono passate da 515 t nel 1976 a 1 793 t nel 1978 e sono poi nuovamente scese a 423 t nel primo semestre 1980; che la quota dell'intero mercato comunitario detenuta dalle esportazioni cinesi è salita dall'8,1 % nel 1976 al 12,4 % nel 1979 e al 13,4 % nel primo semestre 1980; che l'aliquota corrispondente delle esportazioni spagnole è salita dall'1,7 % nel 1976 al 3,9 % nel 1978, per scendere nuovamente all'1,4 % nel primo semestre 1980; che uno dei tre prodotti spagnoli, noti alla Commissione, ha cessato la produzione nel 1979 e si limita attualmente a vendere le proprie giacenze, in guisa che si può attendere un'ulteriore flessione delle esportazioni spagnole;

considerando che, per quanto attiene ai prezzi delle presunte esportazioni in dumping, le informazioni di cui dispone la Commissione mostrano che i prezzi delle importazioni dalla Cina sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, rispetto alle vendite agli unici due produttori di alcole furfurilico (Quaker Oats e Rhône-Poulenc), ma non rispetto alle vendite agli altri consumatori che, essenzialmente, operano nel settore petrolchimico e impiegano il furfurale per la depurazione degli oli lubrificanti; che la Commissione non ha potuto ottenere informazioni circa i prezzi di vendita del prodotto spagnolo; che, tuttavia, le informazioni ricevute indicano che durante il periodo in esame i prezzi delle esportazioni spagnole franco frontiera comunitaria, in generale, erano superiori ai prezzi cif delle importazioni dalla Cina; che, a partire dalla metà del 1980, si è assistito a un notevolissimo aumento dei prezzi del furfurale in tutta la Comunità; che detto aumento è dovuto essenzialmente a una penuria di furfurale sui mercati mondiali, aggravata dal fatto che uno dei produttori francesi, per meri motivi tecnici ha cessato la sua produzione di furfurale; che i prezzi cif del furfurale cinese venduto ai produttori di alcole furfurilico nella Comunità, che costituiscono il principale sbocco delle importazioni cinesi nella CEE, sono già saliti a un livello vicino al prezzo di costo dei produttori comunitari;

considerando che l'intero potenziale produttivo dei fabbricanti comunitari può coprire soltanto circa un terzo dei consumi interni; che la produzione comunitaria è salita da 12 358 t nel 1976 a un livello stimato di 14 959 t nel 1980; dopo aver raggiunto una punta di 15 346 t nel 1978; che l'aliquota del mercato comunitario denuta dai produttori della Comunità è rimasta relativamente stabile e, nel 1980, era stimata al 19 %;

considerando che, tuttavia, a causa del basso livello dei prezzi, soprattutto di quelli ottenuti dai produttori di alcole furfurilico, tre dei quattro produttori comunitari oggetto di inchiesta hanno subito notevoli perdite; che, peraltro, il recente aumento del livello generale dei prezzi, in particolare di quello delle importazioni dalla Cina, ha già notevolmente migliorato la situazione dell'industria ricorrente;

considerando che la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che, in precedenza e durante il periodo di indagine, i prezzi delle esportazioni dominicane, vendute unicamente ai due produttori di alcole furfurilico, i quali in generale riforniscono oltre il 60 % del mercato comunitario, erano allo stesso livello, se non al di sotto, dei prezzi delle esportazioni cinesi; che il volume delle esportazioni spagnole, comparato a quello delle importazioni dalla Repubblica dominicana e dalla Cina, è trascurabile; che, per di più, è poco probabile che un ulteriore aumento di prezzo delle esportazioni dalla Cina possa migliorare la situazione dei produttori comunitari, dato il margine relativamente esiguo tra gli attuali prezzi del prodotto cinese e i prezzi di vendita dell'alcole furfurilico, che è a malapena sufficiente per coprire gli attuali costi di fabbricazione dei produttori di alcole che rappresentano circa il 75 % del consumo comunitario; che un eventuale aumento del prezzo di vendita dell'alcole furfurilico per coprire i maggiori costi del furfurale provocherebbe probabilmente un calo dei consumi di alcole e la loro parziale sostituzione con altri prodotti, meno costosi, provocando pertanto inevitabilmente una flessione dei consumi comunitari di furfurale;

considerando che, di conseguenza, sembra che le importazioni non oggetto di dumping dalla Repubblica dominicana siano state la principale causa del danno subito delle industrie comunitarie; che, per quanto riguarda le importazioni dalla Spagna e dalla Cina, gli interessi della Comunità non richiedono misure di protezione; che, pertanto, non sono più necessarie indagini sulla pretesa esistenza di dumping e che è opportuno concludere la procedura relativa alle importazioni di furfurale originario della Repubblica dominicana, della Spagna e della Repubblica popolare cinese;

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa al furfurale originario della Repubblica dominicana, della Spagna e della Repubblica popolare cinese è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1981. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente