DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1981 relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nord-orientale (81/608/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche dell'Atlantico nord-orientale presenti nelle acque situate oltre le zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri, è necessario instaurare una procedura di cooperazione e di consultazione sul piano internazionale;
considerando che, a tale scopo ed al fine di sostituire la convenzione per la pesca dell'Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959, è stata negoziata una nuova convenzione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nord-orientale e che la Comunità ha partecipato ai negoziati;
considerando che, in seguito a tali negoziati, il governo del Regno Unito, in qualità di depositario, ha aperto alla firma la nuova convenzione dal 18 novembre 1980 al 28 febbraio 1981;
considerando che pescatori comunitari esercitano attività di pesca nelle acque cui si applica la convenzione situate al di là delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri, in materia di pesca, e che la Comunità ha pertanto interesse a partecipare alla cooperazione internazionale per la conservazione e l'utilizzazione di tali risorse aderendo alla nuova convenzione,
DECIDE:
Art. 1
È approvata a norme della Comunità economica europea la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale.
Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in conformità dell'articolo 20 della convenzione (2).
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981. Per il Consiglio Il Presidente Lord CARRINGTON (2) La data d'entrata in vigore della convenzione nei confronti della Comunità sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. (TRADUZIONE) CONVENZIONE sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale LE PARTI CONTRAENTI, RILEVANDO che gli Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, in conformità dei principi pertinenti di diritto internazionale, hanno esteso la loro giurisdizione sulle risorse biologiche delle loro acque adiacenti sino a limiti situati non oltre duecento miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata l'estensione delle acque territoriali e che esercitano entro queste zone diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione di dette risorse; TENENDO presenti i lavori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare nel settore della pesca: DESIDERANDO promuovere la conservazione e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell'Atlantico nord-orientale, in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca e desiderando, di conseguenza, incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse; CONSIDERANDO che la convenzione sulla pesca nell'Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959 deve pertanto essere sostituita, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. La zona alla quale si applica la presente convenzione, in appresso denominata «zona della convenzione», comprende le acque a) dell'Oceano Atlantico e Artico, e dei loro mari dipendenti, situate a nord del 36° latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, esclus però 1. le parti del Mar Baltico e di Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen, nonchù 2. le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5° 36'di longitudine ovest; b) dell'Oceano Atlantico settentrionale situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest. 2. La presente convenzione si applica a tutte le risorse di pesca della zona della convenzione, esclusi i mammiferi marini, le specie sedentarie, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottofondo del mare, nonchù, nella misura in cui sono oggetto di altri accordi internazionali, le specie altamente migratorie e le scorte anadrome. Articolo 2 Nessuna disposizione della presente convenzione è considerata pregiudicare i diritti, le pretese o le posizioni di una parti contraenti in ordine ai limiti o all'estensione della giurisdizione in materia di pesca. Articolo 3 1. Ai fini della presente convenzione, le parti contraenti convengono di istituire e di gestire una commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, in appresso denominata «la commissione». 2. La commissione ha personalità giuridica e fruisce, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi. 3. Ciascuna parte contraente designa in seno alla commissione non più di due rappresentanti, che possono essere accompagnati, in qualsiasi riunione della commissione, da esperti e consulenti. 4. La Commissione elegge il suo presidente e non più di due vicepresidenti. 5. La Commissione ha sede a Londra. 6. Semprechù non decida altrimenti, la commissione si riunisce una volta l'anno, a Londra, alla data che essa deciderà; tuttavia, su richiesta di una parte contraente sostenuta da altre tre parti contraenti, il presidente convoca una riunione, non appena possibile, al momento e nel luogo che egli deciderà. 7. La commissione nomina il proprio segretario ed i collaboratori di cui ravvisi la necessità. 8. Essa può istituire i comitati e altri organismi ausiliari dei quali ritenga di doversi avvalere per condurre a termine le sue funzioni e suoi obblighi. 9. Ciascuna parte contraente dispone di un voto in seno alla commissione. La commissione decide a maggioranza semplice o, qualora la presente convenzione richieda espressamente una maggioranza qualificata, con i due terzi dei voti di tutte le parti contraenti presenti che votino in senso affermativo o negativo, restando inteso che non si può procedere a una votazione se non si raggiunge il quorum dei due terzi delle parti contraenti. In caso di parità dei voti su qualsiasi argomento soggetto a decisione a maggioranza semplice, la proposta viene considerata respinta. 10. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, la commissione adotta il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni relative all'elezione del presidente e dei vicepresidenti, nonchù alla durata dei rispettivi mandati. 11. Relazioni sui lavori della commissione, in inglese e in francese, vengono inviate appena possibile alle parti contraenti. Articolo 4 1. La commissione svolge le sue funzioni nell'interesse della conservazione e dell'uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione e si avvale delle più qualificate informazioni scientifiche di cui può disporre. 2. La commissione costituisce un foro di consultazione e di scambio di informazioni sullo stato delle risorse di pesca nella zona della convenzione, nonchù sulle politiche di gestione, compreso l'esame dell'incidenza complessiva di dette politiche sulle risorse di pesca. Articolo 5 1. La commissione, se del caso, formula raccomandazioni in merito alle attività di pesca svolte oltre le zone soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti. Tali raccomandazioni vengono adottate a maggioranza qualificata. 2. La commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, si adopera affinchù vi sia compatitibilità tra a) le raccomandazioni che si applicano a una riserva o a un gruppo di riserve che migrano sia in una zona sotto la giurisdizione di pesca di una delle parti contraenti sia al di fuori, o le raccomandazioni che, stante l'interdipendenza delle specie, avrebbero un'incidenza su una riserva o su un gruppo di riserve che migrano totalmente o in parte in una zona posta sotto la giurisdizione di pesca di una delle contraenti, e b) le misure o decisioni relative alla gestione e alla conservazione di detta riserva o gruppo di riserve prese dalla parte contraente nei confronti delle attività di pesca praticate nella zona posta sotto la sua giurisdizione in questa materia. La parte contraente in questione e la commissione agevolano pertanto il coordinamento di tali raccomandazioni, misure e decisioni. 3. Ai fini del paragrafo 2, ciascuna parte contraente tiene informata la commissione sulle misure e decisione adottate. Articolo 6 1. La commissione può formulare raccomandazioni relative alle attività di pesca praticate all'interno di una zona sottoposta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, semprechù quest'ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione. 2. La commissione può esprimere pareri in merito alle attività di pesca di cui al paragrafo 1, su richiesta della parte contraente interessata. Articolo 7 Nell'esercizio delle sue funzioni, definite negli articoli 5 e 6, la commissione può prendere in esame, tra l'altro, misure intese a: a) disciplinare gli strumenti e le attrezzature per la pesca, comprese le dimensioni delle maglie delle reti, b) disciplinare le dimensioni minime del pesce che può essere trattenuto a bordo delle navi oppure sbarcato, esposto o offerto in vendita, c) stabilire periodi o zone di divieto, d) migliorare e incrementare le risorse di pesca, anche ricorrendo alla propagazione artificiale o al trapianto di organismi e di avannotti, e) fissare un totale autorizzato di catture e ripartirlo tra le parti contraenti, f) disciplinare l'attività complessiva di pesca e ripartirla tra le parti contraenti. Articolo 8 1. A maggioranza qualificata, la commissione può formulare raccomandazioni riguardanti misure di controllo sulle attività di pesca praticare oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti, allo scopo di garantire l'applicazione della presente convenzione e di qualsiasi raccomandazione adottata a norma della medesima. 2. La commissione può inoltre formulare raccomandazioni relative a misure di controllo sulle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, sempre che quest'ultima lo richieda e dia voto positivo sulla raccomandazione. 3. Le raccomandazioni adottate a norma del presente articolo possono comprendere disposizioni relative alla loro scadenza diverse da quelle di cui all'articolo 13. Articolo 9 1. A maggioranza qualificata, la commissione può formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate oltre le zone sotto la giurisdizione di pesca delle parti contraenti. 2. La commissione può altresì formulare raccomandazioni ai fini della raccolta di informazioni statistiche relative alle attività di pesca praticate entro una zona soggetta alla giurisdizione di pesca di una parte contraente, semprechù detta raccomandazione ottenga il voto positivo della parte contraente in questione. Articolo 10 Nell'adottare raccomandazioni la commissione determina se, e a quali condizioni, le raccomandazioni si applichino a operazioni di pesca svolte unicamente a scopo di ricerca scientifica in conformità dei principi e delle norme pertinenti del diritto internazionale. Articolo 11 1. La commissione notifica senza indugio alle parti contraenti le raccomandazioni che essa adotta a norma della presente convenzione. 2. La commissione può pubblicare o diffondere in altro modo relazioni sulle sue attività e qualsiasi altra informazione in merito alle attività di pesca nella zona della convenzione. Articolo 12 1. Una raccomandazione diventa vincolante per le parti contraenti, salvo restando il presente articolo, ed entra in vigore alla data stabilita dalla commissione, comunque non anteriore a trenta giorni dopo la scadenza del periodo o dei periodi di obiezione contemplati dal presente articolo. 2. a) Qualsiasi parte contraente può presentare un'obiezione entro cinquanta giorni dalla data di notifica di una raccomandazione adottata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1. In tal caso, qualsiasi altra parte contraente può, a sua volta, presentare un'obiezione entro quaranta giorni dopo aver ricevuto notifica di tale obiezione. Se una qualsiasi obiezione viene sollevata durante quest'ulteriore periodo di quaranta giorni, alle altre parti contraenti viene concesso un ultimo periodo di quaranta giorni, dopo aver ricevuto notifica della seconda obiezione, per depositare eventualmente le loro. b) Una raccomandazione non diventa vincolante per una parte contraente che abbia sollevato obiezioni al riguardo. c) Se tre o più parti contraenti hanno presentato un'obiezione contro una raccomandazione, questa non diventa vincolante per alcuna parte contraente. d) Tranne ove una raccomandazione non sia vincolante per alcuna parte contraente, in conformità della lettera c), una parte contraente che abbia presentato un'obiezione contro una raccomandazione può ritirarla in ogni momento e in questo caso essa sarà vincolata dalla raccomandazione entro settanta giorni, oppure dalla data stabilita dalla commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo la scadenza più lontana. e) una raccomandazione non è vincolante per alcuna parte contraente, due o più parti contraenti possono, nondimeno e ad ogni momento, decidere tra loro di attuarla, nel qual caso ne danno immediatamente notifica alla commissione. 3. Nel caso di una raccomandazione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può presentare una obiezione, entro sessanta giorni dalla data di notifica della raccomandazione, che in tal caso non sarà vincolante per alcuna parte contraente. 4. La commissione notifica alle parti contraenti qualsiasi obiezione o ritiro della medesima, immediatamente dopo averne avuto comunicazione, nonchù la data d'entrata in vigore di qualsiasi raccomandazione e la decorrenza di effetto di qualsiasi accordo raggiunto conformemente al paragrafo 2, lettera e). Articolo 13 1. a) Alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore di una raccomandazione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 1, qualsiasi parte contraente può notificare alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione e, se la notifica non viene ritirata, la raccomandazione cessa di essere vincolante per quella parte contraente allo scadere di un anno dalla data notifica. b) Una raccomandazione che abbia cessato di essere vincolante per una parte contraente cessa di essere vincolante per qualsiasi altra parte contraente trenta giorni dopo la data in cui quest'ultima notifica alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione. 2. Nel caso delle raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 2, unicamente la parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca nella zona in questione può notificare alla commissione la sua decisione di non accettare più la raccomandazione; in tal caso la raccomandazione cessa di essere vincolante per qualsiasi parte contraente allo scadere di novanta giorni dalla data della notifica. 3. La commissione notifica immediatamente alle parti contraenti ogni notifica a norma del presente articolo, non appena ricevuta. Articolo 14 1. Nell'interesse dell'esercizio ottimale delle funzioni illustrate negli articoli 4, 5 e 6, la commissione chiede informazioni e pareri al consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Tali informazioni e pareri vengono richiesti in ordine a materie relative alle attività della commissione e che rientrano nella competenza del consiglio, compresi informazioni e pareri sulla biologia e la dinamica della popolazioni delle specie ittiche interessate, sullo stato delle riserve ittiche, sull'incidenza della pesca su queste riserve, nonchù sulle misure per la loro conservazione e gestione. 2. Allo scopo di agevolare i compiti del consiglio internazionale per l'esplorazione del mare per quanto riguarda le informazione e i pareri forniti alla commissione, quest'ultima cerca di adottare, di concerto con il consiglio, disposizioni affinchù le ricerche e gli studi in proposito, compresi gli studi in comune, vengono incentivati e condotti in modo efficace ed in breve tempo. 3. La commissione può fissare modalità di collaborazione con qualsiasi altra organizzazione internazionale che persegua obiettivi affini. Articolo 15 1. Le parti contraenti, fatti salvi i rispettivi diritti relativi alle acque soggette alla loro giurisdizione di pesca, dispongono i provvedimenti, comprese adeguate sanzioni in caso di infrazione, necessari per dare effettiva attuazione al disposto della presente convenzione e per applicare le raccomandazioni che, a norma dell'articolo 12, divengano vincolanti. 2. Ciascuna parte contraente trasmette alle commissione una relazione annua sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1. Articolo 16 1. Ciascuna parte contraente informa la commissione delle misure legislative adottare e di qualsiasi accordo concluso, semprechù dette misure e detti accordi si riferiscano alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse di pesca nella zona della convenzione. 2. Su richiesta della commissione, ciascuna parte contraente fornisce qualsiasi informazione scientifica disponibile che possa risultare necessaria ai fini della presente convenzione, nonchù ogni informazione supplementare che possa essere richiesta ai fini dell'articolo 9. Articolo 17 1. Ciascuna parte contraente sostiene le spese di partecipazione della propria delegazione a tutte le riunioni convocate a norma della presente convenzione. 2. Nella prima riunione, la commissione approva il bilancio per il suo primo esercizio finanziario. Se del caso, in questa riunione la commissione può anche adottare il bilancio per il secondo esercizio finanziario. 3. In ogni sessione annuale la commissione adotta il bilancio per l'esercizio finanziario successivo e il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio finanziari ulteriore. Il presidente della commissione sottopone alle parti contraenti il progetto di bilancio e il progetto preliminare di bilancio almeno quaranta giorni prima della riunione della commissione in cui detti devono essere presi in esame. 4. La commissione fissa il contributo di ogni parte contraente ai bilanci annuali secondo la seguente formula: a) un terzo del bilancio viene diviso in parti uguali tra le parti contraenti; b) due terzi del bilancio vengono divisi tra le parti contraenti proporzionalmente alle loro catture nominali nella zona della convenzione, in base alle statistiche definitive sulle catture fornite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, relative all'anno civile che termina in un periodo compreso tra i 24 e i 18 mesi precedenti l'inizio dell'esercizio di bilancio; c) tuttavia, il contributo annuo di ciascuna parte contraente con una popolazione inferiore a 300 000 abitanti è limitato al 5 % al massimo del bilancio complessivo. In caso di limitazione del contributo, la rimanente parte del bilancio viene divisa tra le altre parti contraenti, in conformità delle lettere a) e b). Questa norma si applica per i primi cinque esercizi di bilancio della commissione; in seguito sarà soggetta a revisione annuale della commissione, che può modificarla con decisione adottata alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti. 5. La commissione notifica a ciascuna parte contraente il suo contributo calcolato conformemente al paragrafo 4, nonchù la data, determinata dalla commissione stessa, alla quale deve essere versato questo contributo. 6. Il contributo di una parte contraente che abbia aderito alla presente convenzione nel corso di un esercizio finanziario ammonta, per tale esercizio, a una quota del contributo annuo calcolato in conformità del paragrafo 4, proporzionale al numero di mesi completi che restano nell'esercizio in questione. 7. I contributi vengono pagati nella valuta del paese in cui ha sede la commissione. 8. Se una parte contraente non ha versato alla data determinata dalla commissione il proprio contributo per due anni consecutivi, essa viene privata del diritti di voto e di obiezione ai sensi della presente convenzione, fino all'assolvimento degli obblighi, a meno che, su richiesta della parte contraente interessata, la commissione decida diversamente. 9. La commissione adotta le norme relative alla gestione delle sue operazioni finanziarie. Articolo 18 A maggioranza qualificata, la commissione può suddividere la zona della convenzione in regioni e può modificarne i confini, nonchù variare il numero di regioni, semprechù questa decisione sia oggetto del voto positivo di ciascuna parte contraente che esercita la giurisdizione di pesca in una qualsiasi parte della zona interessata. Articolo 19 1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione. Ogni progetto di emendamento viene inviato al segretario almeno novanta giorni prima della riunione nella quale la parte contraente proporrà di decidere in materia. Il segretario trasmette immediatamente il progetto di emendamento alle parti contraenti. 2. I progetti di emendamento alla presente convenzione sono adottati alla maggioranza di tre quarti di tutte le parti contraenti. Il testo di qualsiasi progetto di emendamento adottato viene trasmesso dalla commissione al depositario, che lo inoltra immediatamente alle parti contraenti. 3. Un emendamento ha effetto per le parti contraenti centoventi giorni dopo la data alla quale il depositario notifica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione dell'emendamento dai tre quarti di tutte le parti contraenti, a meno che un'altra parte contraente non notifichi al depositario la propria obiezione entro i novanta giorni successivi alla data di notifica di ricevuta del depositario; in tal caso, l'emendamento non ha effetto per nessuna parte contraente. La parte contraente che abbia presentato un'obiezione contro un emendamento può ritirarla in qualsiasi momento. Se tutte le obiezioni vengono ritirate, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti centoventi giorni dopo la data in cui il depositario notifica di aver ricevuto l'ultimo ritiro di obiezione. 4. Si considera che una parte la quale ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente convenzione dopo che sia stato adottato un emendamento, in conformità del paragrafo 2, approvi l'emendamento in questione. 5. Il depositario notifica senza indugio a tutte le parti contraenti la ricevuta delle notifiche di approvazione di emendamenti, di obiezioni o di ritiro di obiezioni, nonchù l'entrata in vigore degli emendamenti. Articolo 20 1. Dal 18 novembre 1980 al 28 febbraio 1981 la presente convenzione viene aperta alla firma delle parti seguenti: Bulgaria, Cuba, Danimarca - con riferimento alle isole Faeroeer -, Comunità economica europea, Finlandia, Repubblica democratica tedesca, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Da parte dei firmatari essa viene ratificata, accettata o approvata non appena possibile e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, definito nella presente convenzione «il depositario». 2. La presente convenzione entra in vigore dal momento del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno sette firmatari, di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la zona della convenzione. Se, però, la presente convenzione non sarà entrata in vigore un anno dopo la data di apertura alla firma, ma saranno stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno cinque firmatari, di cui almeno tre esercitino una giurisdizione di pesca entro la zona della convenzione, questi firmatari possono decidere tra loro, mediante protocollo speciale, la data di entrata in vigore della presente convenzione; quest'ultima entra allora in vigore, per ciascuna parte che la ratifica, accetta o approva successivamente, alla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. La parti contraenti di cui al paragrafo 1, che non abbiano firmato la presente convenzione, possono aderirvi in ogni momento dopo la sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2. 4. Qualsiasi Stato non indicato nel paragrafo 1, escluso uno Stato membro della Comunità economica europea, può aderire alla presente convenzione in ogni momento, dopo la sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 2, sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti. La richiesta di adesione viene inviata per iscritto al depositano, il quale la notifica a tutte le parti contraenti. La richiesta è approvata se, entro novanta giorni dalla data di detta notifica, i tre quarti delle parti contraenti per le quali la presente è già entrata in vigore a quella data hanno notificato al depositario la loro approvazione della richiesta. Il depositario notifica allo Stato richiedenete l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta. 5. L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario ed ha effetto alla data in cui ne viene accusata ricevuta da quest'ultimo. A decorrere da quella data, ogni parte che aderisca alla presente convenzione è vincolata dalle raccomandazioni che, al momento della sua adesione, vincolano tutte le altre parti contraenti, nonchù da qualsiasi altra raccomandazione che, allo stesso momento, vincoli una o più parti contraenti e non sia esplicitamente esclusa dalla parte aderente nel suo strumento di adesione. 6. Il depositario informa tutti i firmatari e le parti aderenti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la presente convenzione entra in vigore. 7. Il depositario convoca la prima riunione della commissione non appena possibile dopo l'entrata in vigore delle presente convenzione e comunica l'ordine del giorno provvisorio a ciascuna parte contraente. Articolo 21 Non prima di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione per una parte contraente, questa può denunciare la convenzione tramite notifica scritta inviata al depositario. Tale denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data della sua ricezione e viene notificata dal depositario alle parti contraenti. Articolo 22 La presente convenzione, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, è depositata presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il depositario ne trasmette copia certificata conforme ai firmatari e alle parti aderenti e registra la convenzione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.