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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1981 concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale è stato adottato con la dichiarazione del 22 novembre 19733 e completato con la risoluzione del 17 maggio 19774; che l'obiettivo di una politica ambientale nella Comunità, definito in tali atti, consiste del migliorare il contesto e la qualità della vita, nonchù l'ambiente e le condizioni di vita, delle popolazioni della Comunità; che a tal fine è necessario i particolare garantire una gestione oculata delle risorse e dell'ambiente naturale evitando ogni sfruttamento degli stessi che pregiudichi in misura significativa l'equilibrio ecologico; che è inoltre opportuno ricercare soluzioni comuni ai problemi ambientali con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

considerando che, in quanto parte del programma d'azione delle Comunità in materia ambientale, il Consiglio ha adottato la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici5, che si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento;

considerando che la Comunità ha partecipato ai negoziati, in sede del Consiglio d'Europa, su una convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; che il 19 settembre 1979 essa ha firmato detta convenzione;

considerando che è necessario che la Comunità partecipi all'attuazione di detta convenzione al fine di poter conseguire uno degli obiettivi comunitari, che i poteri d'azione necessari a tal fine non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall'articolo 235;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione della convenzione esercitando le competenze che risultano dalle norme comuni esistenti e quelle che le verranno attribuite da futuri atti giuridici adottati dal Consiglio, nonchù utilizzando i risultati di azioni comunitarie (ricerche, scambio di informazioni) condotte nei settori interessati;

considerando che è necessario in questa misura che la Comunità concluda detta convenzione;

considerando che le condizioni di vita della flora e della fauna selvatiche della Groenlandia sono fondamentalmente diverse rispetto a quelle della flora e della fauna selvatiche delle altre regioni della Comunità a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità della popolazione, nonchù della superficie e della situazione geografica eccezionali di tale isola, che il Consiglio è stato quindi indotto ad escludere la Groenlandia dal campo di applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici; che occorre escludere la Groenlandia anche dal campo di applicazione della convenzione,

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981. Per il Consiglio Il Presidente T. KING