DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 che modifica la decisione del Consiglio del 4 giugno 1973, relativa alla fissazione del regime pecuniario degli ex membri della Commissione delle Comunità europee che hanno cessato il servizio il 4 gennaio 1973, e la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del regime pecuniario degli ex membri della Corte di giustizia della CECA (81/1062/Euratom, CECA, CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 21,
considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, indennità e pensioni dei membri e degli ex membri delle istituzioni nonchù ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione;
considerando che le difficoltà particolari della situazione economica e sociale rendono opportuna l'instaurazione di un prelievo eccezionale valutato in base ai dati economici che si riferiscono alla media delle differenze constatate negli Stati membri tra l'evoluzione dei salari reali pro capite e l'evoluzione:
- della produttività globale (PIL in volume per persona occupata),
- della produttività distribuibile, vale a dire la produttività corretta mediante i termini di scambio,
- della produttività per persona attiva, che include quindi la popolazione occupata e il numero dei disoccupati, prelievo da applicare alle retribuzioni, pensioni e indennuità di cessazione dal servizio nette versate dalle Comunità;
considerando tuttavia che occorre sospendere per il primo quinquennio l'applicazione del prelievo alle pensioni e alle indennità transitorie in caso di cessazione dal servizio,
DECIDE:
Art. 1
1.
Dopo l'articolo 2 della decisione del Consiglio del 4 giugno 1973, relativa alla fissazione del regime pecuniario degli ex membri della Commissione delle Comunità europee che hanno cessato il servizio il 4 gennaio 1973, è inserito un articolo 2 bis così formulato:
«Articolo 2 bis
Alle pensioni nette degli interessati è applicato un prelievo eccezionale fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari, che si applicano per analogia».
2.
Dopo l'articolo 2 della decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del regime pecuniario degli ex membri della Corte di giustizia della CECA, è inserito un articolo 2 bis così formulato:
«Articolo 2 bis
Alle pensioni nette degli interessati è applicato un prelievo eccezionale fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari, che si applicano per analogia».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981. Per il Consiglio Il Presidente D. HOWELL