DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 1981 relativa alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada (81/1053/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che è nell'interesse della Comunità di approvare l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada riguardante la pesca effettuata da navi di una delle parti nella zona di pesca dell'altra parte,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio invia, a nome della Comunità, la notifica di cui all'articolo XV dell'accordo (2).
Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER (1) Parere reso il 18 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata «Comunità» e IL GOVERNO DEL CANADA, RICORDANDO gli stretti rapporti esistenti tra la Comunità ed il Canada e, in particolare, l'accordo quadro per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee ed il Canada, firmato ad Ottawa il 6 luglio 1976; CONSIDERANDO il loro comune desiderio di provvedere alla conservazione e alla razionale gestione delle risorse biologiche delle acque adiacenti alle loro coste, e il loro interesse per il benessere delle rispettive comunità costiere e la preservazione delle risorse biologiche delle acque adiacenti, dalle quali queste comunità dipendono; PRENDENDO ATTO che il governo del Canada ha esteso la propria giurisdizione sulle risorse biologiche nella propria fascia costiera per una superficie di 200 miglia marine dalla costa, ed esercita entro questi limiti i diritti sovrani per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse e che gli Stati membri della Comunità hanno convenuto che le loro zone di pesca, in seguito denominate «zona di pesca della Comunità» si estendono sino a 200 miglia marine dalla costa, limite entro il quale l'esercizio della pesca è soggetto alla politica comunitaria in materia di pesca; TENENDO CONTO della necessità di coordinare la gestione di talune risorse biologiche marine che si trovano nelle acque sottoposte alla giurisdizione del Canada in materia di pesca e nella zona di pesca della Comunità; TENENDO CONTO dei lavori svolti dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della prassi degli Stati che ad esso conforma; AFFERMANDO che l'esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati costieri entro le zone sottoposte alla loro giurisdizione relativamente alle risorse biologiche per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di queste risorse deve essere attuato in conformità dei principi del diritto internazionale; TENENDO CONTO che ciascuna delle due parti è interessata allo sviluppo della pesca nella zona di pesca dell'altra; DESIDEROSI di fissare i termini e le condizioni relative alla pesca di reciproco interesse, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Articolo I Le due parti collaborano strettamente per quanto attiene alla conservazione ed allo sfruttamento delle risorse biologiche del mare. Esse attuano le misure atte ad agevolare questa cooperazione, si consultano e cooperano in occasione di negoziati internazionali e nell'ambito di organismi internazionali al fine di raggiungere obiettivi comuni in materia di pesca. Articolo II 1. a) Il governo del Canada si impegna ad autorizzare le navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità a pescare entro la zona al largo della costa orientale del Canada, soggetta alla giurisdizione canadese dopo il 31 dicembre 1976, quote appropriate del totale di cattura autorizzato, che risultino in eccedenza rispetto alle capacitù di cattura canadesi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. b) La Comunità si impegna ad autorizzare le navi canadesi a pescare entro la sua zona di pesca quote appropriate del totale di cattura autorizzato, che risultino in eccedenza rispetto alle capacitù di cattura della Comunità, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 2. Per quanto riguarda le acque soggette alla sua giurisdizione in materia di pesca di cui al paragrafo 1, fatte salve le modifiche necessarie per far fronte a circostanze impreviste, ciascuna parte stabilisce ogni anno quanto segue: a) il totale di cattura autorizzato per scorte particolari o per insiemi di scorte in considerazione dei dati scientifici disponibili, della interdipendenza delle scorte, dei lavori dei competenti organismi internazionali e degli altri fattori pertinenti; b) la propria capacità di cattura rispetto a tali popolazioni, e c) previe opportune consultazioni, le parti appropriate delle eccedenze di scorte particolari o di insiemi di scorte da assegnare ai pescherecci dell'altra parte, nonchù le zone entro le quali queste quote possono essere catturate. 3. Nel definire le quote e le zone in cui le catture possono aver luogo, ciascuna parte prenderà in considerazione, tra l'altro, gli elementi sotto indicati: - i propri interessi; - l'eccedenza del totale di cattura autorizzato delle scorte in questione; - la tradizionale attività di pesca svolta dai pescherecci dell'altra parte; - la reciprocità dell'accesso; - altri vantaggi che possono essere offerti in seguito alla cooperazione di cui all'articolo VIII. Articolo III 1. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie affinchù le sue navi operino in osservanza del presente accordo e delle misure che saranno concordate di volta in volta conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Nella zona sottoposta alla sua giurisdizione di pesca, ciascuna parte può prendere, in conformità del diritto internazionale, le misure necessarie affinchù le nave dell'altra parte osservino le disposizioni del presente accordo. 3. Nella zona sottoposta alla sua giurisdizione di pesca, ciascuna parte può prendere le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni del presente accordo, compreso eventualmente il rilascio di licenze. 4. Quando esercitano l'attività di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte, i pescherecci di una parte devono osservare tutte le norme che disciplinano tale attività in quella zona. 5. Ciascuna parte può prendere le misure che ritiene necessarie per la conservazione, la gestione razionale e la regolamentazione dell'attività di pesca nella propria zona di pesca, purchù tali misure non vengano prese con lo scopo specifico di impedire ai pescherecci dell'altra parte di effettuare le catture delle quote loro concesse a norma del presente accordo. Articolo IV Le due parti cooperano, sul piano bilaterale oppure per il tramite dei competenti organismi internazionali, ai fini della corretta gestione e conservazione delle riserve che si trovano nelle zone soggette alla loro giurisdizione de pesca e delle riserve di specie associate. In particolare, esse si adoperano per armonizzare le misure da applicare a queste riserve, si consultano frequentemente e si scambiano a tal fine le statistiche pertinenti in materia di pesca. Articolo V In base all'andamento delle relazioni in materia di pesca, in conformità delle disposizioni dell'articolo II, le due parti cooperano, se del caso, nella ricerca scientifica necessaria per la gestione, la conservazione e l'utilizzazione delle risorse biologiche nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte. A tale fine, scienziati delle due parti si consultano circa tale ricerca e circa l'analisi ed interpretazione dei risultati ottenuti. Articolo VI 1. Subordinatamente alla disponibilità di attrezzature ed alle esigenze delle proprie navi, ciascuna parte consentirà alle navi cui ha rilasciato una licenza a norma del presente accordo l'accesso ai suoi porti, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme amministrative in vigore, per acquistare esche, rifornimenti, attrezzi o effettuare riparazioni o per altri fini che detta parte può determinare. 2. L'autorizzazione di cui sopra diventa nulla nei confronti di qualsiasi nave cui sia stata rilasciata una licenza di pesca a norma del presente accordo immediatamente dopo la revoca o la scadenza della licenza stessa, fatta eccezione per quanto riguarda l'accesso ai porti al fine di acquistare rifornimenti o effettuare riparazioni necessarie per proseguire. 3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'accesso ai porti dell'uno o dell'altra parte in caso di pericolo, emergenza medica o forza maggiore. Articolo VII 1. Le due parti ribadiscono la propria adesione al principio della cooperazione stabilito nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico, di Nord-Ovest, di cui sono parti contraenti, in particolare nell'articolo XI, paragrafo 4. 2. Qualora l'attività di pesca di una terzo parte provochi una minaccia per la conservazione delle risorse biologiche delle acque al largo delle zone di cui all'articolo II, oppure ad esse adiacenti, le due parti convengono di prendere misure di collaborazione per far fronte a tale minaccia. Articolo VIII 1. Le due parti incoraggiano la cooperazione economica e commerciale nel settore della pesca. 2. A tal fine le due parti utilizzano in particolare le possibilità offerte dall'accordo quadro del 1976, per la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea ed il Canada nel settore della pesca, allo scopo di migliorare reciprocamente le condizioni e i termini delle loro relazioni in materia di pesca. Articolo IX Le due parti conducono consultazioni periodiche bilaterali per la messa a punto di un'ulteriore cooperazione nel settore della pesca, includendovi la collaborazione sui seguenti aspetti: commercio del prodotto della pesca, scambio di informazioni tecniche e di personale specializzato, miglioramento dell'utilizzazione e della trasformazione del pescato, nonchù accordi che consentano ai pescherecci di ciascuna parte l'uso dei porti dell'altra per sbarcare o imbarcare membri dell'equipaggio od altre persone o per altri fini da concordare. Articolo X 1. Le due parti si consultano periodicamente su questioni relative all'applicazione del presente accordo. 2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo è oggetto di consultazioni tra le parti. Articolo XI Il presente accordo si applica da un lato ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni indicate in quest'ultimo, e dall'altro al territorio del Canada. Articolo XII 1. Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità oppure il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità abbiano aderito, nonchù le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità. Articolo XIII Il presente accordo lascia salvo qualsiasi accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro della Comunità ed il Canada in materia di pesca. Articolo XIV L'allegato costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo XV Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Articolo XVI Il presente accordo può essere rescisso dall'una o dall'altra parte il 31 dicembre 1987, oppure in qualsiasi momento dopo tale data, a condizione che ne venga dato preavviso di almeno dodici mesi. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo. Fatto a..., il..., in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo del Canada