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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1981 che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping per le importazioni di catalizzatori per cracking catalitico fluido originari degli Stati Uniti d'America e chiude la suddetta procedura (82/31/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che, nel novembre 1980, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC), che rappresenta la totalità dei produttori comunitari di catalizzatori per cracking catalitico fluido; che detta denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari degli Stati Uniti d'America, nonché del pregiudizio materiale che ne risulta;

considerando che, essendo detti elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di questi prodotti originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati ed ai rappresentanti degli Stati Uniti d'America;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo verbalmente; che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che, ai fini di una determinazione del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso i tre principali produttori degli Stati Uniti, cioè la Davison Chemical Division of WR Grace & Co., la Engelhard Minerals and Chemicals Division e la Filtrol Corporation, che insieme coprono tutte le esportazioni americane di catalizzatori per cracking catalitico fluido nella Comunità e presso gli importatori Grace GmbH e Grace Italiana SpA;

considerando che la Commissione ha inoltre proceduto a controlli in loco presso i produttori comunitari interessati, la AKZO Chemie Nederland BV e la Joseph Crossfield and Sons;

considerando che la Commissione ha scelto per l'indagine il periodo dal 1o gennaio 1980 al 30 aprile 1981;

considerando che ai fini di una determinazione del dumping la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sui prezzi fatturati da ciascuno dei tre principali produttori americani sul mercato interno durante il periodo considerato per l'indagine;

considerando che per le vendite all'esportazione della WR Grace & Co. i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati erano stati rivenduti una prima volta a un acquirente indipendente durante il periodo coperto dall'indagine, dato che l'esportatore e gli importatori erano associati; che, ai fini di questa costruzione, si è tenuto conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e le imposte, nonché di un ragionevole margine di utile del 6,6 %;

considerando che per le altre esportazioni i prezzi all'esportazione erano determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione durante il periodo coperto dall'indagine;

considerando che i confronti vennero effettuati operazione per operazione a livello franco fabbrica;

considerando che la Commissione ha tenuto in debito conto, ove necessario, le differenze che influiscono sulla comparabilità del prezzo dovute ai costi di distribuzione e di vendita variabili, ai diritti di licenza ed alle condizioni di pagamento ogniqualvolta le affermazioni in proposito hanno potuto essere sufficientemente dimostrate;

considerando che da questo confronto sono risultate, nel caso della WR Grace & Co., medie ponderate dei margini di dumping del 104,3 % nel 1980 e del 97,5 % nel primo quadrimestre 1981; che nel caso della Engelhard i confronti hanno provato un margine di dumping dell'1,6 % per una vendita avvenuta nel primo semestre del 1980 ed assenza di dumping nel secondo semestre 1980 nonché nel primo quadrimestre 1981; che, nel caso della Filtrol, i confronti hanno dimostrato una media ponderata del margine di dumping dell'8,1 % nel 1980 e del 6,8 % nel primo quadrimestre 1981;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di catalizzatori per cracking catalitico fluido originari degli Stati Uniti d'America sono passate da 113 t nel 1978 a 317 t nel 1979, a 529 t nel 1980 ed a 770 t nel primo quadrimestre 1981;

considerando che, di conseguenza, la quota di mercato degli Stati Uniti è aumentata dallo 0,5 % nel 1978 a circa l'8 % nel primo quadrimestre del 1981;

considerando che i prezzi ai quali le importazioni in regime di dumping sono state vendute od offerte in vendita nella Comunità nel periodo coperto dall'indagine hanno esercitato una pressione sui prezzi dei produttori comunitari pregiudicandone di conseguenza la redditività;

considerando che la Commissione ha preso in esame un eventuale pregiudizio arrecato da altri fattori, quali la concorrenza tra i produttori comunitari e l'eccedenza di potenziale dell'industria comunitaria; che, nondimeno, l'aumento sostanziale delle importazioni in regime di dumping ed i prezzi ai quali esse sono state offerte in vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che le importazioni in regime di dumping di catalizzatori per cracking catalitico fluido originari degli Stati Uniti d'America, prese isolatamente, sono state la causa del pregiudizio materiale arrecato all'industria comunitaria del settore;

considerando che, dopo essere state informate delle principali conclusioni dell'inchiesta, la Grace GmbH, a nome proprio, la Grace Italiana SpA, la Davison Chemical Division of WR Grace & Co. e ogni altra società affiliata della Grace GmbH abilitata alla vendita di catalizzatori per cracking catalitico fluido nella Comunità hanno proposto di assumere impegni atti a prevenire ulteriori pregiudizi ai produttori comunitari;

considerando che la Commissione ritiene accettabili questi impegni;

considerando che nei confronti degli altri due esportatori non è stata riscontrata alcuna pratica di dumping nel caso della Engelhard a decorrere dal primo semestre 1980; che la Filtrol Corporation esporta piccoli quantitativi nella Comunità unicamente a fini sperimentali ed ha dichiarato alla Commissione di non voler esportare catalizzatori per cracking catalitico fluido in quantitativi commerciali nella Comunità;

considerando che, di conseguenza, si ritiene che la procedura possa essere chiusa anche nei confronti di questi due esportatori,

DECIDE:

Art. 1

In relazione alla procedura antidumping per le importazioni di catalizzatori per cracking catalitico fluido originari degli Stati Uniti d'America, la Commissione accetta gli impegni offerti dalla Grace GmbH, a nome proprio, dalla Grace Italiana SpA, dalla Davison Chemical Division of WR Grace & Co. e da tutte le altre affiliate della Grace GmbH abilitate alla vendita di catalizzatori per cracking catalitico fluido nella Comunità. Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di catalizzatori per cracking catalitico fluido originari degli Stati Uniti d'America è dichiarata chiusa con la presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente