DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1982 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lenzuoli e federe in poliestere/cotone originari degli Stati Uniti d'America (82/122/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 19791, relativo alla difesa contro le importazioni in regime di dumping o di sovvenzioni, provenienti da paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 9, seniti i pareri espressi dal comitato consultivo istituito in forza del regolamento suddetto,
considerando che, rispettivamente in aprile e giugno 1981, la Commissione ha ricevuto ricorsi dalla «British Textile Employers'Association» e dalla «Irish Textiles Federation» a nome dei produttori di lenzuoli e federe in poliestere/cotone del Regno Unito;
considerando che la produzione britannica ed irlandese di questi articoli rappresenta circa il 50 % della produzione CEE e che i produttori comunitari rimanenti, rappresentati da Eurocoton, hanno aderito ai ricorsi;
considerando che circa l'80 % delle esportazioni USA di prodotti analoghi nella Comunità sono state destinate ai mercati britannico e irlandese;
considerando che, poiché i ricorsi contenevano sufficienti elementi di prova circa l'esistenza del dumping in ordine ai prodotti analoghi originari degli Stati Uniti e del pregiudizio materiale da esso derivante, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di lenzuoli e federe in poliestere/cotone originari degli Stati Uniti ed ha iniziato un'indagine in materia;
considerando che la Commissione ne ha dato avviso ufficiale agli esportatori ed agli importatori interessati, ai rappresentanti del paese esportatore nonché ai ricorrenti;
considerando che la Commissione ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro opinioni nonché di essere ascoltate; che la maggior parte degli importatori e degli esportatori in causa si sono avvalsi di questa possibilità;
considerando che i ricorrenti, gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore hanno avuto la possibilità di prendere visione dei dati non riservati di cui disponeva la Commissione ma non si sono avvalsi di questa possibilità;
considerando che in fase procedurale la Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto le indagini presso tutti i fabbricanti USA notoriamente interessati, tra cui la Burlington Industries Inc., la Bibb Company, la Cannon Mills Inc., la Dan River Inc., la Fieldcrest Mills Inc., la M. Lowenstein Corporation, la Springs Mills Inc., la J. P. Stevens & Company Inc., la Thomaston Mills Inc., la West Point Pepperell Inc.;
considerando che sono state svolte indagini anche presso taluni esportatori o intermediari statunitensi, e, segnatamente, la Dalton Mercantile Corporation, la Household Industrial Trading Corporation, la New Era Export Company Incorporated, la Janaco Textile Corporation;
considerando che sono state visitate le sedi di vari importatori CEE e sono state svolte indagini presso la Atlantic Household Textiles, la Breenpride Ltd, la Kingsley & Forrester Ltd, la John Lewis & Company Ltd e la J.E. Turner & Sons Ltd;
considerando che le indagini relative agli esportatori USA hanno esaminato oltre il 90 % di tutte le importazioni di prodotti interessati nella Comunità durante il periodo di riferimento;
considerando che sono state svolte indagini in ordine al pregiudizio presso la sede dei ricorrenti (Courtaulds Ltd, Dorma Sheets Ltd, Lonrho Textiles Ltd e Vantona Textiles Ltd nel Regno Unito e Constellation Ltd e Slane Manufacturing Company Ltd in Irlanda);
considerando che per accertare l'esistenza della pratica di dumping da parte dei produttori USA la Commissione ha paragonato, sulla base delle singole transazioni, i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con i prezzi praticati sul mercato statunitense; che, quando i prezzi variavano nelle transazioni relative ad un prodotto durante un periodo esaminato ai fini del paragone, il valore normale è stato stabilito come una media ponderata del prezzo interno che veniva paragonato ai singoli prezzi all'esportazione;
considerando che detti paragoni sono stati effettuati tenendo conto dei prezzi franco fabbrica dei prodotti analoghi forniti in momenti simili durante il periodo luglio 1980 - giugno 1981; che i prezzi di vendita sono stati adeguati ove necessario per tener conto delle differenze nei costi di vendita e nelle spese accessorie nonché nei termini e nelle condizioni della vendita stessa; che tali adeguamenti hanno tenuto conto di taluni costi comuni di pubblicità nel caso in cui i produttori hanno chiaramente indicato che detti costi si riferivano soltanto alle vendite da parte di un singolo dettagliante e che derivavano da uno sconto sulle vendite specifiche di detti prodotti al dettagliante medesimo;
considerando pertanto che l'indagine ha rivelato che, per quanto riguarda ciascuna ditta interessata, i prezzi all'esportazione nella Comunità non sono inferiori ai relativi valori normali;
considerando che le esportazioni nella Comunità dei prodotti interessati non erano quindi oggetto di dumping;
considerando di conseguenza che è opportuno concludere la procedura relativa alle importazioni di lenzuoli in poliestere/cotone e di federe originari degli Stati Uniti d'America,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa ai lenzuoli in poliestere/cotone e alle federe originari degli Stati Uniti d'America è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente