DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1982 che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (82/169/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che conviene tener conto della ripartizione e del livello insufficiente dell'attività economica, dell'occupazione e degli investimenti nella Comunità;
considerando che, accanto alle istituzioni ed agli organismi finanziari comunitari esistenti di cui occorre ampliare l'azione, è necessario, per stimolare l'attività economica e sostenere le politiche comuni, proseguire l'azione finanziaria creata con la decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità4 per apportare un contributo supplementare allo sforzo di investimento nella Comunità;
considerando che a tal fine l'azione comunitaria può avere un effetto propulsivo ed un impatto finanziario reale superiore al volume apparente e favorire in tal modo la convergenza delle evoluzioni economiche degli Stati membri;
considerando che i mercati dei capitali offrono risorse considerevoli che potrebbero essere mobilitate per il finanziamento degli investimenti nella Comunità;
considerando che la Comunità in quanto tale gode di un credito proprio da cui deve trarre il miglior partito possibile per rafforzare il sostegno europeo ai suddetti investimenti e sostenere le politiche decise a livello comunitario;
considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a partecipare all'attuazione di tale azione,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità economia europea, prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di un miliardo di ECU in capitale.
I proventi di tali prestiti saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento di progetti di investimento che contribuiscano ad una sempre maggiore convergenza ed integrazione delle politiche economiche degli Stati membri.
I progetti devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori di infrastruttura tenendo conto, tra l'altro, dell'impatto regionale di detti progetti e della necessità di lottare contro la disoccupazione.
Il presente meccanismo può operare isolatamente o congiuntamente con altri strumenti comunitari di finanziamento.
Art. 2
L'importo dei prestiti è attivato per quote successive.
Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, autorizza le quote di prestito e fissa le linee direttrici per l'eleggibilità dei progetti.
La Commissione decide in merito all'eleggibilità dei progetti conformemente alle linee direttrici così fissate.
Nei limiti dell'ammontare delle quote autorizzate, la Commissione procede all'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali.
Con uno stesso prestito possono essere finanziati mutui diretti a obiettivi differenti.
Art. 3
Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sno espresse nelle stesse unità monetarie.
Le condizioni dei mutui riguardanti il rimborso del capitale, il tasso e il pagamento degli interessi sono fissate in maniera da coprire i costi e le spese sostenute per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni sia di prestito che di mutuo.
Art. 4
Le condizioni dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità, in base alle condizioni dei mercati dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata e dalle altre modalità finanziarie dei mutui corrispondenti. I fondi presi a prestito sono versati alla Banca europea per gli investimenti che ne assicura, se necessario, il temporaneo investimento.
I prestiti, allorché sono espressi, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro, possono essere conclusi soltanto con il consenso delle autorità competenti di tale Stato.
Art. 5
Un mandato è affidato alla Banca per la concessione dei mutui in esecuzione della presente decisione. La Banca effettua le operazioni previste da questo mandato a nome, per conto e rischio della Comunità. Le domande di mutuo sono trasmesse alla Banca o direttamente o tramite la Commissione o uno Stato membro. Dopo la decisione della Commissione sull'eleggibilità di ciascun progetto, in virtù dell'articolo 2, la Banca, in conformità delle procedure previste dal proprio statuto e secondo i suoi criteri abituali, istruisce le domande, decide in merito all'attribuzione dei mutui e alle loro condizioni e li gestisce.
Il mandato affidato alla Banca è oggetto di una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca.
Art. 6
La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e di spesa connesse con la realizzazione dei prestiti e dei mutui. Ogni anno essa unisce allo stato di previsione un documento che riassume la politica di assunzione di prestiti e di erogazione di mutui. Sulla scorta di tali informazioni, il Consiglio può procedre ad una valutazione del funzionamento generale del meccanismo istituito dalla presente decisione.
Art. 7
Il controllo finanziario e il controllo dei conti della Commissione sono effettuati conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1982. Per il Consiglio Il Presidente W. DE CLERCQ