DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1982 che chiude una procedura antidumping relativa all'importazione di pianoforti verticali originari della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Cecoslovacchia (82/220/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,
considerando che, nel settembre 1980 e nel giugno 1981, la Commissione ha ricevuto denunce presentate dalla confederazione delle associazioni di fabbricanti di strumenti musicali della CEE (CAFIM), a nome dei fabbricanti che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di pianoforti verticali;
considerando che nella prima denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili, originari della Repubblica democratica tedesca e della Polonia, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha annunciato l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di pianoforti verticali originari della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e ha avviato un'indagine a livello comunitario;
considerando che nella seconda denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari della Cecoslovacchia e dell'URSS, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'estensione dell'indagine suddetta ai pianoforti verticali originari della Cecoslovacchia e dell'URSS;
considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i paesi esportatori e i ricorrenti;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente; che né l'esportatore sovietico, né alcun importatore di pianoforti dall'URSS si è avvalso di questa possibilità; che vari altri importatori ed esportatori interessati si sono avvalsi di questa possibilità per rendere noto il loro punto di vista per iscritto; che gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia hanno chiesto, ed è stata loro concessa, la possibilità di esprimere il loro punto di vista verbalmente;
considerando che, ai fini di una valutazione preliminare del margine di dumping e dell'entità del pregiudizio, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni che riteneva necessarie;
considerando che, per verificare i prezzi all'esportazione nella Comunità dei pianoforti oggetto di indagine, e i prezzi di rivendita di questi pianoforti nella Comunità, la Commissione ha effettuato controlli in loco presso i principali agenti ed importatori interessati, vale a dire: Cross and Ticher Ltd, Londra; Fortin Euromusic, Parigi; Furcht & Co., Milano; General Music, Les Eyzies, Francia; Hamm, Parigi; Hanlet, Parigi; Minns Music Ltd, Bournemouth; Ricordi, Milano; Sisme, Osimo; Whelpdale, Maxwell and Codd Ltd, Londra;
considerando che la Commissione ha chiesto e ottenuto relazioni scritte particolareggiate dai produttori ricorrenti della Comunità, in ordine al pregiudizio e alle relative cause; che la Commissione aveva svolto anche indagini in loco presso un certo numero di produttori comunitari ricorrenti, vale a dire: Barratt and Robinson Ltd, Londra; Bentley Piano Co. Ltd, Stroud (Glos); Farfisa SpA, Ancona; Kemble & Co. Ltd, Bletchley (Bucks); Rameau SA Pianos, Alès (Francia); Whelpdale, Maxwell and Codd Ltd, Londra;
considerando che non sono state presentate informazioni daacquirenti o consumatori di pianoforti verticali nella Comunità, o a loro nome, se non dalle stesse ditte che si sono rifornite anche dai paesi esportatori oggetto di indagine;
considerando che l'indagine verteva su un ampio numero di modelli e di finiture differenti; che, di conseguenza, nella sua valutazione preliminare del margine di dumping, la Commissione ha basato tutti i suoi calcoli sui prezzi praticati per pianoforti verticali alti 110 cm, con 88 note, tre pedali e impiallacciatura in mogano opaco, giacché a suo giudizio, giudizio generalmente condiviso dalle parti interessate, questo costituisce il modello più rappresentativo;
considerando che, nel determinare il valore normale del prodotto in questione, la Commissione doveva tener conto del fatto che i paesi esportatori interessati non operano in un'economia di mercato; che, in un primo tempo, il ricorrente aveva proposto i prezzi praticati sul mercato interno sudafricano quale base per il valore normale; che, dopo aver esaminato gli argomenti addotti dalle parti in causa, la Commissione ha basato la sua determinazione preliminare sul valore normale sui prezzi praticati per pianoforti fabbricati in Finlandia; che, nel giungere a questa decisione, la Commissione ha tenuto conto in particolare della somiglianza fisica dei pianoforti finlandesi e quelli oggetto dell'indagine, nonché della vicinanza delle fonti di approvvigionamento in materie prime essenziali;
considerando che, data la particolare struttura del mercato al dettaglio per i pianoforti in Finlandia e dato che la maggior parte della produzione finlandese viene esportata, soprattutto nella Comunità, la Commissione aveva giudicato opportuno e plausibile assumere, quale base per il valore normale, la media ponderata dei prezzi finlandesi all'esportazione nella Comunità;
considerando che, dopo aver esaminato gli argomenti e le prove presentate dalle parti interessate, la Commissione ha adeguato il valore normale suddetto in funzione di alcune differenze nelle caratteristiche fisiche tra i pianoforti finlandesi e quelli esportati dai paesi oggetto dell'indagine; che, in questo contesto, si è tenuto conto della qualità della meccanica, del tipo di tavola armonica e della materia prima usata per la cassa; che la Commissione ha preso in considerazione queste differenze, valutando nel modo migliore possibile la loro incidenza sul prezzo praticato per i pianoforti finlandesi esportati nella Comunità; che il valore normale è stato adeguato in funzione dello stato più difettoso in cui questi pianoforti vengono consegnati all'importatore nella Comunità, rispetto ai pianoforti finlandesi; che, per tener conto di questa differenza, si è assunto il costo sostenuto dagli importatori per ovviare ai difetti in questione; che, nel caso dell'URSS, la Commissione ha ritenuto opportuno operare questi adeguamenti, benché nessuna delle parti interessate l'abbia chiesto;
considerando che, per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la Commissione ha applicato, per ciascun paese esportatore, il prezzo reale all'esportazione nella Comunità per il modello rappresentativo prescelto;
considerando che da un raffronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione risulta il seguente margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria:
1.2.3 // // // // // 1980 (secondo semestre) // Situazione al 1o settembre 1981 // // // // Cecoslovacchia // 21,1 % // 23,0 % // Repubblica democratica tedesca // 21,8 % - 33,7 % // 14,0 % - 42,8 % // // media ponderata 26,6 % // media ponderata 27,3 % // Polonia // 17,2 % - 30,2 % // 14,2 % - 35,0 % // // media ponderata 21,1 % // media ponderata 23,6 % // URSS // 55,8 % // 79,7 % // // //
considerando che, in merito al pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping, stando alle informazioni che la Commissione ha potuto riunire durante l'indagine preliminare, risulta che le importazioni complessive di pianoforti verticali dai paesi in questione sono passate da 25 136 unità nel 1978 a 31 213 nel 1980, con un aumento del 24 %;
considerando che, dopo aver esaminato le aliquote di mercato detenute rispettivamente dalle importazioni in regime di dumping e dai produttori comunitari, la Commissione è giunta alla conclusione che, a causa del loro tipo e della loro qualità, i pianoforti provenienti dai paesi in questione sono concorrenziali soprattutto in un settore molto specifico del mercato, vale a dire in quello dei pianoforti a basso prezzo per principianti; che è stato possibile delimitare questa fascia di mercato, dato che i pianoforti del genere vengono prodotti solo da alcuni produttori in determinati paesi; che, di conseguenza, le vendite dei pianoforti importati oggetto di indagine dovrebbero essere valutate in funzione del mercato per siffatti pianoforti a basso prezzo destinati a principianti; che la maggior parte dei produttori comunitari in concorrenza diretta con i pianoforti importati in dumping sul mercato per siffatti pianoforti a basso prezzo destinati ai principianti sono ubicati nel Regno Unito;
considerando che, in base alle stime più esatte possibili della Commissione, l'aliquota di questo mercato detenuta dai pianoforti oggetto di dumping provenienti dai paesi in questione era pari al 40 % nel 1978 ed è salita al 43 % nel 1980;
considerando che, a seconda del paese di origine, il prezzo cif medio dei pianoforti oggetto di dumping, nel 1978, era inferiore al prezzo unitario praticato dai produttori comunitari di questo tipo di strumenti, in una misura oscillante tra il 28 % (nel caso della Cecoslovacchia) e il 47 % (nel caso dell'URSS); che, nel 1980, questa differenza era aumentata tra il 39 % (Cecoslovacchia) e il 56 % (URSS); che, data la struttura di mercato per i pianoforti importati e per quelli prodotti nella Comunità, questo sta a indicare una percentuale rilevante, e in continuo aumento, di riduzione del prezzo; che, anche tenendo conto delle differenze di qualità accertate tra i pianoforti prodotti nella Comunità e quelli oggetto di indagine, l'entità della riduzione di prezzo pare alla Commissione superiore ai margini di dumping accertati;
considerando che, per quanto riguarda le conseguenze di queste importazioni in regime di dumping sull'industria della Comunità, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la produzione comunitaria totale, pari a 55 772 unità nel 1978, era salita a 57 849 nel 1979 e poi caduta a 54 250 nel 1980; che, nel Regno Unito, la produzione è scesa da 18 708 unità nel 1979 a 13 012 nel 1980, dopo un iniziale aumento rispetto alle 18 400 unità fabbricate nel 1978; che in Germania, dove l'industria fabbrica un prodotto di qualità superiore, non direttamente colpito dalle importazioni in regime di dumping, la produzione è salita da 25 800 unità nel 1978 a 26 500 nel 1979 e a 27 500 nel 1980;
considerando che, in base agli elementi di cui dispone la Commissione, si prevede che il numero di addetti nelle industrie comunitarie produttrici di pianoforti, diverse da quelle tedesche, nel 1981 diminuirà del 23 % rispetto al 1979; che, per di più, almeno uno dei principali produttori comunitari è stato obbligato a ridurre sensibilmente il numero di ore lavorate nel 1981;
considerando che l'aliquota di mercato dei pianoforti a basso prezzo per principianti detenuta dai produttori comunitari, in base alle stime più esatte possibili della Commissione, è scesa dal 39,5 % nel 1978 al 30,7 % nel 1980;
considerando che, stando alle informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza, i produttori comunitari che competono su questo mercato non sono stati in grado di aumentare i loro prezzi di vendita in misura sufficiente per coprire l'aumento dei costi di produzione, con la conseguenza che, a partire dal 1979, i loro utili hanno subito una drastica contrazione;
considerando che la Commissione ha preso in esame il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o associati, influiscono parimenti sull'industria comunitaria; che essa ha esaminato in particolare il livello di consumo di pianoforti nella Comunità, i prezzi e il livello delle importazioni non oggetto di dumping, nonché i problemi cui hanno potuto essere confrontati i produttori del Regno Unito, in seguito all'aumento di valore della lira sterlina;
considerando che, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, i consumi totali di pianoforti nella Comunità sono saliti da circa 102 000 unità nel 1978 a circa 126 000 unità nel 1980; che una tendenza analoga si è potuta riscontrare per i pianoforti a basso prezzo destinati ai principianti, i quali, in base alle stime più esatte possibili della Commissione, sono passati da circa 64 000 unità nel 1978 a circa 72 500 nel 1980;
considerando che le importazioni totali non oggetto di dumping sono salite da 32 646 unità nel 1978 a 51 379 nel 1980; che si valuta che l'aliquota di mercato dei pianoforti a basso prezzo per principianti detenuta dalle importazioni non oggetto di dumping sia passata dal 21,1 % (13 500 pezzi) nel 1978 al 26,4 % (19 140 pezzi) nel 1980; che questo incremento è notevolmente inferiore all'aliquota detenuta dai pianoforti oggetto di dumping; che, di conseguenza, la Commissione stima che l'impatto sul mercato dei pianoforti non oggetto di dumping è, in ogni caso, considerevolmente minore di quello per i pianoforti oggetto di dumping;
considerando che alcune parti interessate hanno avanzato l'ipotesi che le difficoltà cui si sono trovati confrontati i produttori del Regno Unito siano state provocate essenzialmente dall'aumento di valore della lira sterlina e da fattori economici indotti; che, tuttavia, le esportazioni britanniche di pianoforti in paesi terzi sono salite da 4 561 unità nel 1979 a 4 618 unità nel 1980, in un momento in cui le esportazioni totali di pianoforti della Comunità segnavano un calo; che, di conseguenza, la Commissione è del parere che l'aumento di valore della lira sterlina non possa aver causato un pregiudizio rilevante alle esportazioni del Regno Unito, in paesi terzi o nella Comunità;
considerando che, pertanto, l'incidenza delle importazioni non oggetto di dumping sul mercato dei pianoforti a basso prezzo per principianti, a giudizio della Commissione, è l'unico altro fattore di rilievo che ha causato un pregiudizio all'industria comunitaria; che comunque, ciò nonostante, a giudizio preliminare della Commissione, le importazioni in regime di dumping dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca, dalla Polonia e dall'URSS, con l'aumento della loro aliquota di mercato già rilevante, nonché della percentuale ancora più notevole di riduzione dei prezzi, sono state una causa del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria;
considerando che, di conseguenza, al fine di evitare un pregiudizio durante la procedura, la Commissione ritiene che gli interessi della Comunità richiedano un intervento immediato con l'imposizione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di pianoforti forti originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e dell'URSS, a un tasso che, in considerazione dell'entità del pregiudizio arrecato, corrisponda ai margini di dumping accertati in via provvisoria;
considerando che, dopo essere stati informati dell'inchiesta della Commissione, gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Polonia si sono volontariamente impegnati ad aumentare i loro prezzi sino ad un livello sufficiente, a giudizio della Commissione, a neutralizzare il margine di dumping accertato in via provvisoria o le sue conseguenze materiali; che, tuttavia, nel quadro delle consultazioni con il comitato consultivo sull'accettazione di tali impegni, alcune delegazioni si sono opposte a concludere la procedura in base agli impegni medesimi;
considerando che, pertanto, la Commissione ha proposto al Consiglio di concludere la procedura su base dell'accettazione degli impegni offerti, nei confronti dei pianoforti originari di questi tre paesi,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di pianoforti verticali originari della Polonia, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'URSS è conclusa per quanto concerne le suddette merci originarie della Polonia, della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia sulla base degli impegni di prezzo offerti alla Commissione dagli esportatori suddetti, in particolare Musicexport, Praga, Demusa, Berlino (Est), e Ars Polona, Varsavia.
Fatto a Bruxelles, addì 14 aprile 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER