DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1982 relativa all'applicazione della decisione 82/169/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (82/268/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 82/169/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1982, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando che l'azione comunitaria mira alla realizzazione di progetti d'investimenti strutturali conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori d'infrastruttura;
considerando che la Comunità si è prefissa l'obiettivo di stimolare la ripresa dell'attività economica e di sostenere le politiche comuni tramite azioni comunitarie - in particolare mediante l'impiego ottimale degli strumenti finanziari della Comunità - che mirano alla realizzazione di progetti d'investimento che contribuiscano a una crescente convergenza delle politiche degli Stati membri, obiettivo riaffermato dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 30 giugno 1981;
considerando che si dovrebbe attribuire un'importanza particolare agli investimenti che contribuiscono all'impiego più razionale dell'energia, a quelli che contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture regionali e/o d'interesse comunitario e a quelli delle piccole e medie imprese;
considerando che il nuovo strumento comunitario è destinato ad agevolare gli investimenti mediante l'accesso alle risorse finanziarie della Comunità in settori specifici di alta priorità;
considerando che un'azione comunitaria in questi campi contribuirà in particolare alla realizzazione degli obiettivi della Comunità che mirano alla riduzione della disoccupazione e delle disparità regionali,
DECIDE:
Art. 1
È autorizzata una quota unica di prestiti per un importo non superiore all'equivalente di 1 000 milioni di ECU in capitale.
Art. 2
Il ricavato di tali prestiti è destinato a prestiti diretti al finanziamento di progetti d'investimento da realizzare nel territorio della Comunità e conformi agli obiettivi prioritari della Comunità nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Ai fini di questa quota, gli investimenti riguardano:
a) l'impiego razionale dell'energia, la sostituzione del petrolio con altre fonti d'energia in tutti i settori e le infrastrutture atte a consentire tale sostituzione;
b) le infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo regionale e/o che siano d'interesse comunitario, fra cui i trasporti, le telecomunicazioni, comprese le tecnologie d'informazione, i trasporti di energia, le infrastrutture idrauliche e la protezione dell'ambiente;
c) i progetti di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.
Art. 3
La Commissione decide sull'ammissibilità dei progetti in conformità delle seguenti linee direttrici:
— le disposizioni dell'articolo 2 al fine di rispondere ai principali problemi economici della Comunità;
— le disposizioni del trattato e del diritto derivato, in particolare in materia di concorrenza, e le norme e le politiche comunitarie applicabili nei settori in questione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1982. Per il Consiglio Il Presidente W. DE CLERCQ (3) Parere reso il 23 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).