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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1982 recante conclusione del riesame della procedura antidumping relativa alle importazioni di un erbicida originario della Romania (82/285/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, dopo aver inteso i pareri espressi nell'ambito del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 955/792, in data 17 maggio 1979, il Consiglio ha istituito un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di un erbicida (3), originario della Romania, denominato DNBP technical (Dinoseb);

considerando che nell'aprile 1981 il Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche, a nome dei fabbricanti comunitari che rappresentano oltre il 60 % della produzione comunitaria, ha chiesto un riesame del regolamento che istituisce il dazio definitivo;

considerando che le informazioni fornite nella richiesta fanno ritenere fondata la necessità di procedere ad un riesame, la Commissione ha annunciato a mezzo di un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4 la riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni di un erbicida originario della Romania ed ha intrapreso l'esame dei fatti;

considerando che la Commissione ha informato l'esportatore e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di render noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi oralmente; che l'esportatore, l'importatore ed i ricorrenti si sono avvalsi di questa possibilità;

considerando che i ricorrenti, l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore hanno avuto l'occasione di esaminare informazioni non riservate fornite alla Commissione, ma non si sono avvalsi di questa possibilità;

considerando che, per determinare l'esistenza di dumping relativamente alle suddette importazioni, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che, in Romania, il commercio si svolge sulla base di un parziale o totale monopolio e che i prezzi sono fissati dallo Stato; che pertanto non si può adeguatamente confrontare il prezzo di esportazione del prodotto nella Comunità con il prezzo sul mercato interno;

considerando che la Commissione ha pertanto deciso di basare i suoi calcoli di dumping sui prezzi ai quali un prodotto simile di un paese ad economia di mercato viene venduto per il consumo sul mercato interno di tale paese;

considerando che, in base alle informazioni ottenute dalla Commissione, gli Stati Uniti sono l'unico paese a economia di mercato, fatta eccezione per gli Stati membri, nel quale viene prodotto il DNBP technical; che la Commissione ha quindi scelto come base di calcolo i prezzi praticati in questo paese;

considerando che i calcoli sono stati fatti allo stadio di uscita di stabilimento, per le vendite effettuate a date quanto più ravvicinate possibili, tenuto conto, secondo la loro fondatezza, dei costi di trasporto, delle spese accessorie, dell'imballaggio, dei dazi e delle imposte e degli altri fattori che possono influire sulla comparabilità di questi prezzi;

considerando che l'esame dei fatti rivela la presenza di pratiche di dumping da quando è stato istituito il dazio definitivo, ma che il margine constatato non differisce in misura significativa da quello accertato nella prima indagine;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento di prova tale da modificare la sua convinzione che il mantenimento del dazio in vigore è necessario per eliminare il pregiudizio ed evitare la sua ricomparsa;

considerando che, di conseguenza, non è necessario modificare il dazo definitivo e che la procedura di riesame relativa alle importazioni di Dinoseb originarie della Romania deve pertanto essere conclusa,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping nei confronti di un erbicida originario della Romania è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (3) Sottovoci ex 29.07 C III ed ex 38.11 D della tariffa doganale comune, codici Nimexe 29.07-61 ed ex 38.11-70.