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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1982 recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale (82/456/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale può essere accettata con effetto immediato dalla Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno indicare le modalità particolari della sua applicazione, per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale,

DECIDE:

Art. 1

È accettata, con effetto immediato, a nome della Comunità, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 18 giugno 1981, relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale, con le seguenti modalità particolari di applicazione:

la Comunità economica europea prevede di effettuare la cooperazione tecnica prevista nella raccomandazione nel quadro delle azioni della Comunità o di taluni Stati membri, tenendo presente che le istituzioni della Comunità economica europea non hanno scuole doganali.

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, con effetto immediato, da parte della Comunità della raccomandazione e delle modalità particolari di applicazione, previste all'articolo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE DEL 18 GIUGNO 1981 RELATIVA ALLA COOPERAZIONE TECNICA IN MATERIA DOGANALE IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, tenendo conto degli obiettivi generali della convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, in particolare delle disposizioni dell'articolo III, in cui sono elencate le misure atte a garantire il più alto grado di armonizzazione e di uniformità in materia doganale; memore delle discussioni svoltesi nel 1977 a Nairobi nel corso della 49a e 50a sessione del Consiglio, in cui il Consiglio ha confermato la propria volontà di svolgere un ruolo più attivo al fine di favorire la cooperazione tecnica tra tutti i paesi, sviluppati e in sviluppo, e di dare un più ampio respiro alla politica regionale che esso persegue in tale settore; constatando che il continuo sviluppo degli scambi internazionali implica un adeguamento costante dei metodi di lavoro delle dogane; constatando che, se è stato concluso un numero significativo di convenzioni internazionali e doganali sotto gli auspici del Consiglio, si rendono necessarie, peraltro, onde facilitare gli scambi internazionali, nuove iniziative oltre a quelle volte a promuovere l'adesione a tali strumenti o la loro ratifica; tenuto conto dei risultati soddisfacenti ottenuti grazie allo sviluppo della cooperazione in materia doganale con altre organizzazioni internazionali, governamentali o non governamentali; convinto che la promozione di una cooperazione tecnica torna altresì a vantaggio del commercio internazionale; convinto che la formazione efficace dei funzionari doganali costituisce una condizione preliminare per il buon funzionamento del commercio e del turismo internazionale, desiderando che la segretaria continui: 1. a collaborare con gli Stati membri e non membri che lo desiderino, al fine di organizzare, su una base bilaterale o multilaterale, seminari, corsi e colloqui in materia doganale, in particolare, in materia di convenzioni ed altri strumenti internazionali gestiti dal Consiglio, 2. a cooperare con le organizzazioni regionali ed internazionali al fine di organizzare seminari regionali e interregionali sui problemi doganali, RACCOMANDA agli Stati, membri o no del Consiglio, nonchù alle unioni doganali ed economiche: 1. di prendere disposizioni per accogliere tirocinanti e per accogliere, inviare o scambiare esperti e conferenzieri in materia doganale, facendo ricorso, per quanto possibile, ai servizi del Consiglio a questo fine; 2. di prevedere, nei casi opportuni e per quanto possibile, l'ammissione di funzionari di altre amministrazioni doganali nelle proprie scuole doganali; 3. di organizzare seminari, corsi i colloqui destinati o accessibili ai cittadini di altri paesi sulle legislazioni e sulle regolamentazioni doganali nazionali e internazionali e sulla loro applicazione; 4. di promuovere maggiormente attività volte a garantire una cooperazione tecnica più ampia in materia doganale; DOMANDA agli Stati, membri o no del Consiglio, nonchù alle unioni doganali ed economiche che accetteranno la presente raccomandazione, di farne relativa comunicazione al segretario generale e di indicarne la data e le modalità di applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali dei suddetti Stati ed unioni.