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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1982 recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alle esigenze doganali in materia di fatture commerciali (82/457/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alle esigenze doganali in materia di fatture commerciali può essere accettata con effetto immediato dalla Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È accettata, con effetto immediato, a nome della Comunità, la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 16 maggio 1979, relativa alle esigenze doganali in materia di fatture commerciali.

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, con effetto immediato, da parte della Comunità, della raccomandazione di cui all'articolo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE DEL 16 MAGGIO 1979 RELATIVA ALLE ESIGENZE DOGANALI IN MATERIA DI FATTURE COMMERCIALI IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, nell'intento di facilitare il commercio internazionale consentendo agli ambienti commerciali di utilizzare i moderni metodi di riproduzione e di trasmissione dei dati; tenendo conto, in particolare, degli sforzi compiuti sul piano internazionale per consentire la compilazione di tutti i documenti necessari ad una transazione commerciale internazionale, a partire da una matrice seguendo il procedimento detto dell'unica battuta (riproduzione unica); tenendo conto della raccomandazione sull'autenticazione e sulle firme, adottata nel marzo 1979 dal gruppo di lavoro sulla facilitazione delle procedure del commercio internazionale della Commissione economica per l'Europa, la quale fa osservare in particolare che l'utilizzazione generalizzata dei metodi meccanici o elettronici di trasmissione dei dati è subordinata alla modifica delle attuali pratiche in materia di firma manoscritta; considerando che l'esigenza, a fini doganali, di una firma sulla fattura commerciale non dà, alle autorità doganali, una garanzia particolare per quanto riguarda l'esattezza della stessa, RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 1. di accettare, ogni qualvolta è richiesta la presentazione di una fattura commerciale nel quadro dello sdoganamento di merci, le fatture commerciali redatte utilizzando un qualsiasi procedimento, ad esempio quello detto dell'unica battuta (riproduzione unica); 2. di rinunciare all'esigenza, a fini doganali, di una firma sulla fattura commerciale presentata a prova di una dichiarazione di merci; CHIEDE agli Stati membri che accetteranno la presente raccomandazione di darne comunicazione al segretario generale e di indicarne la data e le modalità di applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali degli Stati membri.