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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1982 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino (82/458/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha condotto negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi delle specie ovina e caprina, in vista delle conclusioni di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con la Cecoslovacchia;

considerando che tale accordo rende possibile l'effettuazione degli scambi commerciali in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione;

considerando che il quantitativo attribuito nell'ambito dell'accordo d'autolimitazione deve sostituire il contingente di 600 tonnellate previsto dal regolamento (CEE) n. 424/82 del Consiglio, del 22 febbraio 1982, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine per il 19821,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino, completato da due scambi di lettere concernenti, rispettivamente, i punti 2 e 9 di detto accordo.

Il testo di questi atti è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino Lettera n. 1 Lussemburgo, Signor..., ho l'onore di fare riferimento ai negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni ovine e caprine, nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, in provenienza dalla Repubblica socialista cecoslovacca, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della regolamentazione concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le delegazioni delle due parti, che sono partecipanti del GATT, hanno convenuto quanto segue: 1. Il presente accordo ha per oggetto: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune); - le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del presente accordo, le competenti autorità cecoslovacche si impegnano a garantire che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non superino il quantitativo annuo di 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossata1. A tal fine, le competenti autorità cecoslovacche applicheranno le procedure appropriate. 3. Semprechù le esportazioni cecoslovacche non superino il quantitativo di cui al punto 2, la Comunità non applicherà restrizioni quantitative nù misure di effetto equivalente. Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni del presente accordo resteranno impregiudicate. 4. Se le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia superano il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da tale paese sino alla fine dell'anno in corso. I quantitativi che superano quello convenuto per l'anno in corso saranno comunque imputati sul quantitativo convenuto per l'anno successivo. 5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione del prelievo ad un importo ad valorem di 10 % per le carni e per gli animali vivi. La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra convenuti, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente a prelievi o a dazi doganali. 6. Al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali della Cecoslovacchia con tale Stato membro lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un eventuale adattamento del quantitativo indicato al punto 2. Il quantitativo indicato al punto 2 non sarà diminuito. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri verranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. 7. Le competenti autorità cecoslovacche vigilano affinchù il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che un organismo cecoslovacco da esse all'uopo designato rilasci titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 nei limiti dei quantitativi convenuti. Da parte sua, la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti originari della Cecoslovacchia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo cecoslovacco. Le modalità di applicazione di questo regime saranno definite in modo da rendere superflua la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione relativamente ai prodotti in oggetto. Tali modalità di applicazione prevederanno altresì che le competenti autorità cecoslovacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e d'importazione, ripartiti, all'occorrenza, secondo la destinazione. È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi dalla data del loro rilascio. I titoli di importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli di esportazione. I quantitativi forniti in base ad un titolo di esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo. 8. Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione del presente accordo venga compromessa da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine effettuate sotto voci doganali non previste da questo accordo. 9. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti convengono di rimanere in stretto contatto e disponibili per consultazioni su tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione dell'accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo al massimo entro 14 giorni dalla domanda di una delle parti. 10. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito del GATT. 11. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1984 verrà fissato, nell'ambito della consultazioni di cui al punto 9, proporzionalmente al quantitativo annuo globale. 12. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è di applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica socialista cecoslovacca. 13. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1982. Esso sarà applicabile sino al 31 marzo 1984, e successivamente per periodi di due anni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, le due parti procederanno, nei sei mesi precedenti il 1° aprile 1984, all'esame delle disposizioni del presente accordo per apportarvi gli adattamenti eventualmente necessari. Le sarei grato se volesse confermarmi che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Lussemburgo, Signor..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Ho l'onore di fare riferimento ai negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni ovine e caprine, nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura, in provenienza dalla Repubblica socialista cecoslovacca, congiuntamente all'attuazione da parte della Comunità della regolamentazione concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Nel corso dei suddetti negoziati, le delegazioni delle due parti, che sono partecipanti del GATT, hanno convenuto quento segue: 1. Il presente accordo ha per oggetto: - gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura (sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune); - le carni ovine e caprine, fresche o refrigerate [sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune]; - le carni ovine e caprine congelate [sottovoce 02.01 a IV b) della tariffa doganale comune]. 2. Nell'ambito del presente accordo, le competenti autorità cecoslovacche si impegnano a garantire che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non superino il quantitativo annuo di 800 tonnellate di carni fresche o refrigerate, espresse in peso carcassa non disossata1. A tal fine, le competenti autorità cecoslovacche applicheranno le procedure appropriate. 3. Semprechù le esportazioni cecoslovacche non superino il quantitativo di cui al punto 2, la Comunità non applicherà restrizioni quantitative nù misure di effetto equivalente. Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia, le disposizioni del presente accordo resteranno impregiudicate. 4. Se le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia superano il quantitativo convenuto, la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da tale paese sino alla fine dell'anno in corso. I quantitativi che superano quello convenuto per l'anno in corso saranno comunque imputati sul quantitativo convenuto per l'anno successivo. 5. La Comunità s'impegna, all'atto dell'importazione di prodotti oggetto del presente accordo, a limitare la riscossione del prelievo ad un importo massimo ad valorem di 10 % per le carni e per gli animai vivi. La Comunità si asterrà dal riscuotere, oltre ai prelievi sopra convenuti, dazi doganali o altre tasse di effetto equivalente a prelievi o a dazi doganali. 6. Al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali della Cecoslovacchia con tale Stato membro lo giustificano, la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un eventuale adattamento del quantitativo indicato al punto 2. Il quantitativo indicato al punto 2 non sarà diminuito. Gli oneri applicabili alle importazioni per questi nuovi Stati membri verranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione, prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo. 7. Le competenti autorità cecoslovacche vigilano affinchù il presente accordo sia rispettato, in particolare provvedendo a che un organismo cecoslovacco da esse all'uopo designato rilasci titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 nei limiti dei quantitativi convenuti. Da parte sua, la Comunità s'impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d'importazione per i suddetti prodotti originari della Cecoslovacchia alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo cecoslovacco. Le modalità di applicazione di questo regime saranno definite in modo da rendere superflua la sostituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d'importazione relativamente ai prodotti in oggetto. Tali modalità di applicazione prevederanno altresì che le competenti autorità cecoslovacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione e d'importazione, ripartiti, all'occorrenza, secondo la destinazione. È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi dalla data del loro rilascio. I titoli di importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli di esportazione. I quantitativi forniti in base ad un titolo di esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l'anno durante il quale è stato rilasciato il titolo. 8. Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione del presente accordo venga compromessa da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine effettuate sotto voci doganali non previste da questo accordo. 9. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, le due parti convengono di rimanere in stretto contatto e disponibili per consultazioni su tutti gli eventuali problemi connessi all'applicazione dell'accordo. L'inizio delle consultazioni deve aver luogo al massimo entro 14 giorni dalla domanda di una delle parti. 10. Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti nell'ambito del GATT. 11. Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il quantitativo applicabile dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1984 verrà fissato, nell'ambito delle consultazioni di cui al punto 9, proporzionalmente al quantitativo annuo globale. 12. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è di applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e, dall'altro lato, al territorio della Repubblica socialista cecoslovacca. 13. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1982. Esso sarà applicabile sino al 31 marzo 1984, e successivamente per periodi di due anni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. In caso di denuncia, l'accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato. Comunque, le due parti procederanno, nei sei mesi precedenti il 1° aprile 1984, all'esame delle disposizioni del presente accordo per apportarvi gli adattamenti eventualmente necessari. Le sarei grato se volesse confermarmi che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni.». Mi pregio confermarLe che quel che precede rispecchia correttamente quanto convenuto in materia dalle nostre rispettive delegazioni. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica socialista cecoslovacca (1) Per peso carcassa (equivalente peso carne non disossata) si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonchù della carne disossata convertito in peso carne non disossata mediante un coefficiente. Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato. SCAMBIO DI LETTERE concernente il punto 2 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino Lettera n. 1 Lussemburgo, Signor... ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino, in particolare al punto 2. A complemento di tale accordo e a seguito Sua richiesta, voglia notare che le competenti autorità cecoslovacche vigileranno affinchù, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 marzo 1984, non vengano modificate le correnti tradizionali di esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di tali specie dalla Repubblica socialista cecoslovacca verso i mercati della Comunità considerati sensibili. Le competenti autorità cecoslovacche adotteranno a tal fine le misure necessarie. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica socialista cecoslovacca Lettera n. 2 Lussemburgo, Signor..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Ho l'onore di fare riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino, in particolare al punto 2. A complemento di tale accordo e a seguito Sua richiesta, voglia notare che le competenti autorità cecoslovacche vigileranno affinchù, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 marzo 1984, non vengano modificate le correnti tradizionali di esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di tali specie dalla Repubblica socialista cecoslovacca verso i mercati della Comunità considerati sensibili. Le competenti autorità cecoslovacche adotteranno a tal fine le misure necessarie. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.». Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee SCAMBIO DI LETTERE concernente le consultazioni di cui al punto 9 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino Lettera n. 1 Lussemburgo, Signor..., facendo riferimento a talune questioni specifiche sollevate nel negoziato dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino, ho l'onore di precisare che all'epoca è stato convenuto che, qualora nell'applicazione dell'accordo si presentino problemi concreti da parte cecoslovacca, questi potranno formare oggetto delle consultazioni previste al punto 9, restando impregiudicata la portata generale delle disposizioni contenute in tale punto. Detti problemi possono riguardare, tra l'altro: 1. la fornitura di animali vivi nell'ambito del quantitativo convenuto per le carni; 2. la possibilità di utilizzare in via anticipata nel corso di un anno una proporzione limitata del quantitativo convenuto per l'anno successivo; 3. la possibilità di ammettere l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell'accordo, qualora lo consenta la situazione del mercato della Comunità. Da parte sua, la Comunità è disposta a svolgere tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle richieste presentate da parte cecoslovacca. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Lussemburgo, Signor..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Facendo riferimento a talune questioni specifiche sollevate nel negoziato dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sul commercio nel settore ovino e caprino, ho l'onore di precisare che all'epoca è stato convenuto che, qualora nell'applicazione dell'accordo si presentino problemi concreti da parte cecoslovacca, questi potranno formare oggetto delle consultazioni previste al punto 9, restando impregiudicata la portata generale delle disposizioni contenute in tale punto. Detti problemi possono riguardare, tra l'altro: 1. la fornitura di animai vivi nell'ambito del quantitativo convenuto per le carni; 2. la possibilità di utilizzare in via anticipata nel corso di un anno una proporzione limitata del quantitativo convenuto per l'anno successivo; 3. la possibilità di ammettere l'importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell'accordo, qualora lo consenta la situazione del mercato della Comunità. Da parte sua, la Comunità è disposta a svolgere tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle richieste presentate da parte cecoslovacca. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.». Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica socialista cecoslovacca