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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1982 relativa a un complemento all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico (82/460/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, con la decisione 77/586/CEE del Consiglio, del 25 luglio 19774, la Comunità economica europea ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico (in appresso denominata «convenzione chimica»), e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (in appresso denominata «Commissione internazionale»);

considerando che, secondo l'articolo 5 della convenzione chimica, la Commissione internazionale propone, mediante modifica dell'allegato IV della convenzione chimica, valori limite per gli scarichi di certe sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno; che, secondo l'articolo 14 della convenzione chimica, per l'entrata in vigore di queste modifiche è necessaria l'approvazione unanime delle parti contraenti;

considerando che la Commissione internazionale ha elaborato valori limite per il mercurio, sotto forma di una raccomandazione volta a integrare l'allegato IV della convenzione chimica;

considerando che è necessario che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione chimica, adotti tale raccomandazione,

DECIDE:

Art. 1

È adottata a nome della Comunità economica europea la raccomandazione della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a integrare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976.

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'adozione della raccomandazione di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla suddetta convenzione chimica.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente F. AERTS Raccomandazione della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento volta a integrare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976 La Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, riferendosi alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976. considerando in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di detta convenzione, propone alle parti contraenti alla convenzione di integrare come segue, per quanto concerne il mercurio, l'allegato IV della convenzione del 3 dicembre 1976: VALORI LIMITE (articolo 5) Sostanza o gruppo di sostanze * Origine * Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza * Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza * Termine di applicazione per gli scarichi esistenti * Osservazioni * Mercurio * Stabilimenti di elettrolisi dei cloruri alcalini * I valori limite espressi in concentrazione massima di mercurio si calcolano dividendo i valori limite espressi in quantità massima di mercurio per la quantità di acqua utilizzata per ogni tonnellata di capacità di produzione di cloro * Come media mensile, 0,5 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro. Ma, come media giornaliera, 2 grammi di mercurio per tonnellata di capacità di produzione di cloro * 1° luglio 1983 * I valori limite indicati nelle precedenti colonne vanno applicati al mercurio proveniente dall'attività produttiva e devono quindi essere osservati all'uscita dagli impianti di produzione. Per quanto concerne i metodi di misurazione, di analisi e di campionamento, si veda la raccomandazione della Commissione internazionale del 28 dicembre 1979 * In applicazione degli articoli 14 e 19 della convenzione, le disposizioni contenute nella tabella di cui sopra entreranno in vigore dopo l'unanime approvazione delle parti contraenti alla convenzione. Le parti contraenti notificheranno la loro approvazione al governo della Confederazione svizzera, che a sua volta comunicherà loro di avere ricevuto le notifiche.