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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1982 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (82/495/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la conclusione di un accordo di cooperazione in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca risponde al riciproco interesse della Comunità economica europea e del Regno di Tailandia,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente K. OLESEN