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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1982 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile concernente le importazioni di manioca in provenienza dal Brasile e da altri paesi fornitori membri del GATT (82/497/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, data l'evoluzione della situazione del mercato di taluni prodotti agricoli della Comunità, è opportuno prendere talune misure per stabilizzare maggiormente tale mercato, in particolare per quanto concerne la manioca;

considerando che, a tale scopo, si sono svolti negoziati in conformità delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT, ai fini di una sospensione temporanea della concessione tariffaria che era stata fatta dalla Comunità all'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune;

considerando che nel corso dei negoziati è stato raggiunto un accordo con il Brasile, in quanto negoziatore iniziale;

considerando che tale accordo autorizza la Comunità a limitare a determinati quantitativi la riscossione del prelievo massimo del 6 % ad valorem all'importazione dei prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile concernente le importazioni di manioca in provenienza dal Brasile e da altri paesi fornitori membri del GATT.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982. Per il Consiglio Il Presidente K. OLESEN