DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1982 che accetta un impegno assunto in relazione alla procedura antidumping inerente alle importazioni di triofene originario degli Stati Uniti d'America, e che chiude tale procedura (82/710/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento suddetto,
considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) per conto di tutti i produttori comunitari di triofene; che, in seguito alle sufficienti prove di dumping contenute nella denuncia in ordine ad un prodotto analogo originario degli Stati Uniti d'America e del pregiudizio materiale che ne derivava, la Commissione annunciava, con una nota pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di triofene originario degli Stati Uniti d'America ed avviava a livello comunitario un'indagine in merito;
considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale delle imprese notoriamente interessate ed ai rappresentanti degli Stati Uniti d'America;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo verbalmente; che le parti interessate si sono avvalse di questa possibilità;
considerando che, per poter determinare il margine di dumping ed il pregiudizio, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso l'unico produttore ed esportatore statunitense, Pennwalt Corporation, Philadelphia, Pennsylvania; che la Commissione ha proceduto inoltre ad un'ispezione presso la sede del produttore comunitario interessato, Croda Synthetic Chemicals Ltd, Oldbury, Warley, United Kingdom;
considerando che la Commissione ha scelto ai fini dell'indagine il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1981;
considerando che, ai fini della valutazione del margine di dumping, la Commissione ha fondato la propria determinazione preliminare del valore normale sui prezzi franco fabbrica praticati dall'unico produttore americano sul mercato interno nel periodo oggetto dell'indagine;
considerando che, in ordine alle vendite per l'esportazione, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base di quelli praticati nel corso del periodo sottoposto ad indagine per i prodotti importati al momento della prima rivendita ad un acquirente indipendente nella Comunità, dato che l'esportatore e l'importatore erano associati;
considerando che, nel determinare il prezzo all'esportazione costruito, è stato tenuto conto di tutti i costi sostenuti fra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi doganali e le tasse, nonché di un equo margine di prodotto; che, la Commissione ha tenuto conto inoltre, ove era il caso, delle differenze esistenti nei costi di trasporto e nelle condizioni di pagamento, che incidono sulla comparabilità del prezzo;
considerando che, dal confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione costruito, risulta esistere un margine di dumping con notevoli fluttuazioni, con un margine medio ponderato dell'83 % nel 1981;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, la Commissione ha ricevuto dalle imprese interessate, cioè dagli unici due fornitori sul mercato comunitario, informazioni riservate la cui pubblicazione potrebbe loro nuocere notevolmente;
considerando che, secondo i risultati dell'esame di dette informazioni effettuato dalla Commissione, il triofene importato nella Comunità dagli Stati Uniti d'America risultava essere venduto soprattutto sul mercato francese in cui il produttore statunitense aveva assunto una posizione commerciale di primo piano;
considerando che le importazioni di triofene hanno subito di anno in anno fluttuazioni notevoli in seguito delle variazioni della domanda di tale prodotto;
considerando che la quota di mercato del triofene statunitense è aumentata sostanzialmente nel periodo 1978-1980; che la quota 1981 del produttore comunitario è incrementata quando quest'ultimo ha allineato i propri prezzi su quelli praticati per le importazioni in regime di dumping;
considerando che i prezzi praticati per la vendita e l'offerta dei prodotti importati in regime di dumping nel periodo 1979-1981 hanno esercitato un effetto depressivo su quelli del produttore comunitario ed hanno quindi inciso negativamente sulla sua redditività;
considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio potesse essere stato causato da fattori diversi, quali le fluttuazioni della domanda e la sovraccapacità dell'industria comunitaria;
considerando che, pur essendosi ripercossi tali fattori sul produttore comunitario, la situazione è stata seriamente pregiudicata per la pressione esercitata dalle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America e per i prezzi inferiori praticati all'offerta sul mercato comunitario di tale prodotto;
considerando che, secondo gli accertamenti fatti dalla Commissione, le importazioni in regime di dumping di triofene originario degli Stati Uniti d'America hanno causato, singolarmente considerate, pregiudizio materiale all'industria comunitaria interessata;
considerando che, anteriormente all'indagine l'esportatore statunitense ha riveduto ed adeguato i propri prezzi onde tener conto tempestivamente delle fluttuazioni valutarie fra il dollaro USA e le valute comunitarie, e che inoltre, informato dei principali risultati dell'indagine, ha offerto un impegno; che, non essendo state ancora effettuate importazioni nel 1982, la Commissione è del parere che detto impegno, da essa ritenuto accettabile, impedisca il verificarsi del pregiudizio;
considerando che, in sede di comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) 3017/79, non sono state sollevate obiezioni,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione accetta l'impegno assunto dalla Pennwalt Corporation in relazione alla procedura antidumping relativa alle importazioni di triofene originario degli Stati Uniti d'America.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alle importazioni di triofene originario degli Stati Uniti d'America è così chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1982. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente