DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1982 che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di etere decabromodifenilico, originario degli Stati Uniti d'America, e che conclude tale procedura (82/757/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 10,
considerando che nell'ottobre 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome di una società tedesca ritenuta principale produttrice comunitaria di etere decabromodifenilico; che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di dumping in ordine all'etere decabromodifenilico originario degli Stati Uniti d'America, nonché di un grave pregiudizio da esso derivante;
considerando che gli elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;
considerando che la Commissione ha reso nota, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura della procedura relativa alle importazioni di etere decabromodifenilico originario degli Stati Uniti d'America ed ha avviato un'indagine in materia a livello comunitario;
considerando che la Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;
considerando che nel corso delle indagini è stato appurato che la società tedesca, a nome della quale è stata sporta denuncia non produceva etere decabromodifenilico, bensì etere nonabromodifenilico, ritenuto un prodotto analogo; che, tuttavia, un produttore francese di etere decabromodifenilico in risposta all'avviso di apertura della procedura ha presentato una denuncia complementare di cui sono state diramate copie, di natura non riservata, agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati;
considerando che, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, la Commissione ha annunciato la continuazione della procedura sulla base della denuncia complementare presentata dal produttore francese di etere decabromodifenilico;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate, nonché di incontrarsi per un raffronto delle tesi e delle eventuali confutazioni;
considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di quest'opportunità;
considerando che, per una determinazione preliminare dell'esistenza del dumping, la Commissione ha ricercato ed ha verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha svolto indagini presso la sede dei produttori statunitensi Dow Chemical Company Midland, Michigan, Great Lakes Chemical Corporation, West Lafayette, Indiana, e Saytech Inc., Sayreville, New Jersey; che la Commissione ha raffrontato i prezzi all'esportazione nella Comunità con quelli praticati sul mercato interno degli Stati Uniti da ciascuna società ivi stabilita; che per le ditte Dow Chemical Company e Great Lakes Chemical Corporation, legate da relazioni bilaterali con i rispettivi importatori nelle Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi ai quali il prodotto importato è stato inizialmente venduto ad un acquirente indipendente, previa deduzione, se del caso, di dazi, imposte e spese di trasporto e di movimentazione, nonché di un ragionevole margine per le spese generali di vendita e di gestione; che i raffronti di prezzo sono stati effettuati a livello fabbrica per le vendite realizzate dal 1o gennaio al 31 dicembre 1981;
considerando che dalle indagini in merito sono emerse medie ponderate dei margini di dumping pari a:
- 49,66 % per la Dow Chemical,
- 41,76 % per la Great Lakes Chemical,
- 27,69 % per la Saytech Inc.;
considerando che, per una determinazione preliminare del pregiudizio, la Commissione ha preso contatto con i vari operatori commerciali ed importatori ed ha svolto indagini in loco presso la Dow Chemical (Nederland) BV (Paesi Bassi) e la Great Lakes Chemical Europe Ltd (Regno Unito); che la Commissione ha svolto indagini anche presso la sede del principale produttore comunitario ricorrente, la società Produits chimiques Ugine Kuhlmann (Parigi, Francia);
considerando che, in ordine al pregiudizio causato all'indsutria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni totali nella Comunità di etere decabromodifenilico, originario degli Stati Uniti d'America, sono aumentate da circa 1 099 t nel 1979 a 1 267 t nel 1980 e a 1 288 t nel 1981;
considerando che, in mancanza di cifre riguardanti le singole importazioni di etere decabromodifenilico, è difficile valutare esattamente l'entità del mercato comunitario per questo prodotto; che ciò nonostante, secondo le informazioni più attendibili, la quota del mercato comunitario detenuta dalle esportazioni statunitensi nel 1981 era del 78,7 %;
considerando che le condizioni di mercato in questo settore sono state tali da indurre i produttori comunitari ad allineare i loro prezzi di vendita su quelli degli esportatori USA; che ciò ha consentito ai produttori comunitari di incrementare le vendite a costo, però, di gravi perdite finanziarie;
considerando che il pregiudizio causato all'industria comunitaria è tale da deprimere i prezzi nella Comunità e da impedirne gli aumenti che sarebbero invece intervenuti, determinando uno sfruttamento ridotto del potenziale;
considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato causato da altri fattori che, singolarmente o combinati con altri, possano avere inciso negativamente sull'industria comunitaria; che, secondo i dati disponibili, le importazioni da altri paesi diversi dagli Stati Uniti sono state irrisorie o inesistenti e che non si è verificata alcuna contrazione della domanda tale da pregiudicare l'industria comunitaria;
considerando che l'esame preliminare dei fatti comprova l'esistenza di dumping in ordine all'etere decabromodifenilico esportato dalla Dow Chemical Company, dalla Great Lakes Chemical Corporation e dalla Saytech Inc., e che dette importazioni in dumping comportano di per sé conseguenze equivalenti ad un sensibile pregiudizio per l'industria comunitaria;
considerando che gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'indagine preliminare ed hanno formulato osservazioni in merito; che la Dow Chemical Company, la Great Lakes Chemical Corporation e la Saytech Inc. hanno assunto impegni riguardo alle importazioni originarie degli USA;
considerando che detti impegni comporteranno un aumento dei prezzi di vendita nella Comunità fino al livello ritenuto necessario dalla Commissione per eliminare il pregiudizio, tenuto conto dei prezzi, dei costi e dei margini di profitto dei produttori comunitari, nonché delle condizioni di commercializzazione che determinano le spese di vendita degli importatori; che tale aumento non supererà comunque il margine di dumping;
considerando che la Commissione ha deciso pertanto che allo stato attuale non è necessario disporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di etere decabromodifenilico originario degli USA;
considerando pertanto che gli impegni assunti sono ritenuti accettabili e che la procedura può essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping;
considerando che a questo proposito il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione,
DECIDE:
Art. 1
Gli impegni assunti dalla Dow Chemical Company, dalla Great Lakes Chemical Corporation e dalla Saytech Inc., nell'ambito della procedura antidumping relativa all'etere decabromodifenilico, sottovoce ex 29.08 A III c) della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 29.08-18, originario degli Stati Uniti d'America, sono accettati.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alle importazioni di etere decabromodifenilico originario degli Stati Uniti è chiusa.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982. Per la Commissione Wilhem HAFERKAMP Vicepresidente