DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1982 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di fogli di alluminio per uso domestico e alimentare, originari dell'Austria, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e di Israele (82/808/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzione da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/822, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del suddetto regolamento,
considerando che nel settembre 1981 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dalla British Aluminium Foil Rollers Association (BAFRA - Associazione dei produttori britannici di laminati di alluminio) a nome di tutti i produttori comunitari di fogli di alluminio di questo tipo, contro le importazioni provenienti dall'Austria, dalla Repubblica democratica tedesca, dall'Ungheria e da Israele;
considerando che, poiché la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari dei suddetti paesi terzi nonché del conseguente pregiudizio, la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha annunciato l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di fogli di alluminio, originari dell'Austria, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e di Israele ed ha avviato l'indagine in merito;
considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli importarori e gli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente;
considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa opportunità;
considerando che durante la procedura la Commissione ha chiesto ed ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha svolto indagini presso la maggior parte dei produttori comunitari rappresentati dal ricorrente, in particolare: in Danimarca l'AASV Folie a/s; in Francia la SCAL SA; nella Repubblica federale di Germania l'Aluminium-Waltzwerke Singen GmbH e la VAW Leichtmetall GmbH; in Grecia la ELVAL SA; nella Repubblica d'Irlanda la Unidare Ltd; in Italia la Comitel SpA e Sava Alluminio Veneto SpA, nel Regno Unito la Bacofoil Ltd and Star Aluminium company Ltd; che sono state svolte indagini anche presso la sede dell'esportatore austriaco, Teich Aluminium AG;
considerando che alla luce dell'indagine, quasi tutte le esportazioni nella Comunità di fogli di alluminio per uso domestico e alimentare originari della Repubblica democratica tedesca sono state assorbite dalla Repubblica federale di Germania e che pertanto, conformemente al protocollo allegato al trattato CEE, esse vanno considerate come parte del commercio interno tedesco; che le rimanenti esportazioni di questo prodotto dalla Repubblica democratica tedesca nella Comunità, effettuate nel 1981, sono state irrilevanti e che va pertanto considerato minimo l'eventuale pregiudizio da esse causato all'industria comunitaria;
considerando che, per l'accertamento dell'eventuale pratica di dumping in ordine alle importazioni di fogli di alluminio dall'Austria, la Commissione ha riscontrato che il prodotto esportato nella Comunità non era venduto esattamente sotto la stessa forma che sul mercato interno, che in tal caso il valore normale era calcolato sul costo di produzione dei prodotti analoghi praticato in Austria, compreso un opportuno margine per le spese generali come indicato dall'esportatore austriaco, maggiorato di un margine di profitto del 4 % ritenuto ragionevole alla luce degli utili realizzati in passato da questa industria; che paragonando il valore normale in tal modo ottenuto al prezzo all'esportazione nella Comunità non è emerso alcun margine di dumping;
considerando che le esportazioni da Israele nella Comunità di fogli di alluminio del tipo citato nel ricorso, pari a 1 131 t nel 1980, sono praticamente cessate dopo il settembre 1981 a seguito della liquidazione dell'unica società israeliana e che le esportazioni totali per lo stesso anno sono state soltanto di 449 t, pari ad una quota del mercato comunitario di 1,1 %; che, per il 1982, le importazioni da Israele del prodotto analogo raggiungeranno una quota di mercato piuttosto irrilevante; che inoltre la società che ha rilevato l'attività del precedente produttore israeliano ha reso noto che qualsiasi eventuale contratto negoziato con la CEE per forniture future si eseguirà a prezzi che non causeranno pregiudizio ai produttori comunitari; che pertanto si può affermare che non esiste pregiudizio né minaccia di pregiudizio per i produttori della Comunità;
considerando che le esportazioni nella Comunità di fogli di alluminio del tipo citato, originari dell'Ungheria, sono state pari a 917 t nel 1980, 1 136 t nel 1981 e non dovrebbero superare 1 200 t per il 1982; che la quota di mercato detenuta da dette importazioni nella Comunità nel 1981 è diminuita rispetto al 1980; che inoltre dall'accertamento della Commissione non risulta né un dumping né che le importazioni abbiano impedito aumenti di prezzo per i prodotti in questione; che alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'impatto delle importazioni ungheresi, sia pure combinate con le importazioni della Repubblica democratica tedesca e di Israele, non è tale da causare un pregiudizio materiale ai produttori comunitari;
considerando che pertanto è opportuno concludere la procedura riguardante le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico e alimentare, originari dell'Austria, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e di Israele,
DECIDE:
Art. unico
La procedura antidumping riguardante le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico e alimentare1, originari dell'Austria, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e di Israele è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982. Per la Commissione François-Xavier ORTOLI Vicepresidente (1) Codice Nimexe ex 76.04-72;; voce ex 76.04 della tariffa doganale comune.